Prescrizioni del Garante n. 395 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di una medico di base che chiede a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca di 14 URL relativi ad articoli su un procedimento penale a suo carico. L’Autorità ritiene prevalente l’interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, considerando la gravità e attualità relativa dei fatti, la conferma della responsabilità in appello, l’assenza di estinzione del reato e il perdurante esercizio della professione medica. Il reclamo viene quindi dichiarato infondato, restando salva la possibilità per l’interessata di rivolgersi agli editori per eventuali integrazioni/aggiornamenti delle notizie.
Reclamo della interessata contro Google LLC per la deindicizzazione di 14 URL relativi a notizie su una vicenda penale: reclamo dichiarato infondato
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di articoli su vicenda penale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da una interessata nei confronti di Google LLC, quale gestore del motore di ricerca, per ottenere la rimozione dai risultati associati al proprio nominativo di 14 URL che rinviavano ad articoli giornalistici pubblicati tra il 2020 e il 2023 su un procedimento penale a suo carico. Il procedimento riguardava fatti commessi nel 2019-2020 nell’esercizio della professione di medico di base.
Svolgimento del procedimento
La reclamante, assistita da Tutela Digitale S.r.l., ha chiesto la deindicizzazione lamentando che le notizie fossero superate e non aggiornate. In particolare, ha evidenziato che gli articoli non davano conto della sospensione condizionale della pena e della revoca delle statuizioni civili disposte dalla Corte d’Appello nell’aprile 2024.
L’Autorità ha chiesto osservazioni a Google LLC il 7 febbraio 2025. Il motore di ricerca ha replicato il 27 febbraio 2025, negando l’istanza di deindicizzazione perché gli URL rinviavano a notizie ancora di pubblico interesse, in ragione della gravità delle condotte e del ruolo professionale della reclamante. Successivamente, con nota dell’11 giugno 2025, il Garante ha chiesto alla reclamante copia integrale di alcuni articoli non accessibili senza registrazione, ma non ha ricevuto riscontro.
Competenza e quadro normativo
Il provvedimento precisa che, per effetto delle attività svolte in ambito europeo, a Google LLC si applica il principio di stabilimento e quindi il GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 1. Il Garante richiama inoltre l’art. 55, par. 1, GDPR, quale base della propria competenza a decidere i reclami proposti nel territorio nazionale.
Sul piano sostanziale, l’Autorità richiama il diritto all’oblio e i criteri di bilanciamento di cui agli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, oltre alle Linee guida WP29 14/EN WP 225 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca.
Valutazione del diritto all’oblio
Il Garante ricostruisce la vicenda giudiziaria: la reclamante è stata coinvolta in un procedimento per truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed esercizio abusivo della professione. La sentenza di primo grado del 2023 ha irrogato tre anni e cinque mesi di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, un anno di interdizione dall’esercizio della professione e il risarcimento del danno alle parti civili; la Corte d’Appello, nel 2024, ha ridotto la pena a due anni di reclusione, riconoscendo la sospensione condizionale e revocando le statuizioni civili, ma confermando la responsabilità penale.
Nel bilanciamento, l’Autorità considera:
- la gravità e la natura recente delle condotte;
- il fatto che esse siano state poste in essere nell’esercizio di una professione che implica un rapporto fiduciario e un costante contatto con il pubblico;
- il breve tempo trascorso dai fatti e dalla pubblicazione degli articoli;
- la conferma in appello della colpevolezza;
- la mancata estinzione del reato, non essendo ancora decorso il termine quinquennale collegato alla sospensione condizionale;
- la mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, circostanza che il Garante indica come potenzialmente favorevole a una domanda di deindicizzazione, ma non presente nel caso concreto.
Interesse pubblico e prevalenza della cronaca
Secondo il Garante, gli articoli contestati riportano l’evoluzione della vicenda sino alla condanna del 2023 e mantengono un interesse pubblico attuale, anche in considerazione del fatto che la reclamante continua a esercitare la professione medica, seppur in forma privata. L’Autorità ritiene che i potenziali pazienti e il pubblico in genere abbiano diritto a conoscere la vicenda, poiché la professione svolta implica un peculiare rapporto fiduciario.
L’interesse collettivo alla reperibilità delle notizie viene quindi ritenuto prevalente rispetto all’interesse della reclamante alla deindicizzazione.
Esito del procedimento
Il Garante dichiara il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Viene inoltre precisato che resta impregiudicato il diritto dell’interessata di chiedere agli editori l’integrazione dei dati che la riguardano, anche alla luce della sospensione condizionale della pena, mediante apposita istanza documentata ai sensi dell’art. 16 GDPR.
Ulteriori indicazioni
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019. Viene altresì indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
La reclamante, rappresentata da Tutela Digitale S.r.l., ha chiesto al Garante di ordinare a Google LLC la deindicizzazione, in associazione al proprio nominativo, di 14 URL che rinviano ad articoli pubblicati tra il 2020 e il 2023 su una vicenda penale riguardante truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed esercizio abusivo di professione, contestata alla reclamante in qualità di medico di base.
Posizione della reclamante
La reclamante ha sostenuto che le notizie fossero non più attuali e non aggiornate, perché non menzionavano la sospensione condizionale della pena e la revoca delle statuizioni civili disposte dalla Corte d’Appello nell’aprile 2024. Ha evidenziato il pregiudizio reputazionale e professionale derivante dalla reperibilità online degli articoli, nonché le conseguenze negative sulla possibilità di ottenere finanziamenti.
Posizione di Google LLC
Google LLC ha opposto il diniego alla deindicizzazione, ritenendo che gli URL rinviassero a notizie ancora di interesse pubblico. Ha valorizzato la gravità delle condotte, commesse nell’esercizio della professione medica, e la natura giornalistica degli articoli, richiamando le Linee guida WP29 14/EN WP 225 sul diritto all’oblio.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha applicato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, richiamando anche le Linee guida WP29 e le Linee guida EDPB n. 5/2019. Ha ritenuto rilevanti la natura e gravità delle condotte, il breve tempo trascorso, la conferma in appello della responsabilità penale, la mancata estinzione del reato, l’assenza del beneficio della non menzione e il fatto che la reclamante continui a esercitare la professione medica.
Esito e conseguenze
Il Garante ha concluso che permane un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, prevalente rispetto all’interesse individuale alla deindicizzazione, e ha quindi dichiarato il reclamo infondato. È stato precisato che resta impregiudicato il diritto della reclamante di chiedere agli editori l’integrazione dei dati, anche con riferimento alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 16 GDPR.
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