Ordinanza n. 38/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Questore della Provincia di Firenze -OMISSIS- emesso in data 25.09.2025 ma notificato in data 16/10/2025, mediante consegna in copia dell’allegato con cui si “Decreta la REVOCA del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del Procedimento amministrativo di revoca non comunicato ma menzionato nel decreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Firenze di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall'assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, richiesto per lavoro subordinato, deducendone l'illegittimità e chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sull'allontanamento dal territorio nazionale per un periodo superiore a dodici mesi. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato peculiari vicende familiari, in particolare i gravi problemi di salute del padre, prospettandole come ragione idonea a giustificare l'assenza prolungata. Ha inoltre lamentato l'omesso contraddittorio procedimentale. Quanto al periculum in mora, ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla condizione di irregolarità nella quale verrebbe a trovarsi, considerato che vive in Italia da molti anni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le circostanze familiari rappresentate nel ricorso potrebbero costituire una valida ragione giustificativa dell'allontanamento superiore a dodici mesi ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 286/1998, ma non risultavano valutate dall'amministrazione, che aveva omesso il contraddittorio procedimentale. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto rilevante il rischio di irregolarità del soggiorno e il conseguente grave pregiudizio per un soggetto presente in Italia da molti anni; non è stata ritenuta decisiva la possibilità, prospettata dall'amministrazione, di ottenere un permesso ad altro titolo, poiché il provvedimento non forniva indicazioni puntuali al riguardo. Il TAR ha inoltre ordinato alla Questura di Firenze il deposito, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata e motivata sui fatti di causa, rilevando che la costituzione dell'amministrazione era consistita in un atto di mero stile. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata considerata rilevante per valutare l'incidenza dell'assenza dal territorio nazionale superiore a dodici mesi e la possibilità che peculiari ragioni, come gravi vicende familiari, la giustifichino.
art. 9, commi 8 e 9, d.lgs. 286/1998
La mera possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo non esclude il periculum in mora quando il provvedimento impugnato non contiene indicazioni puntuali sul punto.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione della revoca o del diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo fondato sull'assenza dal territorio nazionale per oltre dodici mesi, l'amministrazione deve esaminare specificamente le peculiari ragioni personali o familiari addotte dall'interessato come giustificazione dell'assenza, prima di adottare il provvedimento.
- L'omessa valutazione di circostanze familiari potenzialmente idonee a giustificare l'assenza prolungata e l'omesso contraddittorio procedimentale integrano, in sede cautelare, elementi sufficienti a configurare il fumus boni iuris per la sospensione del provvedimento di revoca o diniego del titolo di soggiorno.
- Il periculum in mora può sussistere quando l'efficacia del provvedimento relativo al permesso di soggiorno determina la condizione di irregolarità dello straniero, soprattutto se questi vive in Italia da molti anni.
- La possibilità astratta di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo non esclude il periculum in mora se il provvedimento impugnato non indica puntualmente tale possibilità né ne chiarisce le condizioni.
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