L.R. Abruzzo 42/2023
Norme in materia di superamento delle Comunita' Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese regola la trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane, il subentro nei rapporti e beni, il funzionamento degli organi, le funzioni esercitabili e gli incentivi regionali. Prevede termini transitori per statuti e organi, abrogazioni su bacini imbriferi e coperture finanziarie fino al 2025.
Superamento delle Comunità montane e disciplina delle Unioni montane nei comuni montani abruzzesi
Superamento delle Comunità montane e disciplina delle Unioni montane
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il passaggio dalle Comunità montane alle Unioni montane e l’esercizio associato delle funzioni nei comuni montani. L’intervento si colloca nelle more di una disciplina organica della montagna e punta a razionalizzare l’assetto amministrativo dei territori montani, nel rispetto dei principi di semplificazione, adeguatezza e prossimità al cittadino.
Ambito applicativo e finalità
La disciplina riguarda i comuni montani e parzialmente montani ricompresi nei territori delle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché le Unioni montane già esistenti. L’obiettivo è adeguare le forme associative alla normativa statale sulle unioni di comuni e assicurare una più razionale distribuzione delle funzioni amministrative nei territori montani.
Costituzione delle Unioni montane e adesione dei comuni
L’unione di comuni costituita in territorio montano assume la denominazione di Unione montana. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i comuni ricompresi nelle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge e oggetto di liquidazione.
La procedura transitoria prevede che:
- i commissari straordinari convocano entro 30 giorni le assemblee dei sindaci;
- lo statuto provvisorio deve essere adottato entro 60 giorni;
- se l’assemblea non provvede, lo statuto è adottato dai commissari;
- entro 10 giorni lo statuto è trasmesso ai comuni;
- i consigli comunali lo approvano entro 90 giorni con le maggioranze previste per gli statuti comunali.
La mancata approvazione dello statuto nei termini equivale a recesso dall’Unione montana. Un comune può aderire a una diversa Unione montana previo recesso da quella di appartenenza mediante non approvazione dello statuto nei termini previsti. Ogni comune può far parte di una sola Unione, ferma la possibilità di stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni esterni.
Subentro, successione nei rapporti e recesso
Le Unioni montane succedono nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle corrispondenti Comunità montane. Il recesso ordinario richiede una procedura articolata: deliberazione del consiglio comunale, esame da parte del presidente dell’Unione e successiva conferma o revoca della volontà di recedere da parte del comune.
È prevista inoltre la possibilità che una Unione montana già costituita succeda alla Comunità montana in presenza di deliberazioni di non approvazione dello statuto adottate da almeno il 50% dei comuni o da comuni rappresentanti almeno il 70% della popolazione residente; in tale caso possono aderire senza limitazioni tutti i comuni della Comunità montana interessata.
Organi e funzionamento delle Unioni montane
Gli organi dell’Unione montana sono consiglio, presidente, giunta e organo di revisione economico-finanziaria. Gli organi sono composti da amministratori in carica dei comuni associati e non possono percepire retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti.
Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati; la giunta tra i componenti degli esecutivi comunali; il consiglio è formato da consiglieri eletti dai consigli comunali tra i propri componenti, con garanzia della rappresentanza delle minoranze e di ogni comune. Lo statuto disciplina sede, funzioni, competenze, modalità di costituzione e funzionamento degli organi, rapporti finanziari, collaborazione con i comuni, durata, scioglimento e recesso, assicurando la continuità delle funzioni e del personale.
Dalla data del primo rinnovo degli organi, lo statuto deve prevedere, per la scelta del presidente, un voto ponderato di ciascun comune in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento. Lo statuto può anche istituire sub-ambiti organizzativi.
Funzioni esercitate dalle Unioni montane
Le Unioni montane esercitano le competenze di tutela e promozione della montagna previste dalla Costituzione e dalla normativa vigente, oltre alle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse e alle funzioni amministrative che, per la specificità dei territori montani, devono essere esercitate in forma associata.
Possono inoltre svolgere:
- funzioni e servizi propri dei comuni conferiti all’Unione, con particolare riguardo a polizia locale, amministrazione, gestione e controllo, ambito distrettuale sociale e digitalizzazione dei servizi pubblici locali;
- funzioni conferite dalla Regione, incluse quelle in materia forestale e di valorizzazione del patrimonio arboreo;
- su richiesta dei piccoli comuni montani, funzioni di programmazione per lo sviluppo socio-economico.
L’Unione montana è individuata come punto di riferimento regionale per i servizi di prossimità al cittadino e resta fermo l’obbligo statale di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni tenuti.
Incentivi, contributi e sostegno regionale
La Regione favorisce la riorganizzazione del sistema attraverso incentivi all’esercizio associato e specifici finanziamenti annuali, anche con risorse statali. Continueranno ad essere assicurate alle Unioni montane le risorse relative alle obbligazioni per il personale ricollocato e ai mutui già contratti dalle Comunità montane alla data del 27 giugno 2008.
La Giunta regionale concede inoltre un contributo annuo per le spese correnti, ripartito secondo criteri legati a:
- estensione del territorio montano;
- numero di funzioni esercitate;
- numero di comuni aderenti;
- popolazione;
- indice di spopolamento.
La Regione può anche destinare risorse specifiche, entro i limiti di bilancio, per servizi essenziali, manutenzione straordinaria dei beni e priorità nei programmi finanziati da fondi europei, nazionali e regionali, nonché fondi del FSC 2021-2027.
Scioglimento delle Unioni montane
Lo scioglimento avviene di diritto se lo statuto non è approvato da comuni rappresentanti almeno il 50% dei comuni o il 70% della popolazione dell’Unione, oppure se non vengono costituiti gli organi dell’Unione. In via ordinaria, lo scioglimento deriva dal recesso dei comuni che raggiungano la medesima soglia numerica o demografica.
Norme transitorie, sospensioni e monitoraggio
Fino all’insediamento dei nuovi organi, il commissario straordinario continua a svolgere le proprie funzioni. Le procedure di scioglimento ed estinzione già previste dalla disciplina previgente sulle Comunità montane sono sospese dall’entrata in vigore della legge.
In caso di scioglimento di diritto, il commissario riprende e conclude le operazioni di liquidazione delle Comunità montane soppresse. Le Unioni montane devono comunicare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le modifiche dell’assetto territoriale rilevanti ai fini della rideterminazione degli ambiti. La Regione assicura supporto amministrativo, consulenza e monitoraggio degli assetti territoriali.
Ogni riferimento normativo alle Comunità montane soppresse deve intendersi riferito alle Unioni montane.
Abrogazioni e bacini imbriferi montani
Sono abrogati gli articoli 2 e 4 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25, per la parte relativa a bacini imbriferi montani e sovra canoni, materia ricondotta alla competenza ministeriale. Le istanze di inserimento nei bacini e le domande di revisione del coefficiente di ripartizione del sovra canone vanno presentate al Ministero competente; la regola vale anche per le istanze già in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri sono quantificati in euro 830.000 per il 2023, euro 1.330.000 per il 2024 ed euro 2.050.000 per il 2025, con copertura a valere su specifici capitoli del bilancio regionale 2023-2025. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti degli stanziamenti annuali.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è indicata come vigente dal 2 agosto 2025 nel testo consolidato fornito.
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