Cassazione Civile, Ordinanza n. 07099/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità civile proposta da una società contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una sentenza del Tribunale di Ancona del 2003, ritenuta gravemente errata e abnorme. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità e un precedente annullamento della Cassazione, il giudizio è proseguito dinanzi al Tribunale e poi in appello, dove la domanda è stata respinta. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione della l. n. 117/1988, art. 4, comma 2, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l'azione non era esercitabile perché il provvedimento fonte di danno era stato riformato; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello qualificato come domanda nuova la richiesta di considerare il danno quantomeno con riferimento a imposta di registro e oneri connessi al giudizio di impugnazione; 3) violazione della l. n. 117/1988, art. 2, comma 3, censurando la valutazione sulla probabilità di recuperare il credito se la sentenza fosse stata corretta nel 2003 anziché nel 2009, e quindi sul nesso causale tra condotta del magistrato e danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente la carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una esposizione sommaria dei fatti sufficiente a rendere intelligibili vicenda processuale, difese delle parti, decisioni di merito e censure. Ha inoltre osservato che, anche a voler esaminare i motivi, il primo e il terzo sarebbero comunque inammissibili: il primo per difetto di specifica individuazione della motivazione censurata e per mancata confutazione di una delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; il terzo perché volto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova sul nesso causale, riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
requisito di contenuto-forma dell'esposizione sommaria dei fatti della causa
il ricorso per cassazione deve consentire, senza ricorrere agli atti, una comprensione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale; la carenza, se tale da rendere oscuro o incompleto il fatto di causa e le censure, determina inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione
il motivo deve criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata; se non confronta la ratio decidendi si risolve in un non motivo e può essere dichiarato inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specificità e indicazione degli atti e documenti rilevanti
il richiamo generico agli atti di causa non basta a supplire alla mancata specificità del ricorso
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda
il deposito degli atti non sana la carenza di autosufficienza dell'atto introduttivo
art. 360 c.p.c.
i motivi devono essere formulati entro i vizi tipizzati dalla norma e non possono risolversi in richieste di riesame del merito
art. 345 c.p.c.
divieto di domande nuove in appello
richiamato come oggetto del secondo motivo, rimasto assorbito e non esaminato nel merito
art. 2, comma 3, l. 117/1988
norma richiamata quale fondamento dell'azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato per provvedimento giudiziario asseritamente erroneo
art. 4, comma 2, l. 117/1988
norma richiamata in relazione al momento di proponibilità della domanda risarcitoria dopo la definitività del provvedimento lesivo
art. 163, n. 7, c.p.c.
richiamato solo come eccezione difensiva della parte resistente nel giudizio di merito, senza incidenza decisiva nella decisione di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa realmente idonea a rendere comprensibili, senza consultazione degli atti, l'origine della controversia, il suo svolgimento, le decisioni di merito e il significato delle censure; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
- L'autosufficienza del ricorso non è un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento funzionale al controllo di legittimità: il giudice di cassazione deve poter comprendere dall'atto, in modo chiaro e sintetico, le questioni rilevanti e le ragioni della doglianza.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata o non individua con precisione la ratio decidendi censurata.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una soltanto resta non censurata, il ricorso non può essere accolto perché la ratio non impugnata si consolida ed è di per sé sufficiente a sorreggere il decisum.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto, delle prove o del giudizio controfattuale riservato al giudice di merito; la censura deve rimanere confinata entro i vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c.
- Nel giudizio di responsabilità civile del magistrato, la deduzione del danno e del nesso causale deve essere supportata da allegazioni e prova specifiche; non basta affermare in astratto che una decisione diversa avrebbe consentito un miglior recupero del credito.
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