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Messaggio

Messaggio numero 24086 del 29-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che, per effetto dell’art. 43, comma 19, della legge 388/2001, i lavoratori già dipendenti degli enti previdenziali addetti a portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi restano alle dipendenze dell’ente. Per l’INAIL vengono indicate la chiusura d’ufficio delle posizioni con CSC 7.06.01 al 31.12.2003, l’apertura dei versamenti dal 1.1.2004 sulle posizioni INAIL con CSC 2.01.01 e la possibilità di compensare il credito contributivo maturato nel periodo 01/2004-07/2004. Le stesse regole valgono per gli altri enti previdenziali al momento della dismissione degli immobili.

Custodia e vigilanza immobili INAIL ed enti previdenziali in dismissione

Personale addetto alla custodia e vigilanza degli immobili degli enti previdenziali

Il messaggio della Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell’INPS riguarda il personale già dipendente degli enti previdenziali impiegato nei servizi di portierato, custodia e vigilanza degli immobili rientranti nel piano di dismissione immobiliare. Il documento fornisce indicazioni operative in merito all’inquadramento dei lavoratori, alla cessazione delle posizioni contributive e alle modalità di versamento e compensazione.

Riferimento normativo e principio applicato

Viene richiamato l’art. 43, comma 19, della legge 388/2001, secondo cui i lavoratori già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dimessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo. Il messaggio si pone quindi come istruzione applicativa di tale previsione normativa.

Indicazioni specifiche per INAIL

L’INAIL, con nota del 24/06/2004, comunica di avere inquadrato con decorrenza 01/01/2004, nella posizione ordinamentale A1 del CCNL degli Enti pubblici non economici, i lavoratori addetti alla custodia dei propri immobili. In conseguenza di ciò:

  • le posizioni contraddistinte dal C.S.C. 7.06.01 devono essere cessate d’ufficio con decorrenza 31/12/2003;
  • a partire dal 1/1/2004 i versamenti relativi a tale personale devono essere effettuati sulle posizioni intestate all’INAIL contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01;
  • i versamenti devono avvenire nella stessa misura prevista per il personale già in forza.

Regolarizzazione dei contributi e compensazione del credito

Dal riassetto contributivo deriva un credito per il periodo 01/2004 – 07/2004. Il messaggio stabilisce che tale credito può essere portato a compensazione dei contributi dovuti fino a concorrenza dello stesso importo, utilizzando la normale procedura delle regolarizzazioni contributive.

Estensione ad altri enti previdenziali

Le stesse disposizioni devono essere osservate anche dagli altri enti previdenziali, con decorrenza dalla data di dismissione degli immobili. Tali enti sono tenuti a darne comunicazione alle sedi competenti per l’applicazione operativa delle istruzioni contributive.

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