Regolamento (UE) 2018/1095
Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come ripartire tra Spagna, Francia e Portogallo le possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo UE-Costa d'Avorio per il periodo 2018-2024. La disciplina è meramente allocativa e si coordina con l'applicazione provvisoria del protocollo, che consente l'avvio rapido delle attività di pesca delle navi dell'Unione. Il testo precisa inoltre che continua ad applicarsi il regolamento (UE) 2017/2403, nei limiti compatibili con l'accordo e il protocollo.
Ripartizione tra alcuni Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2018-2024 dell'accordo di partenariato UE-Costa d'Avorio nel settore della pesca.
Ambito di applicazione
Si applica alle possibilità di pesca concesse all'Unione europea nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio per il periodo 2018-2024. Riguarda esclusivamente la ripartizione interna tra Stati membri delle licenze/unità di pesca per le categorie di pescherecci indicate; in concreto, sono interessate Spagna, Francia e Portogallo. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2018, in coerenza con l'applicazione provvisoria del protocollo, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano fermi l'accordo e il protocollo, nonché l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2403 fatti salvi tali atti.
Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Costa d'Avorio (2018-2024)
Il regolamento attua sul piano interno dell'Unione il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio per il periodo 2018-2024. La finalità è consentire la corretta assegnazione agli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo, tenendo conto della sua applicazione provvisoria a partire dalla firma.
Contesto normativo e finalità
Il testo richiama: (i) la conclusione dell'accordo di partenariato nel 2008; (ii) la scadenza del precedente protocollo il 30 giugno 2018; (iii) la negoziazione e sigla del nuovo protocollo il 16 marzo 2018; (iv) la firma del protocollo il 1° agosto 2018 con applicazione provvisoria dalla stessa data. Il considerando finale evidenzia l'esigenza di avviare rapidamente le attività di pesca delle navi dell'Unione e, per questo, di far decorrere il regolamento dalla medesima data.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente la ripartizione delle possibilità di pesca tra Stati membri dell'Unione. I beneficiari dell'assegnazione sono:
- Spagna
- Francia
- Portogallo
L'assegnazione concerne due categorie di pescherecci: tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Il regolamento non istituisce nuove quote materiali di pesca, ma distribuisce quelle già previste dal protocollo tra gli Stati membri interessati.
Riparto delle possibilità di pesca
L'articolo 1 prevede la seguente ripartizione:
- tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità, Francia 12 unità;
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 6 unità, Portogallo 2 unità.
Si tratta di una ripartizione numerica delle possibilità di pesca disponibili per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
Coordinamento con la disciplina UE sulla pesca esterna
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne resta applicabile, ma senza pregiudicare l'accordo e il protocollo. Il considerando richiama inoltre l'articolo 12 di tale regolamento, che prevede la comunicazione agli Stati membri di eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate nel corso dell'anno o di altro periodo di attuazione del protocollo, tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° agosto 2018. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Ripartizione delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono assegnate tra gli Stati membri per due categorie di flotte: per le tonniere con reti a circuizione, 16 unità alla Spagna e 12 unità alla Francia; per i pescherecci con palangari di superficie, 6 unità alla Spagna e 2 unità al Portogallo.
Rapporto con il regolamento (UE) 2017/2403
Il regolamento precisa che il regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne si applica, ma fatti salvi l'accordo di partenariato e il relativo protocollo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° agosto 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1060
- Regolamento · 26 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1061
- Regolamento · 26 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1070
- Regolamento · 26 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1097
- Regolamento · 25 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1049
- Regolamento · 25 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1064
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →