Cassazione Civile, Ordinanza n. 15848/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione fiscale relativa al 2012, con recupero di IVA, IRAP e di un credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, oltre interessi e sanzioni. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, quanto al credito d’imposta, che vi fosse duplicazione di pretesa perché l’Amministrazione aveva già emesso un precedente atto di recupero sul medesimo credito, poi annullato dal giudice tributario di primo grado. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando la cartella limitatamente al credito d’imposta. In appello l’Agenzia deduceva che il precedente atto di recupero e la cartella avevano presupposti diversi, sicché l’annullamento del primo non poteva travolgere automaticamente la seconda. Nel corso del giudizio la società era stata cancellata dal Registro delle imprese e il processo era stato interrotto; poi, su istanza dell’Ufficio, il contraddittorio era stato esteso al socio unico rimasto contumace. La Corte territoriale, rilevata la mancata documentazione da parte dell’Agenzia circa le sorti del ricorso per cassazione relativo al precedente atto di recupero, aveva dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’estinzione per inattività nel processo tributario è consentita solo nei casi tassativi in cui la prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio non avvenga entro un termine perentorio previsto dalla legge o fissato dal giudice, e non già per una generica inerzia o per il mancato adempimento di un ordine istruttorio del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che l’estinzione del processo per inattività delle parti nel processo tributario è configurabile solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 45 d.lgs. 546/1992, cioè quando le parti tenute a proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice autorizzato a fissarlo. Nel caso concreto, invece, la Corte territoriale aveva dichiarato l’estinzione per la mera mancata ottemperanza all’ordine di documentare le sorti di un altro giudizio di cassazione, cioè per una generica inerzia processuale non riconducibile alle ipotesi tipiche previste dalla norma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio dedotto per censurare un error in procedendo della sentenza impugnata.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
l’estinzione del processo per inattività delle parti è ammessa solo se le parti tenute a proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provvedono entro il termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice autorizzato a fissarlo; la generica inerzia non basta.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
l’estinzione per inattività è rilevabile anche d’ufficio solo nel grado in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario operano, per quanto non disposto dalla legge speciale e se compatibili, le norme del codice di procedura civile.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
per il giudizio di appello tributario vale il rinvio alle regole generali compatibili del processo civile.
art. 111, comma 2, Cost.
il richiamo è funzionale a giustificare la disciplina dell’estinzione come strumento volto ad assicurare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’estinzione per inattività delle parti ha carattere eccezionale e può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 45 d.lgs. 546/1992.
- La mera mancata esecuzione di un ordine del giudice di carattere istruttorio o documentale non integra, di per sé, una causa di estinzione del giudizio se non coincide con la mancata riassunzione, prosecuzione o integrazione del processo entro un termine perentorio.
- L’estinzione per inattività non può essere pronunciata per una generica inerzia processuale, dovendosi verificare puntualmente la ricorrenza dell’omissione tipica prevista dalla norma.
- L’interesse alla corretta individuazione del giudicato esterno e alla prevenzione di giudicati contrastanti non esclude l’applicazione rigorosa delle cause tassative di estinzione previste dalla legge processuale tributaria.
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