Regolamento (UE) 2018/1049
Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una modifica mirata all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, relativa alle foglie di ravanello. A seguito della sostituzione dell’allegato I operata dal regolamento (UE) 2018/62, la Commissione ritiene necessario un periodo transitorio prima che agli LMR dei cavoli ricci si applichino anche alle foglie di ravanello. La misura evita perturbazioni commerciali e consente di raccogliere dati specifici sui residui, rinviando l’applicazione degli LMR alle foglie di ravanello al 1 gennaio 2022.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 per introdurre un periodo transitorio relativo ai livelli massimi di residui nei/rif. alle foglie di ravanello.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alla voce "foglie di ravanello" inserita nella parte B e al collegamento con la voce "cavoli ricci" della parte A. La disciplina riguarda i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari negli o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; quanto alla decorrenza sostanziale, si applica dal 1 aprile 2018, mentre la nota transitoria prevede che gli LMR si applichino alle foglie di ravanello solo dal 1 gennaio 2022.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 per le foglie di ravanello
Il regolamento interviene in modo puntuale sulla disciplina dei livelli massimi di residui di antiparassitari prevista dal regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare, a seguito della sostituzione dell’allegato I operata dal regolamento (UE) 2018/62, la Commissione ritiene opportuno introdurre un periodo transitorio per il prodotto "foglie di ravanello", collegato alla voce "cavoli ricci" nella parte A dell’allegato.
Contesto e ratio dell’intervento
Secondo i considerando, il collegamento tecnico tra cavoli ricci e foglie di ravanello comportava, in via automatica, l’applicazione alle foglie di ravanello degli stessi LMR previsti per i cavoli ricci. Tuttavia, informazioni più recenti indicano che tali valori potrebbero non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravanello, rendendo necessarie sperimentazioni specifiche sui residui per individuare LMR adeguati. La Commissione mira quindi a evitare effetti immediati potenzialmente non appropriati e a garantire una transizione ordinata.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 inserisce nella parte B dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 la nota a piè di pagina (3), associata alla voce "foglie di ravanello". La nota stabilisce espressamente che gli LMR si applicano alle foglie di ravanello solo a partire dal 1 gennaio 2022. Si tratta quindi di una deroga temporale rispetto all’applicazione immediata del regime derivante dal collegamento con i cavoli ricci.
Decorrenza, applicazione e finalità pratica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi dal 1 aprile 2018. La decorrenza anticipata è giustificata dall’esigenza di evitare inutili perturbazioni commerciali conseguenti alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2018/62 e di consentire la commercializzazione dei prodotti raccolti nella primavera 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Inserimento della nota transitoria sulle foglie di ravanello
Nella parte B dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 viene inserita la nota a piè di pagina (3), collegata alla voce "foglie di ravanello", che stabilisce che gli LMR si applicano a tale prodotto a partire dal 1 gennaio 2022.
Finalità della modifica
La modifica risponde all’esigenza di prevedere un periodo di transizione, in quanto informazioni recenti suggeriscono che gli LMR previsti per i cavoli ricci potrebbero non essere sempre idonei per le foglie di ravanello e che sono necessarie sperimentazioni specifiche sui residui per definire valori adeguati.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1 aprile 2018, al fine di evitare perturbazioni commerciali e consentire la commercializzazione dei prodotti la cui stagione di raccolta inizia nella primavera 2018.
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