R.R. Puglia 2/2020
“Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 “Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 2/2020 modifica il regolamento n. 5/2019 su assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili. Riguarda soprattutto il fabbisogno di posti letto, l’assegnazione/accreditamento e la conversione di alcune comunità socioriabilitative in RSA di mantenimento. Prevede specifiche norme transitorie e termini di adeguamento e istanza.
Modifiche transitorie al regolamento pugliese su RSA e centri diurni per disabili
Modifiche al regolamento su RSA e centri diurni per disabili
Il regolamento regionale della Puglia 28 gennaio 2020, n. 2 interviene sul regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 in materia di assistenza residenziale e semiresidenziale per persone disabili. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese e incide soprattutto su fabbisogno, accreditamento e conversione di strutture già autorizzate.
Fabbisogno e assegnazione dei posti letto
La modifica chiarisce e amplia il quadro del fabbisogno di posti letto per RSA di mantenimento e per comunità socioriabilitative già esistenti.
In particolare:
- viene fatto salvo quanto previsto sulle norme transitorie successive per le comunità socioriabilitative già autorizzate;
- ai fini del fabbisogno per l’accreditamento sono mantenuti alcuni posti letto di comunità socioriabilitativa non oggetto di accordo contrattuale con la ASL e occupati, alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, da pazienti per i quali la ASL riconosce la quota sanitaria;
- sono inoltre fatti salvi ulteriori posti letto per RSA di mantenimento per disabili gravi, quantificati in 86 posti per la ASL BA e 94 posti per la ASL FG.
La distribuzione di tali posti avviene con criteri differenziati:
- per la ASL BA, il fabbisogno è assegnato alle RSSA ex art. 58 già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 e non contrattualizzate, entro il limite di un nucleo da 20 posti letto;
- per la ASL FG, 41 posti sono attribuiti alle RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate, entro un nucleo da 20 posti; 53 posti alle RSSA già autorizzate e contrattualizzate alla medesima data, fino a concorrenza dei posti oggetto di accordo; 8 posti alle comunità socioriabilitative autorizzate e contrattualizzate, fino a concorrenza dei posti dell’accordo contrattuale.
Criteri di attribuzione dei posti di RSA di mantenimento
Il regolamento sostituisce il comma 4 dell’art. 10 e definisce a quali strutture possono essere attribuiti i posti letto di RSA di mantenimento - nucleo di tipo B per persone disabili con moderato impegno assistenziale o prive di sostegno familiare.
La attribuzione riguarda:
- le comunità socioriabilitative ex art. 57 già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le ASL alla data di entrata in vigore del regolamento;
- le comunità socioriabilitative già autorizzate al funzionamento e con posti letto occupati da pazienti per i quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, mediante riconversione del corrispondente numero di posti autorizzati ai sensi delle norme transitorie.
I posti di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati in egual numero alle strutture individuate. Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da pazienti con quota sanitaria ASL sono invece riconvertiti in posti di RSA di mantenimento di tipo A per disabili gravi, in aggiunta al fabbisogno già previsto per tale tipologia.
Inoltre:
- viene eliminato il riferimento ai nuclei di mantenimento per disabili non gravi nella parte residua del fabbisogno;
- la disposizione sulle RSSA ex art. 58 è modificata nel senso che l’assegnazione avviene con distribuzione di massimo un nucleo da 20 posti letto per struttura, entro il limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento.
Regime transitorio per la conversione delle comunità socioriabilitative
È introdotta una specifica norma transitoria per i posti letto di comunità socioriabilitativa non oggetto di accordo contrattuale e occupati da pazienti con quota sanitaria ASL alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019.
Tali posti:
- sono convertiti in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A e B;
- devono rispettare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal regolamento;
- sono oggetto di un processo di conversione fondato su un atto ricognitivo e su una preintesa tra il legale rappresentante della struttura e il Direttore del Dipartimento regionale competente, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, che definisce il piano di conversione;
- richiedono, dopo l’approvazione del piano, la presentazione entro 30 giorni dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’istanza di accreditamento, con indicazione del numero e della tipologia di posti letto previsti.
L’istanza deve contenere:
- una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, se già presenti;
- oppure un piano di adeguamento da realizzare nei termini previsti.
Termini di adeguamento e adempimenti
Le strutture interessate devono adeguarsi ai requisiti del regolamento nei seguenti termini, decorrenti dall’approvazione del piano di conversione:
- 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
È prevista una deroga per i requisiti strutturali previgenti, che possono essere mantenuti; se però, in sede di verifica, i posti già autorizzati non possiedono i requisiti strutturali della normativa previgente, essi devono essere adeguati ai nuovi requisiti entro il termine triennale.
Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun termine, a pena di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante deve inviare al Servizio regionale competente un’autocertificazione del possesso dei requisiti per consentire l’avvio delle verifiche.
Effetti della mancata istanza o del mancato adeguamento
La disciplina transitoria collega conseguenze espresse al mancato rispetto degli adempimenti:
- la mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’istanza di accreditamento vale come rinuncia, ai sensi della L.R. n. 9/2017;
- il mancato adeguamento ai requisiti nei termini stabiliti comporta la revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della medesima legge regionale.
Regime provvisorio nelle more della conversione
Nell’intervallo tra l’approvazione del piano di conversione da parte della Giunta e l’adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, i posti letto delle comunità socioriabilitative conservano numero, tipologia di prestazioni e tariffe già vigenti.
È inoltre stabilito che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 e l’approvazione del piano di conversione, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento relative a tali posti letto sono inammissibili.
Ambito temporale e attualità della disciplina
Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e produce effetti sulle procedure e sui fabbisogni collegati alla disciplina regionale sulle strutture per disabili. Non contiene una scadenza finale generale, ma diverse previsioni sono legate a momenti specifici, come l’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, del R.R. n. 5/2019 e l’approvazione del piano di conversione.
Non deprecazione
Il regolamento non risulta abrogato nel testo fornito e contiene una disciplina ancora dotata di utilità pratica per la gestione delle strutture interessate in Puglia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 28 gen 2020R.R. Puglia 1/2020
- Regolamento · 28 gen 2020R.R. Puglia 3/2020
- Legge · 30 dic 2019L.R. Puglia 55/2019
- Legge · 30 dic 2019L.R. Puglia 56/2019
- Legge · 12 dic 2019L.R. Puglia 53/2019
- Legge · 12 dic 2019L.R. Puglia 54/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →