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Legge

L.R. Piemonte 14/2013

"Norme in materia di panificazione".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 14/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese promuove sviluppo, qualità, formazione e valorizzazione della panificazione, disciplina panificio, vendita del pane e informazione al consumatore, prevede un regolamento attuativo e sanzioni per l’attività svolta senza SCIA e senza responsabile. Contiene inoltre una norma finanziaria riferita al 2013 e al biennio 2014-2015.

Norme regionali sulla panificazione

Norme in materia di panificazione

La legge disciplina, in Piemonte, la promozione e la valorizzazione dell’attività di panificazione, con particolare attenzione alla qualità del prodotto, alla professionalità degli operatori, alla tutela del consumatore e alla modernizzazione del settore. Il provvedimento si coordina con la normativa statale e comunitaria richiamata nel testo.

Finalità e ambito di intervento

La Regione sostiene la panificazione come attività produttiva e come componente del patrimonio alimentare, intervenendo per:

  • favorire lo sviluppo e la modernizzazione del settore;
  • qualificare e valorizzare le produzioni nelle diverse forme territoriali e settoriali;
  • tutelare la professionalità degli operatori.

Sono inoltre promosse le produzioni legate alle tradizioni locali, con requisiti artistici, tipicità delle materie prime e tecniche di lavorazione particolari. La legge mira anche a sostenere le imprese montane, l’associazionismo economico, la cooperazione tra imprese, la nascita di nuove imprese femminili e giovanili e la corretta informazione al consumatore.

Definizione di panificio e attività consentite

Per panificio si intende l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, secondo la disciplina statale richiamata.

I titolari dei panifici possono svolgere anche la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi dell’azienda, purché:

  • non sia svolto un servizio assistito di somministrazione;
  • siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

Metodi di produzione, informazione al consumatore e pubblicizzazione

Il pane fresco deve essere prodotto con metodi tradizionali oppure con tecnologie alternative o innovative idonee a garantire un prodotto di qualità, secondo le indicazioni del regolamento attuativo.

Per le imprese che effettuano cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con o senza preformatura, lievitati o non lievitati, congelati o surgelati, e che interrompono il ciclo di lavorazione, è previsto l’obbligo di informare il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e sulle caratteristiche del ciclo produttivo subito.

Il regolamento deve inoltre prevedere forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative utilizzate dai panifici.

Formazione professionale

La Regione promuove, nel rispetto delle competenze provinciali, la formazione, l’aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore. Le modalità organizzative e i criteri sono demandati al regolamento regionale, anche mediante convenzioni con enti qualificati.

Progetti di qualità e tutela di consumatori con patologie alimentari

Il regolamento definisce termini, modalità, contenuti, spese ammissibili, percentuali e importi dei finanziamenti agevolati, condizioni di ammissibilità, cause di esclusione e criteri di priorità dei progetti di qualità del prodotto presentati dal legale rappresentante del panificio o dal titolare della ditta individuale.

La Giunta regionale disciplina anche il riconoscimento e l’incentivazione delle imprese che, per fronteggiare particolari patologie alimentari, realizzano ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi specifici.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale deve adottare un regolamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti i soggetti rappresentativi del settore, delle associazioni dei consumatori e dell’ANCI, e previo parere della commissione consiliare competente.

Il regolamento disciplina in particolare:

  • le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali;
  • le forme di divulgazione delle tecniche e delle produzioni;
  • i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative, nonché la loro pubblicizzazione;
  • modalità e criteri per formazione, aggiornamento e riqualificazione;
  • disposizioni attuative sui progetti di qualità e sugli interventi per patologie alimentari;
  • modalità di vendita ed esposizione del pane.

Aiuti di Stato

Gli atti applicativi della legge che prevedano misure configurabili come aiuti di Stato devono essere notificati secondo gli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi nel rispetto dei regolamenti comunitari di esenzione.

Sanzioni

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per chi esercita l’attività produttiva di panificazione senza presentare la SCIA e senza indicare il responsabile dell’attività produttiva, secondo la disciplina statale richiamata.

La sanzione è applicata dal comune competente per territorio, secondo la legge n. 689 del 1981. I proventi spettano ai comuni nel cui territorio è commessa la violazione. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano la sanzione prevista dalla normativa statale richiamata e le disposizioni regionali e igienico-sanitarie citate.

Aspetti finanziari

La legge prevede, per l’esercizio finanziario 2013, una spesa corrente complessiva stimata in 150.000 euro, ripartita tra campagne informative, formazione del personale del comparto e regolamentazione della panificazione. Per il biennio 2014-2015 la copertura è demandata alle risorse individuate secondo la disciplina contabile regionale richiamata.

Valutazione di attualità

La disciplina sostanziale sulla panificazione resta strutturalmente utile, ma le previsioni finanziarie sono riferite a esercizi ormai conclusi e non hanno più attualità operativa autonoma.

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