Deliberazione n. 399 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme Instagram e Telegram e, in caso di acquisizione in chiaro, a garantirne la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi con modalità idonee a tutelare l’identità degli interessati. Non sono previste sanzioni, ma una ratifica di interventi cautelari d’urgenza.
Ratifica di provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Origine del procedimento e base normativa
La decisione origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, disposizione che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in presenza del fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. Il provvedimento richiama anche il medesimo art. 144-bis, che impone la decisione dell’Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, e l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione urgente da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.
Provvedimenti urgenti adottati il 27 giugno 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 213 e 214 del 27 giugno 2025. Tali provvedimenti sono stati poi trasmessi ai gestori delle piattaforme interessate.
Misure disposte verso i gestori delle piattaforme
Le misure imposte alle società destinatarie consistono in due principali ordini:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 10 luglio 2025, i provvedimenti urgenti nn. 213/2025 e 214/2025 adottati dal dirigente competente. Il provvedimento ha natura cautelare e non reca sanzioni pecuniarie, ma conferma le misure necessarie a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di versare in una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni in materia di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 213 e 214 del 27 giugno 2025. Le misure hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Misure ordinate alle piattaforme
Le società destinatarie sono state ingiunte a: - adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento; - usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 10 luglio 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 213/2025 e 214/2025 adottati il 27 giugno 2025.
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