Circolare numero 163 del 27-12-2010
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’ACLI TERRA dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 4 ottobre 2010 tra INPS e Acli Terra per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono disciplinate modalità operative, invio dei supporti telematici e delle deleghe, gestione delle revoche, ripartizione dei versamenti, costi a carico dell’Associazione, rendicontazione finanziaria e durata della convenzione. La riscossione conserva natura volontaria e l’INPS non è tenuto ad alcuna azione coattiva.
Convenzione INPS-Acli Terra per la riscossione dei contributi associativi di aziende assuntrici di manodopera e p.c.c.f.
Convenzione INPS-Acli Terra per la riscossione delle quote associative
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 4 ottobre 2010 tra INPS e Acli Terra, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). La disciplina è costruita in parallelo alla riscossione dei contributi obbligatori e definisce puntualmente ruoli, termini, modalità operative, oneri economici e rapporti finanziari tra le parti.
Oggetto della convenzione e natura della quota
L’Acli Terra affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo dovuto dagli aderenti. La riscossione avviene insieme a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, con le stesse procedure ordinarie. L’INPS deve riportare sull’avviso di pagamento l’importo della quota con la dicitura specifica "quota associativa Acli Terra".
La convenzione ribadisce che la circostanza di una riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS non ha alcun obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.
Identificazione degli associati e flusso telematico dei dati
Per attivare la riscossione, Acli Terra deve trasmettere alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici – i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione. L’invio deve avvenire entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo.
I supporti devono includere anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota. Devono inoltre contenere l’indicazione della struttura INPS territorialmente competente, del comune sede dell’impresa e almeno i seguenti elementi:
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- codice fiscale e partita IVA;
- denominazione completa dell’impresa e del titolare;
- codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici effettua l’abbinamento dei dati e li rende disponibili alle strutture territoriali competenti, affinché queste li verifichino sulla base delle deleghe depositate.
Deleghe, controlli e mancato abbinamento
Contestualmente all’invio dei supporti telematici, Acli Terra deve trasmettere alla struttura INPS territorialmente competente la delega individuale alla riscossione, sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’INPS. La delega deve essere controfirmata e timbrata dal responsabile dell’Associazione e contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali, nonché alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS.
Se pervengono all’INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è valida la prima pervenuta, salvo che quella successiva rechi revoca esplicita della precedente.
Per i nominativi non abbinati o non presenti negli archivi INPS al momento della verifica finale non si procede all’emissione dei modelli F24 e, quindi, alla riscossione della quota. Se l’Associazione intende riproporre il nominativo per l’anno successivo, deve inserirlo nuovamente nei supporti telematici.
Revoche e modifiche della quota associativa
Le revoche delle deleghe sono comunicate alle strutture INPS con le stesse modalità previste per l’invio iniziale. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo, termine fissato per consentire l’armonizzazione delle procedure.
Se la comunicazione di revoca perviene direttamente dall’associato, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’Associazione deve comunicare all’INPS le eventuali modifiche dell’importo del contributo associativo, che valgono per l’intero anno.
Imputazione dei versamenti e rapporti finanziari
Se il contribuente non versa integralmente l’importo dei contributi obbligatori richiesti, quanto versato è imputato prioritariamente a copertura dei contributi previdenziali; solo l’eventuale eccedenza è considerata versata per il contributo associativo.
La gestione dei rapporti finanziari con Acli Terra è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’INPS corrisponde inoltre all’Associazione, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale determinata dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Costi e oneri a carico dell’Associazione
Acli Terra si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi derivanti dalla revisione dei costi. Fino a nuova revisione, restano applicabili i costi indicati nella determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009:
- gestione delega singolo mod. F24: € 0,03;
- ricezione e convalida nuova delega: € 0,91;
- annullamento delega quota associativa: € 0,91;
- annullamento delega e variazione: € 1,81.
Sono inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale. In particolare, è posto a suo carico qualunque costo eventualmente imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante modello F24.
Rendicontazione annuale e conguagli
Entro il 30 giugno di ogni anno, l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo dell’anno precedente, nel quale è evidenziata la situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora ultimata l’acquisizione dei modelli F24. Il prospetto riporta anche:
- l’importo annuo delle somme imposte;
- l’ammontare delle quote associative riscosse per i modelli F24 elaborati, suddiviso per provincia;
- l’elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l’eventuale conguaglio.
Contestualmente è trasmesso un rendiconto con:
- l’ammontare delle quote associative riscosse per i certificati di accreditamento elaborati per l’emissione interessata;
- il rimborso spese e la relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- gli acconti già corrisposti per l’emissione contributiva;
- l’eventuale conguaglio.
All’invio del rendiconto l’INPS effettua anche i conguagli.
