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Messaggio

Messaggio numero 277 del 30-4-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando i lavoratori addetti ai totalizzatori e alla ricezione di scommesse presso ippodromi, cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche devono essere iscritti all’ENPALS oppure all’INPS. In particolare, conferma l’iscrizione ENPALS per i prestatori d’opera addetti alle attività tipizzate dal D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, anche se subordinati, ma precisa che le società di nuova costituzione per la raccolta di scommesse in genere e le strutture che svolgono anche altre forme di scommessa vanno classificate nel settore terziario con contribuzione INPS per i dipendenti. La circolare del Ministero del Lavoro n. 80/1987 spiega inoltre che la nozione di "prestatori d'opera" richiama normalmente il lavoro autonomo, pur salvando i casi di effettiva subordinazione.

Classificazione previdenziale e assicurabilità ENPALS/INPS dei prestatori addetti a scommesse e agenzie ippiche

Classificazione previdenziale dei prestatori addetti a scommesse e agenzie ippiche

Il documento chiarisce il regime previdenziale applicabile ai lavoratori impiegati nella ricezione di scommesse, distinguendo tra iscrizione all’ENPALS e contribuzione all’INPS. Lo scopo è precisare l’inquadramento dei prestatori d’opera e dei datori di lavoro operanti nel settore delle scommesse ippiche e non ippiche.

Quadro normativo richiamato

Vengono richiamate diverse fonti normative che hanno inciso sulla materia, in particolare:

  • art. 3, punto 2, del D.Lgs. C.P.S. 16 giugno 1947, n. 708, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388;
  • D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006;
  • circolare del Ministero del Lavoro n. 80 del 9 luglio 1987;
  • messaggio INPS n. 000117 dell’8 giugno 2000;
  • norme legislative sopravvenute dal 1995 in avanti: legge n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 3 commi 229-231; legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3 commi 77-79; D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169; DM 2 giugno 1998, n. 174; legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 16; DM 2 agosto 1999, n. 278.

Soggetti obbligatoriamente iscritti all’ENPALS

Ai sensi dell’art. 3, punto 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, sono obbligatoriamente iscritti all’ENPALS i prestatori d’opera addetti:

  • ai totalizzatori;
  • alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi;
  • alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi;
  • alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa;
  • alla ricezione delle scommesse presso le agenzie ippiche.

Tale regola si applica ai lavoratori che svolgano le suddette attività presso le strutture indicate, sia che operino con rapporto di lavoro non subordinato, sia che, secondo la circolare ministeriale n. 80/1987, siano in rapporto di lavoro dipendente. La circostanza che il datore di lavoro o committente sia classificato nel settore terziario non esclude l’applicazione della disciplina speciale ENPALS quando ricorrono le attività tipizzate dalla norma.

Classificazione dei datori di lavoro e regime contributivo

Il documento distingue tre ipotesi principali.

1. Agenzie ippiche e sale da corsa che svolgono esclusivamente ricezione di scommesse sulle corse

Queste strutture restano classificate nel settore industria-spettacolo:

  • CSC 1.18.08;
  • cod. ISTAT 92.71.0.

Per il personale dipendente sussiste l’obbligo contributivo IVS all’ENPALS, in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952, punto 21.

2. Società costituite ex novo per la raccolta di scommesse in genere

Le società appositamente costituite per la raccolta di scommesse in genere devono essere classificate nel settore terziario:

  • CSC 7.07.08;
  • cod. ISTAT 92.71.0.

Per il personale dipendente è previsto l’obbligo contributivo all’INPS.

3. Preesistenti agenzie ippiche e sale da corsa che raccolgono anche scommesse sui giochi

Le strutture già esistenti che, oltre alla ricezione di scommesse sulle corse, siano autorizzate anche alla raccolta di scommesse sui giochi e svolgano entrambe le attività, devono essere classificate come le società di cui al punto precedente, con obbligo contributivo all’INPS per il personale dipendente.

Il documento precisa che, pur avendo eventualmente mantenuto la denominazione di "sale da corsa" o "agenzie ippiche", tali soggetti non possiedono più i requisiti che individuano la tipologia di attività prevista dal D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952, perché non svolgono più esclusivamente l’attività originariamente considerata.

Natura delle attività di scommesse

Viene affermato che le attività di scommesse in genere non possono essere ricondotte alle prestazioni di servizi di natura industriale di cui all’art. 2195, n. 1, del codice civile.

Chiarimenti della circolare ministeriale n. 80/1987 sulla figura dei "prestatori d’opera"

La circolare del Ministero del Lavoro n. 80/1987 fornisce un’interpretazione della nozione di "prestatori d’opera" contenuta nel punto 21 dell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708, come novellato dal D.P.R. n. 1006/1986.

Secondo tale lettura:

  • la locuzione "prestatori d’opera" individua soggetti che rendono attività riconducibile alla "locatio operis", quindi lavoro autonomo;
  • la prestazione è normalmente orientata al raggiungimento di un risultato, non alla mera attività;
  • il rischio economico grava sul prestatore d’opera;
  • non devono riscontrarsi elementi tipici della subordinazione, quali inserimento nell’organizzazione aziendale, potere disciplinare, vincolo d’orario, sottoposizione alla direzione tecnica aziendale e compenso indipendente dal risultato.

La circolare riconduce la previsione normativa a una realtà diffusa di rapporti di lavoro autonomo, ma salva espressamente i casi in cui, al di là della qualificazione contrattuale adottata, le modalità concrete di svolgimento evidenzino una chiara subordinazione con potere direttivo, di controllo e disciplinare e senza rischio economico per il lavoratore.

Conclusione operativa

In sintesi, il documento ribadisce che l’iscrizione all’ENPALS riguarda i prestatori d’opera addetti alle attività espressamente indicate dalla norma, mentre le strutture di nuova costituzione o quelle che svolgono raccolta di scommesse più ampia devono essere normalmente inquadrate nel settore terziario con contribuzione INPS. Resta comunque decisivo, per la qualificazione del rapporto, l’effettivo assetto del rapporto di lavoro, che può determinare l’applicazione della disciplina della subordinazione anche al di fuori del nomen juris utilizzato dalle parti.

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