Messaggio numero 1138 del 14-03-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce i criteri per l’iscrizione alla Gestione artigiani dei c.d. "artigiani di fatto", distinguendo le attività regolarmente esercitate da quelle abusive o prive dei requisiti tecnico-professionali. Precisa inoltre i casi in cui non è possibile iscrivere d’ufficio soci o titolari alla gestione artigiani, con indicazioni operative per il contenzioso e l’autotutela.
Obbligo contributivo artigiani e chiarimenti su "artigiani di fatto"
Obbligo contributivo artigiani e criteri per gli "artigiani di fatto"
Il documento fornisce chiarimenti sull’iscrizione alla gestione previdenziale artigiani alla luce del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e della circolare n. 80/2012. L’obiettivo è individuare correttamente i destinatari dell’obbligo contributivo, in particolare nei casi di attività artigiane di fatto, di esercizio abusivo e di assetti societari non compatibili con la qualifica artigiana.
Quadro normativo e principio generale
L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge n. 106/2011 ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, a:
- una regolare comunicazione di inizio attività artigiana;
- un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata.
Resta ferma la successiva verifica da parte dei competenti organismi della CCIAA. La disciplina riguarda le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti, in particolare la legge n. 443/1985, rispetto alle quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla verifica dei requisiti per l’iscrizione.
Attività abusive e permanenza dell’obbligo contributivo
Il documento distingue le attività legittimamente artigiane da quelle svolte in modo abusivo, cioè senza i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge. In tali casi, il soggetto privo dei requisiti non può essere esonerato dagli obblighi previdenziali per il periodo in cui l’attività è stata effettivamente esercitata.
La logica della norma è che, una volta accertata la palese irregolarità, l’attività debba cessare, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo. Pertanto, il soggetto resta iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato, o di organismo equipollente, che decreti:
- la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane; oppure
- la non iscrivibilità all’Albo, in quanto l’attività è svolta in assenza dei requisiti di legge.
Le risultanze dell’accertamento devono essere trasmesse al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per l’eventuale segnalazione alle autorità locali in caso di esercizio abusivo di attività artigiana. La decorrenza dell’iscrizione del "artigiano di fatto" coincide con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ditta o società con responsabile tecnico diverso dal titolare o socio
Per alcune attività artigianali è necessario un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti, come nel caso delle installazioni di impianti disciplinate dal D.M. 37/2008 o dell’attività di parrucchiere.
Il responsabile tecnico può essere:
- il titolare o socio dell’impresa;
- un soggetto esterno alla compagine aziendale.
Il documento richiama l’articolo 2 della legge n. 443/1985, secondo cui l’imprenditore artigiano che svolge attività particolari, con responsabilità verso gli utenti, deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. Ne deriva che le imprese nelle quali tali requisiti sono posseduti da un soggetto esterno non sono considerate imprese artigiane, perché non riconducibili alla legge n. 443/1985.
Di conseguenza:
- non possono essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
- i titolari o soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.
Tali imprese possono comunque operare legittimamente sul mercato, eventualmente con inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, se sussistono i requisiti di legge. Non è quindi possibile procedere ex post all’iscrizione alla gestione previdenziale, poiché, se richiesta tempestivamente, non sarebbe stata concessa per carenza dei requisiti tecnico-professionali.
Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo imprese artigiane
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/1985, è artigiana l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a condizione che:
- la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- oppure, nel caso di due soci, uno dei due svolga in prevalenza tale lavoro.
Nel caso di una S.n.c. che eserciti un’attività astrattamente artigiana ma non sia iscritta all’Albo imprese artigiane perché solo la minoranza dei soci presta la propria opera, non si configura un’impresa artigiana. Pertanto, non è possibile iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.
Soci di S.r.l. pluripersonale
Il documento interpreta l’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/1985, introdotto dalla legge n. 57/2001, nel senso che per le S.r.l. pluripersonali l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Ne consegue che, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, è esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgano attività rientrante nel settore artigiano.
Contenzioso e autotutela
Per il contenzioso amministrativo e giudiziario pendente in materia, l’istruttoria dei ricorsi deve essere svolta tenendo conto dei chiarimenti contenuti nel documento.
Le Strutture territoriali, dopo le opportune verifiche sui provvedimenti ispettivi che abbiano prodotto iscrizioni non conformi, possono agire in autotutela quando ne ricorrano i presupposti. Per il contenzioso amministrativo, le pratiche già istruite in modo difforme devono essere rinviate alle competenti Direzioni Regionali o Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le necessarie valutazioni.
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