Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/07/2015 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Condono Fiscale - Art.12 della Legge n.289/2002 - Pagamento integrale dell'importo normativamente indicato - Necessità - Omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima - Efficacia sanante - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Legge n. 289/2002. Il contribuente aveva versato entro il termine l'80% dell'importo dovuto per la definizione agevolata dei carichi pregressi, ma non aveva versato il residuo 20% entro la scadenza prevista. Secondo l'Agenzia, l'art. 12 subordina l'efficacia del condono al pagamento integrale e puntuale dell'importo dovuto e non prevede, a differenza di altre forme di condono, che il mancato pagamento delle rate successive comporti soltanto l'iscrizione a ruolo della rata insoluta con sanzioni e interessi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto perfezionato il condono e limitato l'iscrizione a ruolo alla sola rata residua, maggiorata di sanzioni e interessi. Il giudice ha stabilito che, trattandosi del condono clemenziale previsto dall'art. 12 della Legge n. 289/2002, l'omesso o tardivo versamento anche di una rata successiva alla prima determina l'inefficacia della sanatoria. È stato quindi legittimato il recupero dell'intero carico pregresso e il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 400 euro per il primo grado e 800 euro per il secondo grado, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Legge n. 289/2002

    L'efficacia della sanatoria ex art. 12 della Legge n. 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto.

    La norma disciplina una forma di condono clemenziale, la cui efficacia dipende dal pagamento integrale e puntuale dell'importo previsto. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima comporta l'inefficacia della definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'intero carico pregresso.

  • Art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il contribuente sosteneva che, in caso di mancato pagamento della rata residua, l'Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo soltanto l'importo non versato, con sanzioni e interessi. Tale interpretazione è stata ritenuta non applicabile alla specifica sanatoria prevista dall'art. 12 della Legge n. 289/2002.

  • Art. 16 della Legge n. 289/2002

    La disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti è stata richiamata per evidenziare la differenza rispetto all'art. 12. Per il condono premiale dell'art. 16, il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare l'iscrizione a ruolo della somma residua, senza necessariamente travolgere la definizione. Questo regime non è stato esteso al condono clemenziale dell'art. 12.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel testo processuale in relazione alla costituzione e alla partecipazione delle parti nel giudizio tributario; non incide sul merito della questione relativa all'efficacia del condono.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 14

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere l'iscrizione a ruolo della sola rata non pagata. La Commissione ha invece ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 12 della Legge n. 289/2002.

Massime di principio

  • Quando una sanatoria fiscale è qualificata come condono clemenziale e la legge subordina espressamente il beneficio al pagamento integrale, il versamento della prima rata non è sufficiente a perfezionare definitivamente la definizione.
  • Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata successiva può determinare la decadenza o l'inefficacia dell'intero condono, con conseguente recupero dell'obbligazione originaria e non soltanto della rata insoluta.
  • La disciplina prevista per un diverso tipo di condono, come il condono premiale, non può essere applicata automaticamente a una sanatoria di natura diversa: occorre verificare la specifica norma applicabile.
  • In presenza di termini di pagamento stabiliti dalla legge, il contribuente deve rispettarli integralmente e puntualmente; eventuali tolleranze o meccanismi di conservazione del beneficio devono essere previsti espressamente dalla normativa.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale distinguere tra perfezionamento dell'istanza, pagamento della prima rata ed efficacia definitiva della sanatoria: questi momenti possono avere conseguenze diverse a seconda della struttura del condono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.