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Legge

L.R. Piemonte 13/2013

"Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 13/2013 modifica i criteri di incompatibilità per nomine e designazioni regionali, estendendoli anche a ex membri del Governo e del Parlamento europeo nei due anni precedenti, e aggiorna i limiti al cumulo di cariche negli enti e società regionali. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alle norme regionali su nomine, incarichi e cumulo di cariche

Modifiche a nomine, designazioni e cumulo di cariche nella Regione Piemonte

La legge regionale interviene su due discipline già vigenti: quella sulle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e quella sull’anagrafe delle cariche e sulla trasparenza delle partecipazioni regionali. Le modifiche operano nell’ordinamento della Regione Piemonte e sono entrate in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Incompatibilità per le nomine e designazioni regionali

Viene ampliato il novero dei soggetti non eleggibili o comunque non conferibili in determinate nomine regionali. Tra le cause ostative rilevano anche le cariche di:

  • consigliere regionale;
  • Presidente del Consiglio dei ministri;
  • ministro;
  • vice ministro;
  • sottosegretario di Stato;
  • parlamentare;
  • commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della legge n. 400/1988;
  • parlamentare europeo.

Tale elenco assume rilievo ai fini dell’individuazione delle incompatibilità previste dalla disciplina regionale sulle nomine e designazioni di competenza regionale.

Divieto di conferimento di incarichi a ex titolari di alte cariche pubbliche

Per i soggetti che nei due anni precedenti hanno ricoperto una delle cariche governative o parlamentari indicate, è stabilito un divieto di conferimento di incarichi in specifiche nomine e designazioni regionali.

Il divieto riguarda:

  • le nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 39/1995;
  • le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative a:
    • organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di istituti pubblici, anche economici;
    • organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa;
    • organi e organismi di particolare rilievo individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

La disciplina introduce quindi una finestra temporale di raffreddamento biennale per evitare conferimenti immediati dopo l’esercizio di incarichi politici apicali nazionali o europei.

Limiti al cumulo di cariche nelle società ed enti regionali

La normativa aggiorna anche le regole sul cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo delle società e degli enti collegati alla Regione.

In particolare, sono sostituite le lettere relative ai soggetti che rivestono:

  • più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione, oppure controllati dai medesimi soggetti;
  • più di due cariche in organi di controllo delle stesse società o enti.

Il nuovo testo rafforza quindi i limiti alla concentrazione di incarichi in capo alla medesima persona nei sistemi societari ed entitari riconducibili alla Regione Piemonte.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e, per espressa previsione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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