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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA REGISTRO - TRUST - ATTO DI DOTAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'imposta di registro e l'imposizione del conferimento di beni, in particolare azioni o partecipazioni sociali, in un trust. Il contribuente ha contestato la tassazione perché l'atto istitutivo prevedeva che disponente e beneficiario coincidessero: il conferimento, quindi, non avrebbe trasferito la proprietà dei beni a un soggetto diverso né prodotto un effettivo arricchimento. Ha inoltre invocato l'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, relativo ai trasferimenti di partecipazioni sociali.

La decisione

La decisione riportata afferma che, quando disponente e beneficiario coincidono, il conferimento dei beni nel trust non comporta un trasferimento di ricchezza da un soggetto a un altro e manca pertanto l'oggetto per applicare l'imposta sulle donazioni. Aggiunge che il trasferimento di azioni e partecipazioni sociali nel trust, nella fattispecie descritta, è escluso dall'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990. Il testo fornito non indica il dispositivo formale, l'eventuale annullamento dell'avviso, le spese o il giudice e il grado della decisione.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990

    Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4ter del d.lgs. n. 346/1990, il trasferimento di azioni e partecipazioni sociali in un Trust, come nella fattispecie in esame, non è soggetto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

    Per la fattispecie descritta, il conferimento in trust di azioni e partecipazioni sociali non è assoggettato all'imposta sulle donazioni.

Massime di principio

  • Nel valutare la tassazione di un conferimento in trust, occorre verificare se l'operazione realizzi effettivamente un trasferimento di ricchezza e un arricchimento in capo a un soggetto diverso dal disponente; la sola destinazione dei beni al trust non basta, secondo il principio enunciato, a integrare il presupposto dell'imposta sulle donazioni.
  • La coincidenza tra disponente e beneficiario è rilevante perché, nella fattispecie descritta, esclude un trasferimento di ricchezza tra soggetti distinti. Il principio va applicato considerando le clausole concrete dell'atto e gli effetti effettivi dell'operazione.
  • Per azioni e partecipazioni sociali, la decisione richiama inoltre l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990; la sua applicabilità va verificata in relazione ai requisiti previsti dalla norma e alle caratteristiche del trasferimento.

Testo integrale

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