Circolare numero 162 del 27-12-2010
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono effettuare a fine anno sui contributi previdenziali e assistenziali, con possibilità di regolarizzazione nelle denunce di dicembre 2010, gennaio 2011 e, per alcune fattispecie, febbraio 2011. Vengono disciplinati i principali casi di variazioni retributive, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS 1%, ferie non godute, fringe benefits, auto aziendali, prestiti ai dipendenti, stock option, TFR al Fondo di Tesoreria, operazioni societarie e recupero del contributo di solidarietà per la previdenza complementare. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS e segnala l’aggiornamento delle aliquote contributive per il 2011.
Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2010/inizio 2011
Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2010 / inizio 2011
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono effettuare in prossimità della chiusura dell’anno solare, con particolare riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali. L’obiettivo è assicurare la corretta imputazione della retribuzione di competenza, l’esatto assoggettamento contributivo e la regolarizzazione, nei termini previsti, delle componenti variabili e delle altre fattispecie che incidono sulla base imponibile.
Termine per l’effettuazione del conguaglio
Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite:
- con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2010 (scadenza 17 gennaio 2011);
- con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2011 (scadenza 16 febbraio 2011);
- per le fattispecie relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, anche con la denuncia di febbraio 2011 (scadenza 16 marzo 2011), senza oneri accessori.
Resta comunque fermo l’obbligo di versare o recuperare nel mese di gennaio 2011 i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione. Per alcune categorie di dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 può avvenire anch’essa con la denuncia di febbraio 2011.
Variabili della retribuzione
La circolare richiama il principio secondo cui, quando nel corso del mese intervengono eventi o elementi che modificano la retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto negli adempimenti e nel versamento dei contributi del mese successivo, fermo restando il principio di competenza all’interno dell’anno solare.
Sono ricompresi tra gli eventi o elementi variabili:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni di retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerate assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. La circolare precisa inoltre che tra le variabili rientrano i ratei di retribuzione del mese precedente derivanti da assunzione intervenuta nel mese, quando la busta paga sia già stata elaborata.
Per le variabili riferite a dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti a gennaio 2011, il flusso UNIEMENS deve essere compilato in modo da evidenziare gli elementi variabili e consentire la gestione delle variazioni in aumento o in diminuzione, compresi gli imponibili negativi con recupero delle contribuzioni non dovute.
Ai fini:
- della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, le variabili sono imputate a dicembre 2010 per competenza;
- dell’assoggettamento contributivo, sono considerate retribuzione di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo;
- della certificazione CUD/2011 e della dichiarazione 770/2011, devono essere ricomprese nel computo dell’imponibile dell’anno 2010.
La sistemazione contributiva degli elementi variabili deve avvenire entro il mese successivo a quello cui si riferiscono, salvo l’eccezione della maggiorazione del 18%.
Compilazione UNIEMENS per le variabili retributive
La circolare richiama la necessità di utilizzare, a livello individuale, l’elemento del flusso UNIEMENS appositamente integrato per gestire le variabili retributive e contributive, comprese quelle negative.
Viene riportato un esempio di assunzione nel mese di dicembre: se l’assunzione avviene il 18 dicembre 2010 e il relativo rateo di dicembre è pari a euro 500,00, il rateo viene corrisposto nella busta paga di gennaio 2011 e sommato alla retribuzione imponibile di gennaio. Nel flusso UNIEMENS devono essere trasmesse due denunce:
- una riferita a dicembre 2010, con gli elementi identificativi e gli elementi variabili valorizzati con importi pari a zero;
- una riferita a gennaio 2011, con l’imponibile di gennaio comprensivo del rateo di dicembre e con l’indicazione, nell’elemento dedicato alle variabili retributive, della causale di aumento e del valore del rateo stesso.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
La circolare ricorda che il massimale annuo di base contributiva e pensionabile si applica agli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva, nonché a coloro che optano per il calcolo della pensione con sistema contributivo.
