Sentenza del 20/01/2016 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA REGISTRO - TRUST - ATTO DI DOTAZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro e l'imposizione del conferimento di beni, in particolare azioni o partecipazioni sociali, in un trust. Il contribuente ha contestato la tassazione perché l'atto istitutivo prevedeva che disponente e beneficiario coincidessero: il conferimento, quindi, non avrebbe trasferito la proprietà dei beni a un soggetto diverso né prodotto un effettivo arricchimento. Ha inoltre invocato l'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, relativo ai trasferimenti di partecipazioni sociali.
La decisione
La decisione riportata afferma che, quando disponente e beneficiario coincidono, il conferimento dei beni nel trust non comporta un trasferimento di ricchezza da un soggetto a un altro e manca pertanto l'oggetto per applicare l'imposta sulle donazioni. Aggiunge che il trasferimento di azioni e partecipazioni sociali nel trust, nella fattispecie descritta, è escluso dall'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990. Il testo fornito non indica il dispositivo formale, l'eventuale annullamento dell'avviso, le spese o il giudice e il grado della decisione.
Norme richiamate
Art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4ter del d.lgs. n. 346/1990, il trasferimento di azioni e partecipazioni sociali in un Trust, come nella fattispecie in esame, non è soggetto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
Per la fattispecie descritta, il conferimento in trust di azioni e partecipazioni sociali non è assoggettato all'imposta sulle donazioni.
Massime di principio
- Nel valutare la tassazione di un conferimento in trust, occorre verificare se l'operazione realizzi effettivamente un trasferimento di ricchezza e un arricchimento in capo a un soggetto diverso dal disponente; la sola destinazione dei beni al trust non basta, secondo il principio enunciato, a integrare il presupposto dell'imposta sulle donazioni.
- La coincidenza tra disponente e beneficiario è rilevante perché, nella fattispecie descritta, esclude un trasferimento di ricchezza tra soggetti distinti. Il principio va applicato considerando le clausole concrete dell'atto e gli effetti effettivi dell'operazione.
- Per azioni e partecipazioni sociali, la decisione richiama inoltre l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990; la sua applicabilità va verificata in relazione ai requisiti previsti dalla norma e alle caratteristiche del trasferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →