Ordinanza n. 44/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO PREVIA L’ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI Della nota -OMISSIS- DI PROT. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I reparto-SM-Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, del 2.10.2025 e notificata alla ricorrente in data 10.10.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di estremi ignoti, ivi compresa, laddove occorrer possa, la nota N. -OMISSIS- DI PROT. del 31.07.2025 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare collegiale. A un primo sommario esame, il ricorso è stato ritenuto privo di fumus boni iuris. Il Tribunale ha inoltre effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalenti quelli dell'Amministrazione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 2 ottobre 2025, notificata il 10 ottobre 2025, nonché la comunicazione dei motivi ostativi del 31 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 2 ottobre 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che la controversia concerne un provvedimento amministrativo adottato dall'Amministrazione della Difesa nei confronti di un militare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria prevista per la fase cautelare, il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza amministrativa, impugnata dal ricorrente quale atto presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare collegiale, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenti fumus boni iuris, senza anticipare la decisione sul merito.
- La concessione della tutela cautelare richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti; quando, nella fattispecie concreta, prevalgono gli interessi dell'Amministrazione, la domanda cautelare deve essere respinta.
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