Per l’anno 2010 il massimale è pari a euro 92.147,00 e deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT. Il massimale si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, inclusa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui alla legge n. 438/1992.
La circolare precisa che:
- il massimale non è frazionabile mensilmente;
- in caso di rapporti successivi, le retribuzioni già percepite presso precedenti datori si cumulano ai fini del massimale;
- il lavoratore deve esibire ai datori successivi il CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni dei diversi rapporti si cumulano;
- nel mese di superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici va calcolata in misura proporzionalmente ridotta;
- in presenza di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata, i compensi non si cumulano ai fini del massimale.
Dal gennaio 2010, nel flusso UNIEMENS, nel mese di superamento del massimale non deve più essere utilizzato il vecchio criterio con due denunce per lo stesso mese. L’imponibile va indicato entro il massimale, mentre l’eccedenza deve essere riportata nell’apposito elemento con la contribuzione ridotta; nei mesi successivi l’imponibile è pari a zero.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, l’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede un contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2010, la prima fascia è pari a euro 42.364,00 annui, corrispondenti a euro 3.530,00 mensili. La circolare ribadisce che il limite va mensilizzato e che possono rendersi necessari conguagli a credito o a debito del lavoratore. In presenza di rapporti simultanei o successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della soglia e il conguaglio è effettuato a fine anno o alla cessazione del rapporto.
Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia di gennaio 2011, le variabili retributive di dicembre 2010 non incidono sul tetto 2010, poiché ai fini del regime contributivo sono considerate retribuzione di gennaio 2011.
Ferie non godute e imposizione contributiva
La circolare riepiloga il regime della monetizzazione delle ferie e conferma il principio secondo cui il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito da indennità. Possono invece essere monetizzate:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;
- le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto entro l’anno di riferimento;
- le ferie o settimane aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva rispetto al minimo legale.
Per le quattro settimane legali, se non fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, oppure entro il termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva, l’obbligo contributivo sul compenso ferie sorge allo scadere di tale termine. Il datore di lavoro deve quindi aggiungere alla retribuzione imponibile del mese successivo anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, pur in assenza di effettiva corresponsione, nel rispetto del divieto di monetizzazione immediata.
Se le ferie vengono fruite successivamente, il contributo già versato sulla relativa quota retributiva non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, portando in diminuzione l’imponibile del periodo originario. Dal 1° gennaio 2005 e, nel sistema UNIEMENS, dal 1° gennaio 2010, la procedura di recupero è semplificata mediante una specifica variabile retributiva con causale FERIE.
Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti
Ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, il valore di beni e servizi ceduti al dipendente non concorre a formare reddito se complessivamente non supera euro 258,23 nel periodo d’imposta. Se il limite è superato, concorre l’intero valore, non solo la parte eccedente.
La circolare precisa che il limite deve essere verificato tenendo conto anche di eventuali beni o servizi erogati da precedenti datori di lavoro. Sul piano previdenziale, in caso di superamento della soglia, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati, mentre resta distinta la disciplina fiscale. Operativamente:
- i fringe benefits corrisposti dal datore che effettua il conguaglio vanno portati in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, se il limite complessivo annuo è superato;
- il datore recupera la differenza della quota contributiva a carico del lavoratore non trattenuta in corso d’anno.
Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il valore del benefit si calcola assumendo una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km e imputando il 30% di tale percorrenza all’uso privato, moltiplicato per il costo chilometrico ACI.
Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al TUR vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso applicato sul prestito; il TUR indicato è pari all’1%.
Stock option
La circolare richiama il regime di esenzione contributiva introdotto dall’art. 82, comma 24-bis, del D.L. n. 112/2008, applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option per le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008.
Per fruire dell’esenzione, il piano deve:
- non essere generalizzato;
- essere subordinato al verificarsi delle condizioni previste;
- prevedere esclusivamente l’assegnazione di titoli azionari.
