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Legge

L.R. Marche 13/2023

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)

Normativa regionaleL.R. Marche 13/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Umbria 7 febbraio 2017, n. 3, intervenendo sulle regole per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. Introduce nuove disposizioni su distanze, insediamenti e installazione degli apparecchi, con effetti applicabili agli esercizi autorizzati dopo l’entrata in vigore e alcune esclusioni/transitorie specifiche.

Modifiche alla disciplina regionale sul gioco d’azzardo patologico e sulle dipendenze digitali

Modifiche alla disciplina regionale sul gioco d’azzardo patologico e sulle dipendenze digitali

La legge regionale 27 luglio 2023, n. 13 interviene sulla legge regionale Umbria 7 febbraio 2017, n. 3, che disciplina la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. Il provvedimento aggiorna la normativa sui luoghi di gioco, sulle distanze dai luoghi sensibili e sull’installazione degli apparecchi, con alcune regole transitorie e chiarimenti applicativi.

Ambito delle modifiche

L’atto non detta una disciplina autonoma completa, ma modifica in più punti la legge regionale n. 3/2017:

  • sostituisce l’articolo 3;
  • sostituisce i commi dell’articolo 5 indicati nella nota;
  • sostituisce l’articolo 7;
  • inserisce l’articolo 9-bis;
  • modifica l’articolo 14;
  • abroga alcune disposizioni della legge del 2017.

Regole su distanze, divieti e nuove aperture

La parte sostanziale delle modifiche riguarda il regime dei punti di gioco e degli esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito. La legge prevede che le disposizioni modificate si applichino agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore della legge stessa.

In materia di distanze dai luoghi sensibili e di divieto di installazione, il testo introduce anche precisazioni operative:

  • sono sempre esclusi dal divieto i punti di vendita riconducibili alla categoria indicata dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 27 luglio 2011, purché rispettino i parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38;
  • le disposizioni sulle distanze non si applicano quando la distanza minima venga meno a causa del successivo insediamento di luoghi sensibili rispetto a esercizi già esistenti;
  • l’ampliamento dei locali oltre il 75% della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura.

Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, non sono considerati nuovi insediamenti, ai fini di tale equiparazione:

  • il subingresso nell’attività;
  • le variazioni della titolarità dell’esercizio;
  • le variazioni del concessionario;
  • la nomina di un nuovo rappresentante legale;
  • il trasferimento della sede conseguente a procedure di sfratto.

Installazione e sostituzione degli apparecchi

La legge chiarisce anche quando si considera effettuata una nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Tale concetto coincide con il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il collegamento avviene dopo l’entrata in vigore della legge.

Sono inoltre esclusi dal divieto di installazione gli apparecchi che, dopo l’entrata in vigore della legge, siano sostituiti per:

  • guasto;
  • vetustà;
  • necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Regime transitorio ed efficacia temporale

Le nuove regole hanno una rilevante limitazione temporale: le disposizioni richiamate, in particolare quelle sull’articolo 5 e sul comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/2017 come modificati, si applicano solo agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore della legge.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

Invarianza finanziaria e abrogazioni

Il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, e si provvede con le risorse già previste dalla legislazione vigente.

Sono infine abrogate specifiche disposizioni della l.r. 3/2017, come indicato nelle note, in particolare il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 4 dell’articolo 16, contribuendo a riallineare il testo della disciplina regionale vigente.

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