Ordinanza n. 91/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5666/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, n. 5666/2025, di reiezione della domanda cautelare proposta contro la movimentazione del militare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in relazione alla movimentazione del militare. La censura muoveva, per quanto emerge dall'ordinanza, dalla rilevanza della successiva elezione del militare e della costituzione della sezione regionale dell'associazione professionale a carattere sindacale, che avrebbero dovuto impedire o neutralizzare il trasferimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la movimentazione fosse stata disposta in data anteriore sia all'elezione sia alla costituzione della sezione regionale e che gli appellanti sostenessero un'interpretazione della norma non supportata dal suo tenore letterale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, confermando sostanzialmente la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR. Ha rilevato che la procedura di trasferimento era stata deliberata anteriormente alle successive vicende elettorali e associative e risultava ormai definita con atto inoppugnabile, insensibile agli eventi sopravvenuti. Un'interpretazione diversa consentirebbe di eludere agevolmente le movimentazioni dell'amministrazione, poiché sarebbe sufficiente costituire successivamente una sezione regionale dell'associazione per neutralizzare un trasferimento già deliberato ma non ancora eseguito, anche quando il differimento dipenda da ragioni varie, comprese malattia o ferie del militare. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato l'appello e lo ha respinto.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, una movimentazione o un trasferimento già deliberato dall'amministrazione prima dell'elezione del militare e della costituzione della sezione regionale dell'associazione sindacale di appartenenza non è neutralizzato da tali vicende successive, anche se il trasferimento non è stato ancora materialmente eseguito.
- L'interpretazione di una disciplina che consentisse di neutralizzare un trasferimento già deliberato mediante la successiva costituzione di una sezione regionale associativa, sfruttando il differimento dell'esecuzione per ragioni contingenti, deve essere disattesa quando non trovi supporto nel tenore letterale della norma e renda facilmente eludibili le movimentazioni dell'amministrazione.
- In sede di appello cautelare, il difetto di sufficiente fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'appello contro l'ordinanza cautelare di primo grado.
Come è indicizzato
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