Messaggio numero 1162 del 16-03-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando la NASpI può essere riconosciuta, sospesa, cumulata o fatta decadere in presenza di un rapporto di lavoro intermittente, di rioccupazione come OTD in agricoltura o di successivi contratti a termine. Il criterio generale è l’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015, con particolare rilievo alla durata del rapporto, al reddito annuo e alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni.
Chiarimenti sulla compatibilità della NASpI con lavoro intermittente e rioccupazione OTD in agricoltura
Chiarimenti sulla compatibilità della NASpI con lavoro intermittente e rioccupazione OTD in agricoltura
Il documento fornisce indicazioni operative in merito all’accesso e alla compatibilità della NASpI in alcune fattispecie specifiche di rioccupazione. Il quadro di riferimento generale è l’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, già illustrato dalla circolare n. 94/2015, che disciplina sospensione, cumulo e decadenza in relazione alla durata del rapporto di lavoro e al reddito annuo percepito.
Quadro normativo generale
La disciplina della compatibilità della NASpI con il lavoro subordinato segue i criteri dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.
- La sospensione opera nei casi previsti dalla norma per rapporti di durata non superiore a sei mesi.
- Il cumulo è ammesso al ricorrere dei requisiti di legge e nei limiti di reddito indicati.
- La decadenza interviene nei casi previsti, in particolare al superamento delle soglie o dei limiti temporali stabiliti.
Contratto di lavoro intermittente e NASpI già in godimento o richiesta dopo altra cessazione
Il contratto intermittente è qualificato come rapporto di lavoro subordinato e può essere:
- con obbligo di risposta alla chiamata, con diritto a indennità di disponibilità oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate;
- senza obbligo di risposta alla chiamata, senza indennità di disponibilità.
Per i periodi in cui la prestazione non viene utilizzata, il lavoratore intermittente non matura trattamento economico e normativo.
Caso di lavoratore titolare di altro rapporto subordinato cessato e di contratto intermittente ancora in essere
Se il lavoratore, contestualmente al rapporto subordinato involontariamente perso, è titolare di un rapporto intermittente in essere, la domanda NASpI può essere accolta se sussistono i requisiti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015.
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Se il contratto intermittente è con obbligo di risposta e con indennità di disponibilità, il lavoratore deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dalla domanda il reddito annuo presunto, comprensivo dell’indennità di disponibilità.
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In tal caso si applica solo il cumulo con il reddito complessivo, purché non superiore a 8.000 euro annui.
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La NASpI è corrisposta nella misura e con le modalità degli artt. 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22/2015.
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Se il reddito non viene comunicato o supera 8.000 euro annui, si verifica la decadenza.
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Se il contratto intermittente è senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la domanda può essere accolta in presenza dei requisiti di legge.
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Se il rapporto intermittente dura pari o meno di sei mesi, si applica la sospensione della NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.
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In alternativa, è possibile il cumulo se il reddito annuo non supera 8.000 euro e se il lavoratore comunica entro 30 giorni dalla domanda il reddito annuo presunto.
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Se il rapporto intermittente supera sei mesi, si applica il cumulo alle medesime condizioni.
Riassunzione con contratto intermittente dallo stesso datore dopo un contratto stagionale
Nel caso in cui il lavoratore, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, venga riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto intermittente per sole giornate di necessità di ulteriore manodopera, non si applica il cumulo con il reddito da lavoro intermittente.
La ragione è che, ai fini dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello presso cui il lavoratore prestava attività al momento della cessazione che ha dato titolo alla NASpI.
- Se il contratto intermittente dura pari o meno di sei mesi, la NASpI è sospesa.
- Se il rapporto è con obbligo di risposta e con indennità di disponibilità, la sospensione opera per l’intera durata del rapporto.
- Se il rapporto è senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Proroga di un rapporto subordinato o intermittente inizialmente inferiore a sei mesi
Se, durante la percezione della NASpI, il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto.
- Nel lavoro intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione copre tutta la durata del rapporto.
- Nel lavoro intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione vale per le giornate di effettiva prestazione.
- Se, per effetto di proroga, la durata complessiva supera sei mesi, si verifica la decadenza dalla NASpI dalla data della proroga.
Rioccupazione come OTD in agricoltura
La rioccupazione a tempo determinato come OTD in agricoltura rientra anch’essa nella disciplina generale dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.
Durata non superiore a sei mesi
Se il nuovo rapporto OTD non supera sei mesi, la NASpI è sospesa d’ufficio indipendentemente dal reddito prodotto.
- Ai fini della sospensione si considerano soltanto le giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Durata superiore a sei mesi con reddito inferiore alla soglia fiscale minima
Se il rapporto OTD dura più di sei mesi e il reddito è inferiore al minimo escluso da imposizione, si applicano le indicazioni della circolare n. 94/2015, punto 2.10.a.2, che disciplinano criteri e condizioni per il cumulo.
Durata superiore a sei mesi con reddito superiore alla soglia fiscale minima
Se il rapporto OTD dura più di sei mesi e il reddito supera il minimo escluso da imposizione, si applicano le indicazioni della circolare n. 94/2015, punto 2.10.a.1, che prevedono la decadenza dalla NASpI.
Successione di contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità
Il documento precisa che la sospensione della NASpI prevista dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 non può superare il limite di sei mesi.
- Se il percettore della NASpI si rioccupa con rapporti a termine successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, ma la somma complessiva supera il semestre, si determina la decadenza dalla prestazione.
- La decadenza deriva quindi dal superamento del limite semestrale complessivo previsto dalla norma.
Rinvii e precisazioni richiamate nel testo
Il documento richiama inoltre:
- la circolare n. 142/2015, che ha disciplinato la rioccupazione con contratto intermittente durante il godimento della NASpI;
- la circolare n. 94/2015, in particolare il punto 2.10.a.2 per il cumulo e il punto 2.10.a.1 per la decadenza nei casi di rioccupazione OTD oltre i sei mesi;
- i messaggi n. 14520 del 12 luglio 2011 e n. 4066 del 18 ottobre 2017, richiamati in nota per i criteri di calcolo della sospensione in casi analoghi.
Sintesi operativa finale
In sintesi, il documento ribadisce che la NASpI:
- può essere riconosciuta anche in presenza di rapporti intermittenti, se sussistono i requisiti ordinari;
- può essere sospesa nei rapporti di durata non superiore a sei mesi;
- può essere cumulata con redditi da lavoro entro il limite di 8.000 euro annui, previa comunicazione all’INPS entro 30 giorni, quando la fattispecie lo consente;
- decade in caso di mancata comunicazione del reddito, superamento della soglia di reddito, proroga oltre sei mesi o superamento complessivo del limite semestrale nei rapporti successivi senza soluzione di continuità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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