DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce misure temporanee per contenere i rincari energetici nel 2022: azzera gli oneri elettrici nel secondo trimestre, riduce l’IVA sul gas al 5% per i consumi di aprile-giugno e rafforza bonus e crediti d’imposta per imprese e autotrasporto. Interviene inoltre su liquidità, sport, autorizzazioni e autoconsumo da fonti rinnovabili; alcune semplificazioni autorizzative sono state abrogate nel 2024.
Misure urgenti contro il caro energia e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
Misure urgenti contro il caro energia e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
Il decreto-legge introduce interventi, in larga parte riferiti al 2022, per attenuare l’aumento dei costi dell’energia per famiglie e imprese e per sostenere alcuni settori economici. Modifica inoltre la disciplina di impianti rinnovabili, infrastrutture energetiche e produzione di biogas e biometano.
Oneri elettrici e gas, IVA e rendicontazione
Per il secondo trimestre 2022 l’ARERA ha disposto l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrici per:
- utenze domestiche e utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, comprese quelle in media, alta o altissima tensione, per illuminazione pubblica e per ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Gli oneri relativi a tali interventi ammontavano complessivamente a 3 miliardi di euro per il 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022. Per il gas, le somministrazioni di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture dei consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2022 sono state assoggettate all’IVA del 5%. L’aliquota ridotta si applica anche alle differenze risultanti dalla ricalcolazione dei consumi stimati sulla base di quelli effettivi riferibili, anche percentualmente, al trimestre. Per lo stesso trimestre l’ARERA ha ridotto gli oneri generali di sistema del gas fino a un importo di 250 milioni di euro, trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
L’ARERA è tenuta a rendicontare l’utilizzo delle risorse per il contenimento dei prezzi elettrici e del gas, con evidenza delle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA e distinzione tra i due comparti. La rendicontazione riferita alle misure elencate nel decreto doveva essere trasmessa entro il 16 maggio 2022 al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari. Dal 1° giugno 2022, per le ulteriori misure, la rendicontazione va trasmessa entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore; entro il 31 dicembre di ogni anno è inoltre prevista una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse dell’anno in corso.
Bonus sociale e contrasto alla povertà energetica
Per il secondo trimestre 2022 l’ARERA ha rideterminato le agevolazioni tariffarie elettriche per i clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, al fine di contenere gli incrementi di spesa. L’intervento è stato finanziato fino a 400 milioni di euro, trasferiti alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
Il decreto ha inoltre integrato il decreto legislativo n. 210 del 2021, affidando al Ministro della transizione ecologica l’adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica, sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio. La Strategia stabilisce obiettivi indicativi periodici per elaborare misure strutturali e di lungo periodo e coordinare le azioni delle politiche pubbliche. Lo schema è sottoposto a consultazione pubblica, i cui esiti sono sintetizzati nella versione definitiva; sono previste consultazioni periodiche anche durante l’attuazione, ai fini della valutazione e dell’aggiornamento. La Strategia è attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, i cui costi unitari della componente energia nel primo trimestre 2022 siano aumentati di oltre il 30% rispetto al primo trimestre 2019, è riconosciuto un credito d’imposta per i costi della componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022. La misura, inizialmente fissata al 20%, è stata rideterminata al 25% dal decreto-legge n. 21 del 2022. Il credito spetta anche per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre: l’incremento è calcolato sulla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati, mentre la quantificazione utilizza il prezzo convenzionale pari alla media trimestrale del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. L’onere stimato originario era di 700 milioni di euro per il 2022.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito per il gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo medio MI-GAS del primo trimestre 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente trimestre 2019. Sono ammesse le imprese operanti nei settori indicati nell’allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2021, n. 541, che nel primo trimestre 2022 abbiano consumato per usi energetici almeno il 25% del volume indicato dal decreto, al netto degli usi termoelettrici. Il credito, inizialmente pari al 15%, è stato rideterminato al 20% dal decreto-legge n. 21 del 2022 e successivamente al 25% dal decreto-legge n. 50 del 2022. L’onere inizialmente valutato per il 2022 era di 522,2 milioni di euro.
Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rilevano ai fini dei rapporti di deducibilità richiamati dalla legge. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione indicati dalle norme richiamate. Sono cumulabili con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non superi la spesa sostenuta. Il Ministero dell’economia e delle finanze ne monitora la fruizione.
Per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni R1 o all’utilizzo di CSS-combustibile conforme alla disciplina richiamata, la disposizione consente, in deroga agli atti autorizzativi, di considerare vincolante il solo quantitativo massimo annuo effettivamente impiegato nel processo produttivo, anziché i limiti quantitativi riferiti a periodi inferiori all’anno. Restano fermi i limiti tecnici e le disposizioni antincendio e di pianificazione delle emergenze. È richiesta una comunicazione all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ARPA competente. La previsione si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2030.
Misure per l’autotrasporto
Per il 2022 sono stati incrementati di 20 milioni di euro gli stanziamenti a sostegno dell’autotrasporto previsti dal decreto-legge n. 451 del 1998. Ulteriori 5 milioni di euro sono destinati ad aumentare, per il medesimo anno, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista per gli autotrasportatori.
Alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono logistica o trasporto merci per conto terzi sono riconosciuti, per il 2022, due crediti d’imposta:
- 15% del costo, al netto dell’IVA, del componente AdBlue acquistato e comprovato da fattura per la trazione di veicoli Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, entro il limite complessivo di spesa di 29,6 milioni di euro;
- 20% della spesa, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto destinato alla trazione di mezzi ad elevata sostenibilità alimentati a metano liquefatto, entro il limite di 25 milioni di euro.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza i limiti ordinari richiamati, non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni sugli stessi costi solo entro il costo sostenuto. Le misure sono subordinate alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Un decreto interministeriale doveva stabilire criteri e modalità di concessione, documentazione, revoca e controlli entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri complessivi dell’articolo sono pari a 79,6 milioni di euro per il 2022.
Sport e sospensione dei versamenti
Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è stato incrementato di 40 milioni di euro per il 2022. Le risorse possono finanziare contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi elettrici, con particolare riguardo a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Un decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport stabilisce modalità e termini di domanda, criteri di ammissione, erogazione e controlli, anche a campione.
Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso, i termini di sospensione dei versamenti individuati dalla legge n. 234 del 2021 sono stati prorogati al 31 luglio 2022, includendo quelli in scadenza dal 1° maggio al 31 luglio 2022. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure mediante rateazione: fino a quattro rate mensili di pari importo, ciascuna pari al 50% del totale dovuto, e una rata finale a dicembre 2022 per il residuo. La prima rata scadeva il 31 agosto 2022; i versamenti di dicembre dovevano essere eseguiti entro il giorno 16. Non è previsto il rimborso di somme già versate.
Garanzie per la liquidità delle imprese
Il decreto-legge n. 23 del 2020 è stato modificato per consentire, fino al 30 giugno 2022, la concessione delle garanzie previste dagli articoli 1 e 1-bis.1 a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi energetici, alle condizioni già previste. Per le garanzie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese rilasciate su finanziamenti destinati a tali esigenze, fino alla stessa data non era dovuta la commissione prevista, dal 1° aprile 2022, dalla disciplina richiamata.
Fonti rinnovabili, aree idonee e impianti agricoli
Il decreto ha modificato il decreto legislativo n. 199 del 2021 per ampliare e chiarire le modalità di autoconsumo da fonti rinnovabili. L’autoconsumatore può utilizzare impianti ubicati presso edifici o siti diversi, purché nella propria disponibilità. Può collegare direttamente l’impianto all’utenza con una linea di lunghezza non superiore a 10 km, non utilizzabile da altre utenze, oppure utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta e consumarla nei propri punti di prelievo. L’impianto può essere di proprietà o gestione di un terzo alle condizioni previste dalla disposizione. Gli incentivi e le compensazioni accessibili variano in base alla configurazione adottata. Per i collegamenti diretti sono equiparati gli oneri generali di sistema a quelli previsti per la condivisione tramite rete; l’ARERA deve definire le modalità applicative nell’aggiornamento della regolazione pertinente.