Responsabilità, controversie e rapporto con gli associati
I rapporti conseguenti alla convenzione, compresa la restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.
L’Associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese e gli onorari che l’Istituto dovesse sostenere per eventuali controversie giudiziarie concernenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale; nel testo allegato è stabilita la durata fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo deve essere inviata da Acli Terra all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell’esecuzione emerga la necessità di aggiunte o modifiche.
Sede dell’Associazione
La circolare indica infine la sede dell’Associazione professionale agricola Acli Terra in via San Damaso 13, 00165 Roma.
Punti principali
Oggetto e natura della riscossione
Acli Terra affida all’INPS la riscossione, in nome e per conto dell’Associazione, del contributo associativo dovuto dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. aderenti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, tramite le ordinarie procedure di pagamento. L’INPS deve indicare l’importo della quota associativa con la dicitura "quota associativa Acli Terra". La natura della quota resta volontaria e l’Istituto è esonerato da qualsiasi obbligo di esazione coattiva.
Modalità di identificazione degli associati e documentazione
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici – i supporti telematici con i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno. Devono essere inclusi anche i nominativi di chi ha revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. I supporti devono contenere i dati identificativi dell’impresa e della sede territoriale competente, tra cui indirizzo, CAP, codice fiscale, partita IVA, denominazione dell’impresa, titolare e codice INPS, oltre ad altri elementi eventualmente concordati. In parallelo, Acli Terra deve far pervenire alla struttura INPS competente le deleghe individuali sottoscritte, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’Associazione.
Verifiche INPS, deleghe e casi di mancato abbinamento
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici effettua l’abbinamento e rende disponibili i dati alle strutture territoriali INPS per la verifica con le deleghe presenti in sede. Per i nominativi non abbinati, perché potenzialmente riferiti a nuove iscrizioni, la struttura territoriale verifica comunque la presenza negli archivi. Se al controllo finale il soggetto non risulta negli archivi INPS, non viene emesso il Mod. F24 e non si procede alla riscossione della quota. Per riproporre il nominativo nell’anno successivo, l’Associazione deve reinserirlo nei supporti telematici. L’INPS non assume responsabilità per l’eventuale mancata corrispondenza tra supporti telematici, deleghe e dati di archivio.
Contenuto minimo della delega e conflitto tra deleghe
La delega deve essere conforme a un testo concordato con INPS e contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’Istituto. Deve anche prevedere il consenso alla riscossione delle quote tramite gli stessi strumenti usati per i contributi previdenziali e assistenziali. Se pervengono due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, produce effetti la prima ricevuta dall’INPS, salvo che la seconda contenga revoca esplicita della precedente.
Revoche, modifiche della quota e termini annuali
Le revoche delle deleghe sono notificate alle strutture INPS con le modalità previste per l’invio iniziale. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa dopo il 30 marzo, termine fissato per l’armonizzazione delle procedure. Se invece la revoca arriva direttamente dall’associato, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dalla ricezione. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Associazione deve comunicare eventuali modifiche della misura del contributo, valide per tutto l’anno.
Imputazione dei versamenti e gestione finanziaria
Se il contribuente versa solo in parte i contributi obbligatori richiesti, quanto versato viene imputato prima a copertura dei contributi previdenziali; l’eventuale eccedenza è considerata versata per la quota associativa. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con Acli Terra sono curate dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’INPS corrisponde anche acconti periodici all’Associazione sulla base delle riscossioni e delle percentuali di riferimento, con riduzione di due punti, e tali acconti sono pagati al netto di rimborso spese e IVA.
Costi, oneri e rimborso spese
Acli Terra deve corrispondere all’Istituto gli importi determinati in base alla revisione dei costi. Fino alla revisione, si applicano i costi della determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009: gestione delega singolo mod. F24 € 0,03; ricezione e convalida nuova delega € 0,91; annullamento delega quota associativa € 0,91; annullamento delega e variazione € 1,81. Restano a carico dell’Associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, e gli eventuali costi addebitati all’INPS dall’Agenzia delle Entrate ai sensi della legge n. 286/2006, art. 2, commi 16 e 17.
Rendicontazione, conguagli e rapporti con gli associati
Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo dell’anno precedente con la situazione finanziaria, gli importi imposti, le quote riscosse per provincia, l’elenco degli associati che hanno versato e l’eventuale conguaglio. Contestualmente è trasmesso un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e l’IVA, gli acconti già corrisposti e l’eventuale conguaglio. I rapporti conseguenti, inclusa la restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra Associazione e soggetti passivi; l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi e l’Associazione deve rimborsare eventuali spese e onorari sostenuti in controversie giudiziarie relative alla convenzione.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione è annuale e, nel testo allegato, risulta valida fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo deve essere inviata da Acli Terra con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza. È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora emergano esigenze di aggiunte o modifiche.
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