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Messaggio

Messaggio numero 23767 del 27-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce indicazioni operative e interpretative sulla liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro a carico del Fondo di Garanzia, affrontando casi di documentazione incompleta, importi al lordo o al netto delle ritenute, esecuzione individuale, procedure concorsuali, omissioni contributive, difformità tra documenti e insinuazioni, crediti non ammessi al passivo e particolarità per i dirigenti di aziende industriali.

Chiarimenti INPS su TFR e crediti di lavoro a carico del Fondo di Garanzia

TFR e crediti di lavoro a carico del Fondo di Garanzia

Il documento raccoglie i chiarimenti emersi in una riunione con i referenti regionali dell’INPS sulle principali criticità applicative relative alla liquidazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 297 del 29 maggio 1982 e del D.Lgs. n. 80 del 27 gennaio 1992. Le indicazioni riguardano sia il trattamento di fine rapporto sia i crediti di lavoro diversi dal TFR, con attenzione ai profili documentali, fiscali e processuali.

Documentazione istruttoria e collaborazione del curatore fallimentare

In caso di rifiuto del curatore fallimentare di compilare il modello TFR 3 bis, l’Istituto non deve respingere la domanda. Deve invece acquisire le informazioni direttamente dal lavoratore, utilizzando la documentazione disponibile, come:

  • modello CUD,
  • buste paga,
  • libretto di lavoro,
  • domanda di ammissione al passivo,
  • eventuale accertamento di reparto, se possibile.

Il messaggio richiama la giurisprudenza secondo cui il lavoratore deve corredare l’istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’ente previdenziale, senza che l’INPS abbia l’obbligo di acquisire d’ufficio i dati indispensabili alla liquidazione. Si sottolinea quindi l’esigenza di sensibilizzare i curatori fallimentari e di migliorare le istruzioni di compilazione del modello TFR 3 bis, anche per garantire la corretta tassazione del TFR.

Liquidazione di importi indicati al netto delle ritenute fiscali

Viene ribadito che, in linea generale, l’accertamento dei crediti di lavoro deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali. La Corte di Cassazione ha affermato che la determinazione delle ritenute appartiene a un momento successivo e distinto, relativo al rapporto d’imposta.

Il messaggio distingue tre ipotesi:

  • Procedure concorsuali: se l’importo ammesso allo stato passivo è indicato al netto delle ritenute, esso va comunque tassato e liquidato come acconto; il pagamento definitivo avverrà dopo l’ammissione tardiva allo stato passivo per la differenza tra netto e lordo.
  • Esecuzione individuale: se il lavoratore ha già tentato infruttuosamente di escutere il patrimonio del datore di lavoro e il giudice ha indicato un importo netto, l’ufficio può ricostruire il lordo sulla base di ulteriore documentazione e liquidare una somma netta equivalente a quella stabilita dal giudice. Ciò vale solo se il giudice ha chiarito che l’importo è al netto delle ritenute IRPEF.
  • Sentenze di condanna nei confronti dell’Istituto: se la sentenza indica espressamente un importo netto, va pagata la somma indicata, fermo restando che l’INPS calcola d’ufficio l’IRPEF da versare all’Erario.

Si precisa inoltre che, nell’esercizio dell’azione surrogatoria, l’Istituto richiede gli importi al lordo delle ritenute fiscali.

Esecuzione individuale e prova dell’insufficienza patrimoniale

Il messaggio chiarisce i criteri per dimostrare l’incapienza del patrimonio del datore di lavoro nei casi di esecuzione individuale. Un mero “mancato pignoramento” mobiliare non equivale a “pignoramento negativo” e non basta, da solo, a provare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali.

La giurisprudenza richiamata indica che non è sufficiente la sola chiusura dell’azienda con accessi infruttuosi dell’ufficiale giudiziario se non sono state adottate tutte le misure opportune, come l’intervento di un fabbro o ulteriori ricerche presso l’abitazione del debitore e sui suoi beni immobili. Tuttavia, ai fini della domanda al Fondo, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito o tentato l’azione esecutiva che, nel caso concreto, appaia possibile e utile, purché in modo serio e adeguato.

Non è richiesto che siano tentate tutte le esecuzioni astrattamente possibili, inclusa quella presso terzi, se il lavoratore ha comunque svolto ricerche diligenti dei beni del datore di lavoro nei luoghi collegabili alla sua persona. Il testo osserva anche che le visure catastali sono difficoltose e onerose e che non spetta all’Istituto dimostrare l’insufficienza del patrimonio del datore di lavoro per la liquidazione delle domande, anche in relazione alla privacy. Il ricorso al data base New-Siat è considerato giustificato solo dopo il pagamento, quando l’INPS deve eventualmente esercitare l’azione surrogatoria.

