Deliberazione n. 306 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di alcune piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure disposte mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi, con idonee cautele di anonimizzazione. Il provvedimento non irroga sanzioni, ma conferma l’intervento urgente in materia di c.d. revenge porn.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Dazz SAS per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti su contenuti sessualmente espliciti diffusi online
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Dazz SAS in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy su possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile a una situazione di c.d. revenge porn.
Contesto normativo e presupposti dell'intervento
Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato motivo che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 163/2025, 164/2025 e 165/2025 del 19 maggio 2025. Le misure hanno riguardato:
- l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il 21 maggio 2025, il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, e ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente. Il provvedimento conclude quindi confermando l’intervento emergenziale volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio, senza irrogare sanzioni economiche.
Punti principali
Segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata trattata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore e, nei casi urgenti, di intervenire per impedire la diffusione del materiale.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
In via d’urgenza, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Dazz SAS di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Contestualmente ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato i provvedimenti nn. 163/2025, 164/2025 e 165/2025 adottati d’urgenza il 19 maggio 2025. La ratifica è avvenuta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, come richiamato nel provvedimento.
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