L.R. Puglia 53/2019
Sistema regionale di protezione civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia l’organizzazione e il riordino della protezione civile regionale, definendo sistema, soggetti coinvolti, tipologia degli eventi e principi di coordinamento con Stato ed enti locali. È inoltre valorizzato il volontariato, la resilienza delle comunità e la promozione del 112 NUE e di un’infrastruttura radio dedicata alle emergenze.
Sistema regionale di protezione civile della Puglia
Sistema regionale di protezione civile della Puglia
La legge disciplina il sistema regionale di protezione civile della Regione Puglia nel quadro del d.lgs. 1/2018, coordinando funzioni, soggetti e attività volte alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze sul territorio regionale. L’impianto è orientato alla tutela di persone, animali, ambiente, beni e insediamenti, con particolare attenzione alla resilienza delle comunità e al ruolo del volontariato.
Finalità e principi generali
La Regione Puglia, quale componente del Servizio nazionale di protezione civile, concorre alle finalità di pubblica utilità previste dalla normativa nazionale ed europea. La disciplina regionale riordina le funzioni di protezione civile esercitate nell’ambito delle attribuzioni costituzionali e considera prioritaria la capacità della comunità di conoscere i rischi, affrontare gli eventi e ripristinare in tempi rapidi le condizioni ordinarie di vita e lavoro.
Soggetti del sistema regionale
Al sistema regionale partecipano:
- la Regione;
- i comuni, anche in forma aggregata;
- la Città metropolitana di Bari e le province, come enti di area vasta;
- i consorzi di bonifica e le altre forme associative degli enti locali;
- ogni altra istituzione o organizzazione pubblica o privata, comprese le organizzazioni di volontariato, che svolga nel territorio regionale compiti anche operativi di interesse della protezione civile.
Per le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione avvengono previa intesa, restando ferme le competenze territoriali dei prefetti.
Organizzazione, coordinamento e resilienza
La legge pone a fondamento del sistema l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale e il coordinamento con le autorità statali e con il sistema delle autonomie locali. La Regione promuove inoltre la prossimità, intesa come cultura del reciproco sostegno tra cittadini, e demanda alla Giunta regionale l’adozione di un apposito regolamento, in coerenza con le norme sulla partecipazione dei cittadini richiamate dal d.lgs. 1/2018.
Volontariato di protezione civile
La disciplina regionale contiene norme specifiche sull’organizzazione e sull’impiego del volontariato di protezione civile. La Regione, in concorso con gli enti locali, ne promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.
Numero unico di emergenza e infrastruttura radio
La Regione promuove, subordinatamente all’emanazione della specifica normativa europea e nazionale, l’istituzione del Numero unico europeo di emergenza 112 (NUE) come strumento avanzato di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza. Promuove altresì un’unica infrastruttura radio dedicata alle emergenze e indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l’efficienza della comunicazione tra le articolazioni del sistema regionale.
Tipologia degli eventi e riparto delle competenze
Gli eventi rilevanti per la protezione civile sono distinti in tre categorie:
- eventi fronteggiabili con interventi ordinari dai singoli enti e amministrazioni competenti;
- eventi che richiedono il coordinamento di più enti o amministrazioni e l’impiego di mezzi e poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti, disciplinati dalla Regione nell’esercizio della potestà legislativa;
- calamità di rilievo nazionale, da fronteggiare con immediatezza mediante mezzi e poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti ai sensi del d.lgs. 1/2018.
Le attività e i compiti di protezione civile seguono tale ripartizione anche quando, sulla base di elementi premonitori, si preveda l’insorgere di una situazione di crisi.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e non estende i suoi effetti oltre tale ambito. Non risultano, nel testo fornito, disposizioni transitorie, termini di scadenza o regimi temporali che ne limitino l’applicabilità nel tempo.
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