Crediti di lavoro diversi dal TFR e acconti di retribuzione

Il documento interviene sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 marzo 2004 relativa alla liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR quando il lavoratore abbia percepito acconti di retribuzione negli ultimi tre mesi coperti dalla garanzia del Fondo.

In precedenza l’INPS sottraeva tali acconti dal massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. La Corte di Cassazione aveva ritenuto corretta tale prassi, coerente con il fine sociale della direttiva 80/987/CEE. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa non consente di limitare l’obbligo di pagamento a una somma di base dalla quale vadano sottratti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro nel periodo coperto dalla garanzia.

Di conseguenza, entro il massimale previsto, gli Stati membri devono garantire la totalità dei crediti maturati, sottraendo soltanto eventuali anticipi ricevuti. Il D.Lgs. n. 80 del 1992, che attua la direttiva 80/987/CEE, deve essere interpretato in modo conforme a tale principio. Per le domande già pervenute e per il riesame di quelle respinte o accolte solo in parte, l’istruttoria avverrà solo su richiesta degli interessati e nei limiti della prescrizione annuale, secondo una circolare di prossima pubblicazione.

Omessa contribuzione e pagamento del TFR

In presenza di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, il messaggio richiama il principio di automaticità delle prestazioni affermato dall’art. 5 della direttiva 80/987/CEE. Una volta accertata l’esistenza del rapporto di lavoro e purché il credito non sia prescritto, il TFR deve essere comunque pagato, indipendentemente dal versamento dei contributi.

Se emergono omissioni contributive, il lavoratore deve segnalarle all’area aziende; l’ufficio competente per il Fondo di Garanzia si rende disponibile a trasmettere la documentazione in suo possesso.

Difformità tra stato passivo, mod. O1/M e CUD

Per la determinazione dell’importo da liquidare nei casi in cui l’insinuazione non sia coerente con i dati del mod. O1/M o del CUD, il messaggio richiama la massima della sentenza n. 7604 del 15 maggio 2003. Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, previo accertamento del credito del lavoratore nello stato passivo definitivo.

In linea generale, va pagato quanto indicato nello stato passivo, poiché l’accertamento spetta al giudice. Se però emergono differenze evidenti tra la documentazione fiscale e quanto richiesto, l’incongruenza va segnalata al curatore.

Crediti non ammessi allo stato passivo in fallimento chiuso per mancanza di attivo

Il documento chiarisce che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia richiede che il lavoratore dimostri l’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento e l’ammissione del credito nello stato passivo. Questo requisito non può essere superato sostenendo di non aver conosciuto l’apertura della procedura fallimentare, perché la legge fallimentare prevede forme di pubblicità dichiarativa idonee a consentire la conoscenza degli atti della procedura.

Ne consegue che, nei casi in cui il credito non sia stato ammesso al passivo, non si deve procedere al pagamento.

Dirigenti di aziende industriali: particolarità applicative

Per i dirigenti di aziende industriali, la previdenza è confluita nell’INPS a seguito della soppressione dell’INPDAI, disposta dalla Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 42. Si richiama la circolare n. 106 del 16 giugno 2003, che ha fornito le istruzioni operative per l’intervento del Fondo di Garanzia e ha confermato l’aliquota contributiva dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.

Sono ribadite alcune specificità della categoria:

  • Indennità sostitutiva del preavviso: ha durata minima di otto mesi e massima di dodici mesi; pur concorrendo al calcolo del TFR ed essendo riconosciuta dal contratto collettivo nazionale nei casi di licenziamento o dimissioni per giusta causa, non è tra le prestazioni liquidabili a carico del Fondo di Garanzia. Il preavviso può essere lavorato, e in tal caso costituisce anzianità effettiva; se non lavorato, va considerato come anzianità convenzionale.
  • Indennità supplementare: prevista dall’art. 19 del contratto, riconosciuta da un collegio arbitrale in caso di licenziamento ingiustificato, non rientra nel calcolo del TFR e non è a carico del Fondo di Garanzia.

Indicazioni finali

Il messaggio ha funzione di coordinamento interno e di uniformazione delle prassi applicative in materia di Fondo di Garanzia. Le indicazioni si fondano su norme, circolari e giurisprudenza richiamate nel testo e mirano a garantire un trattamento coerente delle domande di TFR e dei crediti di lavoro nelle diverse fattispecie procedurali e contrattuali.

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