Cassazione Civile, Ordinanza n. 06070/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da un avvocato che aveva ottenuto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. nel procedimento presupposto. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che il richiedente non fosse parte del giudizio presupposto di cognizione e che, comunque, non vi fossero i presupposti per l’indennizzo neppure per la fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., nonché della L. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sua legittimazione attiva e travisato il thema decidendum; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi sulla durata del processo, lamentando che la Corte avesse male computato la durata della fase esecutiva, anziché considerare l’unitarietà tra cognizione ed esecuzione; 3) violazione dell’art. 6 CEDU e dei principi in tema di interesse ad agire, sostenendo di essere parte del procedimento ai fini della domanda di equa riparazione per il segmento processuale in cui aveva chiesto la distrazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate, e in parte ai limiti dell’inammissibilità, le censure del ricorrente, affermando che la richiesta di distrazione delle spese ha natura incidentale e non costituisce una domanda autonoma fondata su un rapporto sostanziale separato; di conseguenza, l’avvocato distrattario non ha diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo nel quale ha solo prestato assistenza professionale. Ha inoltre osservato che l’art. 6 CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di un processo altrui. Quanto alla fase esecutiva, ha condiviso l’impugnato decreto nel negare la sussistenza dei presupposti per l’indennizzo, rilevando che il giudizio di ottemperanza si era chiuso con cessazione della materia del contendere nel 2015 e che l’esecuzione era stata avviata solo nel 2021 con l’atto di pignoramento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e anche al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della definizione della causa secondo la proposta accelerata.
Norme richiamate
La distrazione delle spese è qualificata come istanza incidentale che sollecita la sostituzione del difensore alla parte nella legittimazione a riscuotere le spese, senza introdurre una domanda autonoma.
Richiamato dal ricorrente per sostenere interesse ad agire e legittimazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Le censure di omessa pronuncia/travisamento del thema decidendum sono state ritenute infondate.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ritenendola dovuta nel caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualità di parte nel procedimento di equa riparazione, ma la Corte ha escluso che la distrazione delle spese trasformi l’avvocato in parte del processo presupposto.
Norma base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 6, par. 1, CEDU
Il diritto alla ragionevole durata riguarda il proprio processo, non quello altrui cui si sia soltanto interessati in via indiretta o professionale.
Richiamati nel ricorso con riferimento alla correzione degli errori materiali, per sostenere letture alternative di precedenti giurisprudenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nel ricorso in materia di equa riparazione.
Massime di principio
- L’istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura incidentale e non dà luogo a una domanda autonoma fondata su un distinto rapporto sostanziale rispetto alla controversia principale.
- L’avvocato distrattario non è, per questo solo fatto, parte del processo presupposto ai fini della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio.
- L’art. 6 CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del processo in cui il soggetto è parte in senso proprio, non di un processo altrui al quale egli sia interessato per ragioni professionali o indirette.
- La fase esecutiva rilevante ai fini dell’equa riparazione va distinta dal giudizio di cognizione e il suo computo decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento; se la procedura esecutiva non ha i presupposti temporali richiesti, l’indennizzo va negato.
- Nel giudizio definito secondo il meccanismo accelerato previsto dall’art. 380-bis c.p.c., la Corte può condannare la parte soccombente alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c.
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