Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari dotati di strumenti elettronici. Il ricorrente deduce vizio cumulativo di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria rispetto al pericolo di recidiva, richiamando: il decorso del tempo dai fatti (circa un anno), la condotta collaborativa e le ammissioni rese sin dall'udienza di convalida con indicazione di circostanze utili per le indagini sul fornitore; l'assoluzione della convivente e la sua regolare attività lavorativa (residenza idonea per gli arresti domiciliari); la tesi che lo stupefacente sarebbe stato consegnato all'esterno dell'abitazione e non che l'abitazione fosse stata una "centrale di spaccio".

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica circa l'idoneità della sola custodia in carcere, valorizzando la gravità del fatto, la condanna in primo grado a sei anni (procedimento abbreviato), lo status di recidivo dell'imputato, l'assenza di attività lavorativa, l'operatività nel settore degli stupefacenti sin dal 2009 e le concrete modalità di detenzione e spaccio emerse in sentenza. È stata ritenuta irrilevante, ai fini cautelari, l'ammissione resa in udienza quando non costituisce fatto nuovo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Norma citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (render conto nei termini strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di sostituzione della misura cautelare (richiesta di applicazione degli arresti domiciliari), richiamata per valutare l'idoneità del domicilio indicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di somme in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Prevedono gli adempimenti a carico dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non determina la libertà dell'imputato e la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto.

  • Principio giurisprudenziale del "principio di assorbimento" sulla gravità indiziaria

    Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 (citati)

    La valutazione della gravità indiziaria può essere assorbita dalla decisione sul merito (sentenza di condanna) e quindi incidere sulla valutazione cautelare; la Corte richiama tale principio per sottolineare l'impatto della condanna di primo grado sulla valutazione del pericolo di recidiva.

Massime di principio

  • Un ricorso cautelare è inammissibile se non confronta direttamente e puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato: la critica generica o la parcellizzazione degli elementi non è sufficiente.
  • La valutazione della persistenza del pericolo di recidiva tiene conto della gravità del fatto, della pena concretamente inflitta, del tempo trascorso, della condotta dell'imputato e del suo profilo personale (recidiva, lavoro, radicamento), e tali elementi possono giustificare la permanenza in carcere anche se sono presenti ammissioni o forme di collaborazione non costituenti fatto nuovo.
  • L'indicazione che il domicilio è idoneo agli arresti domiciliari va supportata da elementi concreti che ne escludano l'uso come luogo di commissione/organizzazione del reato; l'assoluzione o il lavoro della persona convivente non è automaticamente determinante senza prova che elimini il rischio di reiterazione.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre proporre fatti nuovi o circostanze sopravvenute e concrete (es. nuovo lavoro stabile, programmi di trattamento, garanzie personali effettive, misure di controllo elettronico supportate da valutazioni idonee) e non limitarsi a rielaborazioni delle stesse argomentazioni già valutate.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: solo motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti possono essere rimesse in discussione; pertanto la difesa deve dimostrare l'irrimediabile vizio logico-giuridico nel provvedimento impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.