Sono state introdotte modifiche alla disciplina delle aree idonee, includendo, tra l’altro, aree industriali, artigianali, per servizi e logistica, siti di impianti fotovoltaici esistenti oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione e, per impianti fotovoltaici anche a terra, determinate aree agricole prossime a zone industriali, commerciali, cave, miniere o stabilimenti, nonché aree entro 150 metri dalla rete autostradale. Per alcune categorie sono richieste l’assenza dei vincoli indicati dalla norma e, per gli interventi su impianti esistenti, il rispetto dei limiti di occupazione e accumulo previsti.
Nelle aree idonee, per impianti fotovoltaici nuovi e opere connesse e per gli interventi su impianti esistenti senza variazione dell’area interessata, il regime autorizzativo è graduato per potenza: dichiarazione di inizio lavori asseverata fino a 1 MW, procedura abilitativa semplificata oltre 1 MW e fino a 10 MW, autorizzazione unica oltre 10 MW. La disciplina può applicarsi, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, per impianti in aree senza vincoli e non dichiarate non idonee dalla normativa regionale, con procedimento autorizzativo già in corso alla data di pubblicazione del decreto, si applica la procedura prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei procedimenti relativi a impianti in aree idonee, la priorità istruttoria è estesa anche ai procedimenti per la valutazione di impatto ambientale.
Per il fotovoltaico in area agricola sono stati previsti sistemi di monitoraggio secondo linee guida del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il GSE. Il divieto generale richiamato dalla norma non si applica agli impianti flottanti su superfici bagnate o invasi artificiali, se compatibili con gli altri usi. Le particelle interessate dagli impianti individuati dalla disposizione non possono essere oggetto di ulteriori richieste d’installazione fotovoltaica per dieci anni dal rilascio degli incentivi statali richiamati.
Gli impianti fotovoltaici in aree agricole, fuori da aree protette o della Rete Natura 2000, previa individuazione delle aree idonee e nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche applicabili, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e liberamente installabili quando realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con produttori di energia, alle quali sia conferita l’azienda o un ramo d’azienda. La gestione imprenditoriale resta riservata agli imprenditori agricoli, salvo gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia. I pannelli devono essere installati ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e l’impianto deve essere effettivamente integrato e compatibile con l’attività agricola. Occorre inoltre il previo assenso del proprietario e del conduttore oneroso del fondo.
Nelle aree industriali è consentita, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza; possono essere utilizzate strutture di sostegno appositamente realizzate. Per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti indicati nei punti 2 e 3 della tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 possono essere ammessi agli impianti e ricondotti alla definizione ministeriale richiamata se rispettano le condizioni di legge sui sottoprodotti e se l’uso agronomico del digestato rispetta la disciplina applicabile.
Interventi su isole minori, impianti termici e concessioni idroelettriche
Per raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse mediante fonti rinnovabili, era previsto l’aggiornamento, con decreto ministeriale, della disciplina del 14 febbraio 2017. L’aggiornamento doveva prevedere piani di investimento delle società elettriche interessate, comprendenti le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022, nonché l’inserimento dell’isola di Giannutri nell’elenco delle isole interessate.
Il regolamento sugli impianti termici è stato modificato per includere le pompe di calore a gas tra le tipologie considerate nelle disposizioni richiamate. È stata inoltre modificata la disciplina statutaria delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige, prevedendo che la proroga di diritto delle concessioni riguardi anche le scadenze successive individuate dallo Stato per analoghe concessioni nel territorio nazionale. La modifica è approvata ai sensi dell’articolo 104 dello statuto speciale.
Disciplina abrogata e procedure transitorie
Gli articoli 9, 10 e 13 contenevano ulteriori semplificazioni per l’installazione di impianti rinnovabili e per procedure offshore; le disposizioni indicate nel testo sono state abrogate dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Per le procedure abilitative o autorizzatorie in corso alla sua entrata in vigore, le disposizioni dell’allegato D continuano ad applicarsi, salvo che il proponente opti per la nuova disciplina; sono considerate in corso le procedure per le quali a quella data era stata completata la verifica di completezza della documentazione progettuale. È stato inoltre abrogato nel 2024 l’articolo 11-bis, relativo a interventi in area agricola.
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