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Legge

L.R. Sicilia 11/2005

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 11/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia il rafforzamento patrimoniale dei confidi, il fondo regionale di controgaranzia e alcuni regimi di aiuto per investimenti delle PMI non agricole e della pesca. Prevede requisiti statutari, limiti e condizioni delle garanzie e contributi in conto interessi, con specifiche soglie, controlli e un regime transitorio per i confidi già esistenti.

Riordino dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e aiuti alle PMI in Sicilia

Riordino della garanzia collettiva dei fidi in Sicilia

La legge regionale siciliana disciplina il sostegno ai confidi e alcuni aiuti all’investimento per le PMI operanti nel territorio della Regione. L’obiettivo è agevolare l’accesso al credito, rafforzare i fondi rischi e favorire la concentrazione dei confidi, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria richiamata dal testo.

Finalità e ambito soggettivo

Il provvedimento mira a potenziare il sistema delle garanzie a favore di microimprese, piccole e medie imprese e delle cooperative, nonché dei liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma d’impresa. Le agevolazioni riguardano soggetti con sede o unità operativa in Sicilia.

Integrazione regionale dei fondi rischi dei confidi

La Regione può integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione di garanzie alle imprese. L’integrazione avviene nei limiti di 100.000 euro per impresa e 3.000.000 di euro per ciascun confidi, elevati a 6.000.000 di euro in caso di fusioni agevolate. L’apporto delle imprese può avvenire anche tramite fideiussione, entro il limite del 30% delle somme versate.

Fusioni tra confidi e regole speciali

Per operazioni di fusione effettuate entro il 31 dicembre 2006 e riguardanti anche solo in parte confidi esistenti al 31 dicembre 2004, è prevista una possibile integrazione una tantum fino al 15% della differenza tra il fondo rischi risultante dalla fusione e il minore dei fondi iniziali. Nei nuovi fondi confluiscono anche gli apporti di altri enti pubblici, senza alterare eventuali vincoli di destinazione.

Limiti alle garanzie e organizzazione dei fondi

La garanzia complessiva, anche con intervento congiunto di confidi di primo e secondo grado, non può superare l’80% dell’operazione assistita. Le garanzie regionalmente agevolate possono coprire fino a 500.000 euro per i confidi che rispettino i parametri richiesti; oltre tale soglia e fino a 1.500.000 euro sono ammessi solo confidi con requisiti patrimoniali e finanziari più elevati. Le garanzie oltre il massimale agevolabile devono essere coperte con fondi rischi separati non integrati dalla Regione. I fondi rischi dei confidi sono trattati come un’unica massa, indipendentemente dalle diverse fonti di alimentazione.

Requisiti per ottenere l’integrazione regionale

Possono beneficiare dell’integrazione solo i confidi con statuto riconosciuto dalla Regione e in possesso, al 31 dicembre 2005 o 2006, di almeno cinque parametri tra quelli indicati dalla legge, relativi ad attività finanziaria minima, patrimonio netto, rapporto di utilizzo del fondo rischi, quota di garanzie su finanziamenti a medio-lungo termine, ambito operativo e composizione dei consorzi. È richiesto anche che l’impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile nel bilancio annuale.

Durata, corrispettivi e confidi extra regionali

La durata della garanzia coincide con quella del finanziamento, con un massimo di 15 anni. Sulla quota di garanzia imputabile all’apporto regionale non può essere richiesto alcun corrispettivo. Se ai confidi aderiscono imprese con sede fuori Sicilia o senza unità operativa regionale, devono essere costituiti fondi rischi separati senza apporto regionale. Per i consorzi di secondo grado l’integrazione non può riguardare somme già integrate presso i consorzi di primo grado.

Fondo regionale di controgaranzia

È istituito presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un fondo regionale per concedere controgaranzie ai confidi di primo e secondo grado. La gestione è affidata a soggetti con requisiti tecnici e organizzativi adeguati, sotto la vigilanza di un comitato nominato dal Presidente della Regione. La controgaranzia può arrivare al 90% dell’importo garantito dal confidi ed è concessa nei limiti delle risorse disponibili.

