Ordinanza n. 125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, Sezione Prima n. 666/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privato appellante)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso, chiedendo incidentalmente la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure dedotte contro la sentenza o contro l'atto amministrativo originariamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha accolto la domanda di sospensione ritenendo opportuno che la causa giungesse alla decisione di merito re adhuc integra. Ha valorizzato la particolare rilevanza del danno prospettato e ha rinviato alla sede di merito l'esame approfondito delle questioni e delle censure. Per effetto dell'accoglimento, è stata sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, individuato nella sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado. È stata fissata l'udienza pubblica di merito al 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto ne è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado sulla base di una delibazione sommaria, rinviando l'esame approfondito delle questioni controverse alla fase di merito.
- La particolare rilevanza del danno prospettato può giustificare l'accoglimento della domanda cautelare, quando sia opportuno preservare la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare in appello può comportare la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado impugnata, senza anticipare la decisione definitiva sulle censure dedotte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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