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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14208/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alberton Diego impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 r.d. 267/1942), sostenendo che mancasse il dolo specifico richiesto: l'omessa consegna della contabilità sarebbe potuta derivare da negligenza o dalle cattive condizioni psicofisiche dell'imputato e non da volontà di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto. Contestava inoltre la valorizzazione, da parte dell'appello, del mancato recupero della contabilità presso la cessionaria, della cessione d'azienda per 2.000 euro (ritenuta irrilevante dal ricorrente), della presunta locupletazione non determinata e della mancata considerazione del passivo non rilevante, della regolare tenuta delle scritture fino al 2014 e dell'assenza di prova di distrazione di somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non ammissibili molte censure che chiedevano una rivalutazione dei fatti e, sul merito, ha confermato la corretta valutazione delle esigenze probatorie da parte dei giudici di merito. La corte ha richiamato elementi probatori ritenuti decisivi per il dolo: mancata presentazione dell'imputato all'invito del curatore; esistenza anteriore della contabilità (dal bilancio 2015) e tuttavia occultamento o distruzione di larga parte dei documenti; ritrovamento solo parziale della contabilità presso la cessionaria con mancanza dei partitari 2012-2014 e del libro giornale 2010-2016, rendendo impossibile la ricostruzione degli affari; cessione dell'azienda poco prima della decozione; attivo nullo e passivo di euro 147.665,77; querela per truffa per vettura mai consegnata e ammissione dell'imputato circa incassi per vetture non consegnate senza spiegazioni plausibili. Considerati tali elementi idonei a dimostrare il fine di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto, la sentenza d'appello è stata ritenuta congrua. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216

    Articolo richiamato come norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico richiesto (sottrazione/occultamento della contabilità finalizzato a ingiusto profitto o a danno dei creditori).

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 217

    Richiamato dal ricorrente come norma approssimativamente alternativa (bancarotta semplice) per sostenere l'assenza di dolo; la Corte ha escluso la ricaduta in termini di semplice negligenza, ritenendo prevalenti gli indizi del dolo specifico.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha applicato il principio di inammissibilità delle doglianze che si risolvono in una nuova valutazione del merito probatorio, salvo che emergano omissioni, contraddizioni o manifesti vizî di illogicità nella motivazione; nel caso non sono emerse tali macroscopiche incongruenze.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera omissione nella consegna della contabilità non esclude automaticamente il dolo: se sussistono altri elementi (occultamento prolungato di scritture, impossibilità di ricostruire l'andamento societario, passivo rilevante, elementi di distrazione di somme) il dolo specifico può essere desunto anche in assenza di un atto esplicito di ammissione.
  • Le doglianze che richiedono una diversa valutazione delle prove di merito sono in generale inadmissibili in Cassazione; il ricorrente deve invece dimostrare omissioni, contraddizioni o manifesti vizi logici nella motivazione per ottenere accoglimento.
  • La prova del fine di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti (cessioni sospette prima della decozione, incassi non documentati, consegna mancata di beni, passivo significativo) e dalla persistenza nel tempo dell'occultamento delle scritture.
  • Argomentazioni basate su condizioni psicofisiche o su meri profili di negligenza richiedono prova concreta e documentata: senza elementi idonei a spiegare plausibilmente l'assenza della contabilità, tali giustificazioni sono insufficienti a escludere il dolo.
  • In sede d'appello e in Cassazione è essenziale che il difensore produca in tempo utile le prove o le spiegazioni alternative; censure sollevate per la prima volta in memoria successiva rischiano di non essere prese in considerazione.

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