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Messaggio

Messaggio numero 24036 del 29-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS comunica che, in applicazione del D.P.C.M. 14 luglio 2004, i versamenti contributivi e unitari con scadenza nel mese di agosto 2004 fino al giorno 20 possono essere effettuati entro tale data senza maggiorazioni. Il differimento riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali versati con modello F24; per i datori di lavoro in DM10 resta invariato il termine di presentazione della denuncia al 31 del mese. Per le aziende con ferie collettive autorizzate, il differimento decorre dal 16 agosto e gli interessi si calcolano dal 20 agosto.

Differimento al 20 agosto 2004 dei versamenti contributivi con scadenza entro il 20 agosto

Differimento dei versamenti contributivi di agosto 2004

Il messaggio disciplina il rinvio dei termini di pagamento per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il 20 agosto 2004, in attuazione del D.P.C.M. 14 luglio 2004. L’INPS chiarisce l’ambito applicativo del differimento e alcuni effetti specifici per datori di lavoro e aziende con ferie collettive.

Ambito di applicazione del differimento

L’art. 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, stabilisce che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con scadenza nel mese di agosto 2004 entro il giorno 20, può essere effettuato entro la stessa data senza alcuna maggiorazione.

Versamenti interessati

Il differimento si applica a tutti i versamenti unitari eseguiti con modello F24. Rientrano quindi anche:

  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
  • i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
  • i versamenti dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti per i datori di lavoro in DM10

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il messaggio precisa che il termine di presentazione della denuncia mod. DM10/2 resta fissato all’ultimo giorno del mese. Il differimento riguarda dunque il versamento, non la presentazione della denuncia.

Ferie collettive e decorrenza degli interessi

Per le aziende autorizzate, nel mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il messaggio stabilisce che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Sintesi operativa

Il documento, in sostanza, conferma la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2004 senza sanzioni o maggiorazioni i versamenti contributivi e unificati con scadenza fino a tale data, precisando i riflessi su F24, DM10 e aziende con ferie collettive.

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