L.R. Marche 8/2023
Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 29 giugno 2023, n. 8 adegua alcune disposizioni delle l.r. 33/2012 e 22/2021, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la disciplina transitoria sulla gestione dei molluschi bivalvi (poi prorogato al 30 giugno 2024), abroga la l.r. 19/2017 e reca clausola di invarianza finanziaria. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Adeguamenti normativi regionali, proroga per la pesca dei molluschi bivalvi e abrogazione di una legge regionale
Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
La legge regionale 29 giugno 2023, n. 8 interviene su alcune norme regionali vigenti, introduce una proroga temporale in materia di pesca dei molluschi bivalvi e dispone l’abrogazione di una precedente legge regionale. L’efficacia riguarda esclusivamente la Regione indicata nel titolo dell’atto.
Modifiche alla legislazione regionale vigente
La legge apporta modifiche puntuali alla l.r. 33/2012 e alla l.r. 22/2021. Dal testo fornito emerge solo l’esistenza di tali interventi di aggiornamento normativo, senza il contenuto analitico delle singole modifiche, che quindi non può essere ricostruito oltre quanto indicato nelle note.
Proroga del termine in materia di molluschi bivalvi
Viene prorogato il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6, relativo alla gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il termine, già prorogato al 30 giugno 2023 dalla l.r. 4 luglio 2022, n. 15, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. La nota successiva segnala poi che, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, il medesimo termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024.
Abrogazione
La legge abroga la l.r. 6 giugno 2017, n. 19. Il testo fornito non specifica ulteriori effetti transitori o disposizioni collegate all’abrogazione.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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