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Legge

L.R. Marche 10/2023

Esercizio dell’attività oleoturistica nelle Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Marche l’oleoturismo: soggetti legittimati, requisiti, standard minimi, SCIA, elenco regionale, controlli, sanzioni e regime transitorio. Prevede formazione, regole per degustazioni e abbinamenti alimentari, tutela dell’uso delle denominazioni e istituzione dell’Albo degli olivi secolari. Le aziende già operative devono presentare la SCIA entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Disciplina dell’attività oleoturistica nelle Marche

Disciplina dell’attività oleoturistica nelle Marche

La legge regionale disciplina l’oleoturismo nel territorio marchigiano, in coerenza con la normativa statale di riferimento e con le linee guida ministeriali. L’obiettivo è valorizzare l’olivicoltura regionale, integrare l’offerta turistica e favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di olio.

Finalità e perimetro dell’oleoturismo

L’atto riconduce l’oleoturismo alle attività di conoscenza dell’olivicoltura e dell’olio extravergine svolte nei luoghi di produzione, di coltura o di esposizione degli strumenti di coltivazione. Rientrano nella nozione anche visite, degustazioni, commercializzazione aziendale, iniziative didattiche e ricreative. La Giunta regionale è chiamata a dettagliare quali attività, anche svolte separatamente, rientrano nella disciplina regionale.

Quando l’attività è svolta da un imprenditore agricolo singolo o associato, essa è qualificata come attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

Soggetti abilitati e limiti soggettivi

Possono esercitare l’oleoturismo solo:

  • gli imprenditori agricoli singoli o associati che svolgono attività di olivicoltura e trasformano in proprio o fanno trasformare a terzi il prodotto;
  • le imprese che trasformano e commercializzano prodotti olivicoli di prevalente origine regionale.

L’esercizio è escluso per chi, nell’ultimo quinquennio, sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per determinati delitti contro la fede pubblica, l’economia pubblica e la frode alimentare, salvo riabilitazione, e per chi si trovi nelle condizioni antimafia richiamate dalla normativa statale.

È inoltre vietato usare le denominazioni “oleoturismo”, “oleoturistico” e simili, anche alterate o associate ad altre espressioni, come marchio, insegna o ragione sociale da parte di soggetti non legittimati.

Requisiti professionali e standard minimi di qualità

Lo svolgimento dell’attività richiede personale qualificato, individuabile tra titolare, soci, familiari coadiuvanti, dipendenti o collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione. È richiesto il possesso di almeno uno tra:

  • diploma o laurea ad indirizzo agrario o comunque attinente;
  • esperienza lavorativa almeno triennale in imprese olivicole di produzione primaria o di trasformazione;
  • attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 50 ore con verifica delle conoscenze acquisite.

Per chi possiede l’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini, il corso richiesto è ridotto a almeno 20 ore e riguarda le caratteristiche del territorio e l’organizzazione dell’accoglienza turistica.

Gli operatori devono inoltre rispettare standard minimi, tra cui:

  • apertura settimanale o stagionale per almeno tre giorni a settimana, anche nei festivi e prefestivi;
  • sito o pagina web con strumenti di prenotazione;
  • cartello all’ingresso con dati dell’accoglienza, orari, tipologia di servizio, lingue parlate e logo approvato dalla Giunta;
  • parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;
  • materiale informativo, digitale o cartaceo, in almeno due lingue, compreso l’italiano;
  • informazione su zona di produzione, produzioni tipiche e attrazioni del territorio;
  • ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza.

Per le attività convenzionate negli oliveti, le imprese di trasformazione e commercializzazione devono riferirsi agli olivicoltori da cui provengono le olive degli oli utilizzati.

Formazione professionale

La Regione promuove formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodici, per operatori oleoturistici e collaboratori. I corsi sono svolti da enti accreditati e devono essere approvati dalla struttura regionale competente secondo modalità stabilite dalla Giunta.

Gli interventi sono subordinati alle procedure e condizioni di ammissibilità del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche e ai limiti di risorse ivi previsti.

Degustazione, abbinamento con alimenti e locali di svolgimento

La Giunta regionale disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche con abbinamento ad alimenti.

L’abbinamento è consentito solo con prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e coerenti con le produzioni locali e tipiche marchigiane. È esclusa la somministrazione di preparazioni gastronomiche e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie.

La Giunta approva anche l’elenco delle tipologie di alimenti abbinabili.

Sono escluse, in ogni caso, attività e alimenti che configurino ristorazione, asporto o consegna a domicilio.

La degustazione può avvenire nei locali aziendali, in spazi aperti e, dal mese di luglio a novembre, con strutture leggere stagionali, installate secondo la disciplina edilizia richiamata dalla legge, purché compatibili con l’ambiente in cui sono collocate.

Albo degli olivi secolari

La Giunta regionale istituisce l’Albo degli olivi secolari delle Marche e ne disciplina i criteri di censimento e iscrizione. L’Albo costituisce elemento essenziale per le attività di conoscenza dell’olivicoltura e per l’informazione sulle produzioni locali connesse all’oleoturismo.

Programmazione, SCIA ed elenco regionale degli operatori

L’attuazione della legge è affidata a una programmazione integrata tra strutture regionali competenti in agricoltura, commercio e turismo.

Per avviare l’attività, i soggetti legittimati devono presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), indicando attività svolte e periodi di apertura. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione. Il Comune trasmette copia della SCIA alla struttura regionale competente.

Presso tale struttura è istituito l’elenco regionale degli operatori oleoturistici, nel quale sono iscritti solo i soggetti che abbiano presentato la SCIA. Le modalità di iscrizione sono definite dalla Giunta, sentita l’ANCI.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata ai Comuni, ferme restando le competenze degli altri soggetti previsti dalla normativa statale e regionale, soprattutto in materia di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro. Le modalità di controllo sono stabilite dalla Giunta.

Le sanzioni amministrative previste sono:

  • da 1.500 a 10.000 euro per uso indebito delle denominazioni oleoturistiche;
  • da 2.500 a 15.000 euro per esercizio senza SCIA, con chiusura dell’attività e divieto di riprendere l’oleoturismo per i 12 mesi successivi;
  • da 500 a 3.000 euro per esercizio senza requisiti e standard minimi;
  • da 250 a 1.500 euro per mancato rispetto delle modalità indicate nella SCIA, mancata esposizione della SCIA o uso di prodotti non conformi alle regole sulla degustazione.

Per l’accertamento e la contestazione si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative; per le sanzioni del comma relativo alle violazioni minori si applica anche l’istituto della diffida.

Sospensione e cessazione dell’attività

In caso di violazioni relative ai requisiti e standard minimi, il Comune dispone:

  • la sospensione da 10 a 30 giorni per la prima violazione;
  • se una nuova violazione è commessa entro due anni, la sospensione da 15 a 40 giorni;
  • in caso di reiterazione, la cessazione dell’attività.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto e alla struttura regionale competente.

Regime transitorio, oneri finanziari e rinvio normativo

Le aziende già operanti devono presentare la SCIA entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

L’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Per quanto non disciplinato, si applicano le norme statali di riferimento richiamate dalla legge e il decreto ministeriale 26 gennaio 2022.

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