Sentenza del 14/07/2015 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Condono Fiscale - Art.12 della Legge n.289/2002 - Pagamento integrale dell'importo normativamente indicato - Necessità - Omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima - Efficacia sanante - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Legge n. 289/2002. Il contribuente aveva versato entro il termine l'80% dell'importo dovuto per la definizione agevolata dei carichi pregressi, ma non aveva versato il residuo 20% entro la scadenza prevista. Secondo l'Agenzia, l'art. 12 subordina l'efficacia del condono al pagamento integrale e puntuale dell'importo dovuto e non prevede, a differenza di altre forme di condono, che il mancato pagamento delle rate successive comporti soltanto l'iscrizione a ruolo della rata insoluta con sanzioni e interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto perfezionato il condono e limitato l'iscrizione a ruolo alla sola rata residua, maggiorata di sanzioni e interessi. Il giudice ha stabilito che, trattandosi del condono clemenziale previsto dall'art. 12 della Legge n. 289/2002, l'omesso o tardivo versamento anche di una rata successiva alla prima determina l'inefficacia della sanatoria. È stato quindi legittimato il recupero dell'intero carico pregresso e il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 400 euro per il primo grado e 800 euro per il secondo grado, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 289/2002
L'efficacia della sanatoria ex art. 12 della Legge n. 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto.
La norma disciplina una forma di condono clemenziale, la cui efficacia dipende dal pagamento integrale e puntuale dell'importo previsto. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima comporta l'inefficacia della definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'intero carico pregresso.
Art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il contribuente sosteneva che, in caso di mancato pagamento della rata residua, l'Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo soltanto l'importo non versato, con sanzioni e interessi. Tale interpretazione è stata ritenuta non applicabile alla specifica sanatoria prevista dall'art. 12 della Legge n. 289/2002.
Art. 16 della Legge n. 289/2002
La disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti è stata richiamata per evidenziare la differenza rispetto all'art. 12. Per il condono premiale dell'art. 16, il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare l'iscrizione a ruolo della somma residua, senza necessariamente travolgere la definizione. Questo regime non è stato esteso al condono clemenziale dell'art. 12.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel testo processuale in relazione alla costituzione e alla partecipazione delle parti nel giudizio tributario; non incide sul merito della questione relativa all'efficacia del condono.
D.P.R. n. 602/1973, art. 14
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l'iscrizione a ruolo della sola rata non pagata. La Commissione ha invece ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 12 della Legge n. 289/2002.
Massime di principio
- Quando una sanatoria fiscale è qualificata come condono clemenziale e la legge subordina espressamente il beneficio al pagamento integrale, il versamento della prima rata non è sufficiente a perfezionare definitivamente la definizione.
- Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata successiva può determinare la decadenza o l'inefficacia dell'intero condono, con conseguente recupero dell'obbligazione originaria e non soltanto della rata insoluta.
- La disciplina prevista per un diverso tipo di condono, come il condono premiale, non può essere applicata automaticamente a una sanatoria di natura diversa: occorre verificare la specifica norma applicabile.
- In presenza di termini di pagamento stabiliti dalla legge, il contribuente deve rispettarli integralmente e puntualmente; eventuali tolleranze o meccanismi di conservazione del beneficio devono essere previsti espressamente dalla normativa.
- Per valutare casi analoghi è essenziale distinguere tra perfezionamento dell'istanza, pagamento della prima rata ed efficacia definitiva della sanatoria: questi momenti possono avere conseguenze diverse a seconda della struttura del condono.
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