Per il recupero della contribuzione versata ma non dovuta, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite; se il recupero riguarda lavoratori cessati alla data del 1° gennaio 2010, il datore deve utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva e ripresentare il flusso EMens del mese in cui era stata versata la contribuzione.
TFR al Fondo di Tesoreria e rivalutazione
La circolare riepiloga la disciplina del Fondo di Tesoreria per il TFR del settore privato e ricorda che le quote vanno versate mensilmente, con conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto.
Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi verso il Fondo scattano se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti raggiunge 50 addetti. In tal caso, l’azienda deve versare anche le quote pregresse a decorrere dall’inizio dell’attività e, in sede di conguaglio, maggiorare l’importo del tasso di rivalutazione 2010, indicato nella misura del 2,22% fino alla data del versamento effettivo. Le aziende che hanno raggiunto la soglia al 31 dicembre 2010 devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della denuncia UNIEMENS relativa a febbraio 2011 (31 marzo 2011).
La circolare chiarisce inoltre che anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato a fine anno o alla cessazione del rapporto, con applicazione del meccanismo di cui all’art. 2120 c.c. e con imputazione della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva, alla posizione del singolo lavoratore. L’imposta sostitutiva è pari all’11% e grava sul lavoratore, ma il relativo importo è recuperato dal datore in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Per il mese di ottobre 2010 viene indicato il coefficiente 2,354565 per il calcolo presuntivo della rivalutazione.
Operazioni societarie
Nelle operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., nonché nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro subentrante, che deve rilasciare il CUD considerando la retribuzione complessivamente percepita nell’anno.
Nel conguaglio devono essere inclusi anche:
- le quote retributive soggette allo sgravio sul secondo livello contrattuale;
- le erogazioni liberali;
- i fringe benefits.
La circolare raccomanda inoltre, in caso di passaggio di lavoratori tra matricole diverse, di utilizzare gli appositi codici 2 e 2T, indicando la matricola di provenienza. Dal 1° gennaio 2010, il datore subentrante può gestire le variabili retributive tramite il nuovo elemento UNIEMENS dedicato, valorizzando l’elemento con il codice dell’azienda di origine.
Contributo di solidarietà per la previdenza complementare
Per le contribuzioni o somme a carico del datore destinate alla previdenza complementare, resta dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito dalla legge n. 166/1991.
La circolare ricorda che l’1% del gettito confluisce al Fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 80/1992, istituito presso la gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS. Dal periodo gennaio 2010, per i recuperi del contributo di solidarietà in occasione dei conguagli o nel corso dell’anno, i datori di lavoro possono utilizzare i nuovi codici causale:
- L938 per il recupero del contributo di solidarietà del 10% per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS;
- L939 per il recupero relativo ai dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
Aliquote contributive per il 2011
La circolare conclude con un primo aggiornamento delle aliquote contributive per l’anno 2011, precisando che le tabelle allegate riguardano le tipologie di aziende e lavoratori più ricorrenti. Viene anche chiarito che il quadro normativo considerato è quello vigente in prospettiva per il nuovo anno e che eventuali novità, insieme all’aggiornamento dei minimali contributivi, saranno oggetto di successiva comunicazione.
Punti principali
Termini per il conguaglio
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2010, gennaio 2011 e, per specifiche fattispecie connesse al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, anche con la denuncia di febbraio 2011, senza oneri accessori. Resta fermo l’obbligo di versare o recuperare entro gennaio 2011 i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione. Per alcuni dipendenti pubblici e per il personale iscritto al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire fino alla denuncia di febbraio 2011.
Variabili della retribuzione
Sono considerate variabili retributive, ai fini contributivi, gli elementi che modificano l’imponibile nel mese, come straordinari, trasferte, malattia o maternità anticipate dal datore, riposi per allattamento, donazioni sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Sono assimilati anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variabili di dicembre 2010, se regolarizzate a gennaio 2011, vanno gestite nel flusso UNIEMENS con apposita valorizzazione; ai fini della posizione assicurativa contano per competenza (dicembre), mentre ai fini del regime contributivo si considerano retribuzione di gennaio 2011.
