Cassazione Civile, Ordinanza n. 32075/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali a esso sottese. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo regolari le notifiche pregresse delle cartelle e non maturata la prescrizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la decisione di appello fosse sostanzialmente priva di reale illustrazione del percorso decisorio; 2) violazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di notificazioni; 3) violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. per il profilo della prescrizione; 4) violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per asserita lesione di giudicato interno ed esterno; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione o omessa pronuncia. La Corte ha esaminato il primo motivo e lo ha ritenuto fondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: la CTR si era limitata ad affermare, in modo apodittico, la regolarità delle notifiche e l’assenza di prescrizione, senza confrontarsi con le specifiche censure della contribuente né con le ragioni della decisione di primo grado, e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e altri vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma richiamata per le censure di violazione di legge formulate nei motivi secondo, terzo e quarto.
art. 11 preleggi
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato in tema di notificazione degli atti.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
Richiamato dalla ricorrente per l’asserita violazione del giudicato interno.
Richiamato dalla ricorrente per l’asserita violazione del giudicato esterno.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio di omessa pronuncia o extrapetizione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice espone una formula meramente assertiva o generica che non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito.
- Per superare una censura specifica della parte, il giudice di merito deve confrontarsi con le doglianze dedotte e con gli elementi di fatto rilevanti; un mero rinvio generico alla documentazione prodotta non basta se non chiarisce le ragioni della decisione.
- Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità, la carenza di una motivazione intellegibile integra un error in procedendo che impone la cassazione con rinvio al giudice di merito.
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