Cassazione Penale, Sentenza n. 10926/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Trieste che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP di Gorizia che aveva applicato gli arresti domiciliari. Il ricorso si fondava su due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione della ricorrente come occupante dell'auto Lexus, ai dati di localizzazione delle celle della sua utenza e al contenuto di intercettazioni audio/video, nonché per omessa considerazione della memoria difensiva (art. 606 c.1 lett. b ed e c.p.p., artt. 273 c.1 e 1-bis c.p.p.); (2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.1 lett. c c.p.p. per mancato accertamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato: le censure proponevano una diversa valutazione dei fatti e non denunciavano un vizio riconoscibile in sede di legittimità; l'omessa valutazione della memoria difensiva non è di per sé motivo di annullamento salvo che introduca questioni nuove e decisive, cosa non ravvisata. Quanto al secondo motivo (esigenze cautelari), la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non abbia adeguatamente valutato la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione né chiarito l'adeguatezza della misura; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo alle esigenze cautelari e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Trieste.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione per i provvedimenti penali; la Corte ricorda che possono essere censurate la violazione di norme di legge e il vizio di motivazione, ma non la mera diversa rivalutazione dei fatti.
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sull'applicazione delle misure cautelari personali; richiamato per i criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare; il comma 1-bis richiama art. 192 commi 3 e 4 ma non il comma 2, dunque in fase cautelare non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina il pericolo di reiterazione come requisito per misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse motivare specificamente la concretezza e l'attualità di tale pericolo.
art. 192 cod. proc. pen.
commi 2, 3 e 4 (richiamati nel testo)
Stabilisce i criteri per la valutazione degli indizi nel giudizio di merito; la Corte sottolinea la differenza tra i requisiti probatori in sede cautelare (non richiede il comma 2) e quelli per la sentenza di condanna.
decreto-legge n. 137/2020
Prevede l'intervento del Procuratore generale con conclusioni nel procedimento; qui il Procuratore generale ha depositato conclusioni per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari verifica principalmente la violazione di norme di diritto e la manifesta illogicità della motivazione, non può riformare il giudizio sui fatti o procedere a una diversa valutazione probatoria.
- L'omessa considerazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: è rilevante solo se introduce temi nuovi e decisivi o se la motivazione impugnata è logicamente incompatibile con quanto sostenuto in difesa.
- In presenza di ordinanze cautelari del GIP e del Tribunale del riesame che seguono argomentazioni sovrapponibili, i due provvedimenti vanno letti unitariamente: la motivazione complessiva integra il giudizio cautelare.
- In sede cautelare la soglia richiesta per gli indizi (per applicare una misura) è meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una qualificata probabilità e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per la condanna.
- Per la conferma di una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione è necessario che il giudice motivi specificamente la concretezza e l'attualità del pericolo; motivazioni generiche o carenti possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- Le censure in cassazione che si limitano a proporre letture alternative dei fatti senza evidenziare errori di diritto o illogicità manifeste sono inammissibili.
- Se la Corte rileva una carenza motivazionale limitata ad uno specifico profilo (es. esigenze cautelari), può annullare il provvedimento soltanto in quella parte e rinviare per un nuovo giudizio sul punto.
Testo integrale
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