Massimale contributivo e contributo aggiuntivo 1%
Per i lavoratori soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, pari per il 2010 a euro 92.147,00, il massimale non è frazionabile mensilmente e si cumula tra rapporti successivi o simultanei, con esclusione del cumulo con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. Dal gennaio 2010, nel mese di superamento del massimale, l’imponibile va indicato entro il limite e l’eccedenza in un apposito elemento del flusso, mentre nei mesi successivi l’imponibile è zero. Per il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, la circolare ricorda il limite 2010 di euro 42.364,00 annui, da gestire in via mensile; eventuali conguagli sono necessari in caso di rapporti successivi o simultanei, e gli elementi variabili di gennaio 2011 non incidono sul tetto 2010.
Ferie non godute e recupero contributi
La monetizzazione è ammessa solo per ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003, per ferie non godute in caso di cessazione del rapporto entro l’anno di riferimento e per il periodo eccedente le quattro settimane minime previsto dalla contrattazione collettiva. Per le quattro settimane legali, se non fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, l’obbligo contributivo sul compenso ferie sorge a scadenza del termine legale o contrattuale. Se le ferie vengono poi effettivamente godute, il contributo versato sul compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato con l’apposita procedura UNIEMENS, riducendo l’imponibile del periodo originario.
Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti
Per i fringe benefits ex art. 51, comma 3, TUIR, se il valore complessivo annuo supera euro 258,23, l’intero importo concorre a reddito e, ai fini previdenziali, il conguaglio riguarda i benefit erogati dal datore che effettua la regolarizzazione, tenendo conto anche di quelli di precedenti datori. Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il valore del benefit si determina assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e applicando il 30% del costo ACI. Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura è pari al 50% della differenza tra interessi al TUR di fine anno e interessi al tasso applicato; il TUR vigente è indicato pari all’1%.
Stock option e operazioni societarie
Le stock option assegnate dal 25 giugno 2008 beneficiano dell’esenzione contributiva prevista dall’art. 82, comma 24-bis, del D.L. 112/2008, purché il piano non sia generalizzato, sia subordinato a condizioni e preveda esclusivamente azioni. Se occorre recuperare contribuzione versata e non dovuta per azioni assegnate dal 25 giugno 2008, e i lavoratori non sono più in forza al 1° gennaio 2010, il recupero deve avvenire tramite regolarizzazione contributiva e ripresentazione del flusso EMens. Nelle operazioni societarie ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto, il conguaglio è effettuato dal datore subentrante, che deve considerare retribuzione annua complessiva, sgravio sul II livello, erogazioni liberali e fringe benefits.
Fondo di Tesoreria e rivalutazione TFR
Le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria si versano mensilmente con conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. Le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 devono verificare se la media annua dei dipendenti raggiunge 50 addetti; in tal caso devono versare anche i pregressi e presentare dichiarazione entro il termine della denuncia UNIEMENS di febbraio 2011. Per la rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria, la circolare ricorda l’applicazione dell’art. 2120 c.c., l’imposta sostitutiva dell’11% e la possibilità di conguaglio entro febbraio 2011; per il 2010 è indicato il coefficiente di ottobre 2010 pari a 2,354565.
Contributo di solidarietà per previdenza complementare e aliquote 2011
Per i recuperi del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare, dal periodo gennaio 2010 sono istituiti i codici causale L938 e L939 nel flusso UNIEMENS. La circolare chiude con un primo aggiornamento delle aliquote contributive per il 2011, precisando che le tabelle allegate sono riferite alle casistiche più ricorrenti e che ulteriori novità e minimali contributivi saranno oggetto di successiva comunicazione.
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