Organizzazione del comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da dirigenti generali, o loro delegati, dei dipartimenti regionali interessati e da un rappresentante del gestore del fondo; è integrato da tre rappresentanti dei confidi designati dalle associazioni regionali di categoria e può operare anche in loro assenza. Il comitato dà attuazione alle direttive regionali in materia di priorità degli interventi e ripartizione delle risorse tra i settori economici. Può anche deliberare, su direttiva assessoriale, la partecipazione regionale alla società di gestione del fondo di garanzia nazionale.

Requisiti statutari dei confidi

Per accedere ai benefici, gli statuti dei confidi devono prevedere: quota minima di partecipazione al fondo rischi, criteri di ripartizione del rischio nei confidi di secondo grado, presenza di un rappresentante regionale negli organi di controllo, verifica regionale delle modifiche statutarie, devoluzione al fondo di garanzia regionale dell’eventuale residuo in caso di scioglimento e obbligo di imputare ai fondi rischi gli interessi maturati sull’apporto regionale. L’Assessorato verifica il rispetto dei requisiti e rilascia il riconoscimento entro 90 giorni dalla domanda, decorsi i quali opera il silenzio-assenso.

Regime transitorio per i confidi già esistenti

I confidi esistenti alla data di pubblicazione della legge possono continuare ad operare se presentano entro sei mesi dall’entrata in vigore la comunicazione di adeguamento statutario. In difetto, non mantengono l’accesso al regime agevolativo previsto dalla legge.

Aiuti all’investimento per PMI del settore industriale, commerciale, artigianale, turistico e dei servizi

La legge istituisce un regime di aiuti esenti, sotto forma di garanzia, contributi in conto interessi e controgaranzie, applicabile alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori industriale, commerciale, artigianale, turistico e dei servizi che aderiscano ai confidi. Il regime è disciplinato nel rispetto dei regolamenti comunitari richiamati dal testo.

Esclusioni dal regime di aiuto

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà, né gli interventi finalizzati alla loro ristrutturazione finanziaria. Sono esclusi anche i programmi con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro o con aiuti superiori a 400.000 euro, nonché gli investimenti di mera sostituzione.

Tipologie di intervento agevolabile

Gli aiuti sono concessi per investimenti iniziali, consulenze, altri servizi e, per quanto previsto, anche per interventi di ricerca e sviluppo. Le forme di sostegno attivabili, anche separatamente, sono: riduzione del costo delle garanzie prestate dai confidi, riduzione del costo degli interessi sui finanziamenti garantiti dai confidi, comprese le operazioni di leasing, e rilascio di controgaranzie regionali.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti

L’impresa beneficiaria deve partecipare al finanziamento del programma con risorse proprie o comunque non assistite da aiuti per almeno il 25%. L’investimento agevolato e la sua destinazione funzionale devono restare in Sicilia per almeno cinque anni dalla conclusione del programma. La domanda deve essere presentata prima dell’avvio dell’investimento. Le spese devono essere iscritte tra le immobilizzazioni e i beni devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato e come beni nuovi di fabbrica.

Spese ammissibili e limiti

Sono ammissibili le spese consentite dai regolamenti comunitari richiamati, salvo eventuali ulteriori disposizioni assessoriali nei limiti di tali regolamenti. Le spese per investimenti immateriali possono incidere per non più del 25% del totale e riguardare solo brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Nel settore dei trasporti sono escluse dalle spese ammissibili le attrezzature e i mezzi di trasporto, salvo il materiale rotabile ferroviario.

Contributi in conto interessi

I contributi in conto interessi sono concessi dagli assessorati competenti per settore. L’importo regionale è pari al 60% del tasso applicato al finanziamento, con base di calcolo non superiore al tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula aumentato di due punti, anche se il tasso bancario è più alto. Il contributo è erogato alle imprese tramite i confidi dopo il pagamento degli interessi e delle rate scadute.

Intensità dell’aiuto, cumulo e controlli

Gli aiuti non possono superare i massimali previsti per la Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia. Il valore dell’aiuto si calcola, per le garanzie, come differenza tra il premio pagato dall’impresa e la media delle commissioni praticate dai cinque maggiori istituti di credito operanti nella Regione; per i contributi in conto interessi coincide con l’importo concesso. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto a finalità regionale, nel rispetto dei limiti comunitari. I controlli sono affidati ai confidi convenzionati, ferma restando la possibilità di verifiche dirette e a campione da parte della Regione, che può avvalersi anche di strutture ispettive regionali autorizzate.

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