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Messaggio

Messaggio numero 24070 del 29-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS conferma l’applicabilità ai dipendenti del Fondo speciale Ferrovie dello Stato delle regole su accredito figurativo e riscatto per maternità fuori dal rapporto di lavoro. Precisa il criterio di valorizzazione retributiva dei periodi anteriori e successivi al 31 dicembre 1992 e disciplina la rideterminazione delle pensioni già liquidate, con effetti sulla decorrenza dal 1° maggio 2001.

Accredito figurativo e riscatto per maternità fuori dal rapporto di lavoro nel Fondo speciale Ferrovie dello Stato

Accredito figurativo e riscatto per maternità nel Fondo speciale Ferrovie dello Stato

Il messaggio INPS del 29 luglio 2004 interviene sull’applicazione, agli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., delle disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di accredito figurativo e riscatto dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità svolti al di fuori del rapporto di lavoro. Il documento conferma la validità delle istruzioni già fornite con la circolare n. 102 del 31 maggio 2002 e con la circolare n. 61 del 26 marzo 2003, e introduce precisazioni specifiche per la gestione delle pratiche del Fondo.

Ambito di applicazione

Le disposizioni richiamate riguardano:

  • l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001;
  • il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto.

Il messaggio precisa che tali regole si applicano anche agli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A., confermando l’orientamento già espresso con la circolare n. 61/2003.

Valore retributivo dei periodi accreditati o riscattati

Per i periodi di accredito figurativo o di riscatto collocati in data anteriore al 1° gennaio 1993, il documento stabilisce che non deve essere attribuito alcun valore retributivo. La ragione è che tali periodi concorrono alla determinazione della quota A di pensione, calcolata secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992 sulla base della retribuzione pensionabile dell’ultimo giorno di servizio.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1992, invece, il valore retributivo deve essere attribuito secondo criteri distinti:

  • per l’accredito figurativo relativo all’astensione obbligatoria per maternità, con riferimento alla retribuzione media pensionabile percepita nell’anno solare in cui ha avuto inizio l’iscrizione al Fondo speciale;
  • per il riscatto relativo all’astensione facoltativa per maternità, con riferimento alla retribuzione media pensionabile sulla base della quale è stato determinato l’onere di riscatto.

Domande presentate da pensionati e rideterminazione della pensione

Il messaggio conferma che le domande di accredito figurativo o di riscatto presentate da soggetti già pensionati con decorrenza anteriore al 1° maggio 2001 devono essere accolte. In tali casi, le pensioni devono essere ricalcolate alla data di decorrenza originaria, tenendo conto della contribuzione riconosciuta.

Il ricalcolo deve riguardare anche l’indennità integrativa speciale quando questa sia corrisposta come assegno accessorio e risulti calcolata, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 17/1983, convertito nella legge n. 79/1983, in ragione di un trentasettesimo per ogni anno di servizio.

Effetti sull’anzianità contributiva e sulle riduzioni della pensione

La nuova anzianità contributiva derivante dall’accredito o dal riscatto incide anche:

  • sulle percentuali di riduzione delle pensioni di anzianità previste dalla Tabella A allegata alla legge n. 537/1993;
  • sulle percentuali di riduzione previste dalla Tabella D allegata alla legge n. 335/1995.

Il documento dispone inoltre che l’aumento di pensione determinato alla data di decorrenza originaria, senza ulteriori incrementi, debba essere aggiunto alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2001.

Quadro conclusivo

In sintesi, il messaggio fornisce chiarimenti operativi per l’estensione al Fondo speciale Ferrovie dello Stato delle regole su accredito figurativo e riscatto per maternità fuori dal rapporto di lavoro, definendo il trattamento retributivo dei periodi interessati e le modalità di ricalcolo delle pensioni già in pagamento, con decorrenza degli effetti economici dal 1° maggio 2001.

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