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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

Normativa italiana22G00017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge introduce misure urgenti per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana, con piani regionali obbligatori entro 30 giorni, nomina di un Commissario straordinario, interventi su cinghiali e biosicurezza degli allevamenti, obblighi di segnalazione e sanzioni. Previste misure speciali e finanziamenti anche per il 2024-2025, con applicazione in generale dal giorno successivo alla pubblicazione.

Misure urgenti contro la peste suina africana

Misure urgenti contro la peste suina africana

Il provvedimento mira a prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, tutelando la sanità animale, il patrimonio suinicolo e la filiera produttiva. Prevede un sistema coordinato di pianificazione regionale, intervento commissariale e misure straordinarie di contenimento, con specifiche previsioni finanziarie e temporali.

Piani regionali di prevenzione, controllo ed eradicazione

Le regioni e le Province autonome devono adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto un Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali. Il Piano deve includere:

  • la ricognizione della consistenza del cinghiale per provincia;
  • le modalità di attuazione dei metodi ecologici;
  • l’individuazione delle aree di intervento diretto;
  • le modalità, i tempi e gli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente per il contenimento della PSA.

I Piani devono essere adottati in coerenza con la normativa europea e con la documentazione tecnica nazionale richiamata, inclusi il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione, il Manuale delle emergenze da PSA nei suini selvatici e il documento tecnico sulla gestione del cinghiale e PSA. Le regioni e Province autonome che dispongano già di un piano conforme devono trasmetterlo a ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina per la valutazione e l’eventuale adeguamento.

L’adozione dei Piani avviene previo parere di ISPRA e del Centro di referenza nazionale, da rendere entro 20 giorni dalla richiesta. I Piani non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica né a valutazione di incidenza ambientale, ferma restando la normativa UE in materia.

Attuazione dei piani e gestione operativa del cinghiale

Le regioni e le Province autonome attuano i Piani avvalendosi delle polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. Nelle aree protette i prelievi sono effettuati dal personale d’istituto e da coadiuvanti formati e abilitati.

La vigilanza sulle operazioni di prelievo è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e all’ASL competente.

Nelle aree di circolazione virale attiva è vietato il prelievo in forma collettiva in attività venatoria, per ridurre la mobilità dei cinghiali.

Gli animali abbattuti nell’attività di controllo destinati al consumo devono essere sottoposti ai controlli igienico-sanitari previsti dalle norme regionali. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali con comportamenti anomali o morti per cause naturali o incidenti stradali, le regioni e le Province autonome devono attivare un sistema di approfondimento diagnostico tramite gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti. I dati ispettivi, epidemiologici e analitici, compresi quelli su Trichinella spp., confluiscono nei sistemi informativi del Ministero della salute.

Biosicurezza degli allevamenti e recinzioni

Con decreto ministeriale sono definiti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli, differenziati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie al confinamento dei suini possono essere realizzate in deroga ai regolamenti edilizi, secondo termini e modalità di cessazione della deroga e di successivo adeguamento che saranno stabiliti dal medesimo decreto.

Commissario straordinario: funzioni e poteri

È previsto un Commissario straordinario per il coordinamento e il monitoraggio delle azioni di prevenzione, contenimento ed eradicazione della PSA, anche mediante misure di contenimento del cinghiale e concorso alla loro attuazione. Il Commissario è nominato con DPCM su proposta del Ministro della salute.

Il Commissario opera mediante ordinanze, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento, della normativa antimafia e dei vincoli UE.

I suoi compiti includono:

  • il coordinamento dei servizi veterinari delle ASL;
  • la definizione del piano straordinario nazionale e regionale delle catture, con tempi e obiettivi numerici, nonché degli abbattimenti e dello smaltimento;
  • l’individuazione delle aree di stoccaggio e smaltimento;
  • l’ordine alle autorità regionali di attuare il piano;
  • il monitoraggio delle attività regionali e del raggiungimento degli obiettivi;
  • la verifica della regolarità di abbattimento, distruzione degli animali infetti, smaltimento delle carcasse e disinfezione;
  • l’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi, oppure l’affidamento a ditte specializzate.

Misure speciali nelle zone infette e infrastrutture di contenimento

Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II, le regioni e Province autonome attuano, insieme agli interventi urgenti del Piano regionale, le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario. Sono previste anche recinzioni e strutture temporanee amovibili per contenere i cinghiali selvatici.

Le società concessionarie autostradali e gli enti proprietari delle strade devono realizzare gli interventi necessari per rafforzare le barriere stradali e autostradali, chiudendo, ove possibile, i varchi sotto o sopra il piano stradale. Gli interventi e i relativi oneri devono essere approvati dal Commissario.

Per queste recinzioni e strutture:

  • è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 e 13 milioni di euro per il 2025;
  • è prevista una contabilità speciale intestata al Commissario;
  • l’approvazione del progetto e del quadro di spesa vale come dichiarazione di pubblica utilità;
  • la realizzazione avviene in deroga ai regolamenti edilizi e alla valutazione di incidenza ambientale;
  • in presenza di vincoli paesaggistici è richiesto il parere vincolante della soprintendenza, che si intende favorevole se non reso entro 20 giorni;
  • su terreni privati il Commissario può disporre occupazione d’urgenza e costituire una servitù di uso pubblico, con durata e indennizzo predeterminati.

Copertura finanziaria e contributi per il depopolamento

Gli oneri delle misure infrastrutturali sono coperti tramite riduzioni di fondi già esistenti. È inoltre previsto, per il 2025, un contributo fino a 150 euro per unità a favore dei soggetti abilitati al contenimento con metodi selettivi che conferiscano carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati, per incentivare la ricerca delle carcasse nelle zone di depopolamento. Per tale misura è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per il 2025.

Poteri sostitutivi, supporto tecnico e organizzazione commissariale

In caso di mancata adozione dei piani regionali entro il termine, il Presidente del Consiglio assegna un ulteriore termine di 30 giorni; decorso inutilmente, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario di provvedere in via sostitutiva. Il Commissario adotta il piano previo parere di ISPRA e del Centro di referenza nazionale; se i pareri non arrivano entro 20 giorni, procede comunque.

Per svolgere le sue funzioni, il Commissario si avvale dell’Unità centrale di crisi presso il Ministero della salute, integrata da un rappresentante ISPRA e da uno del Ministero della transizione ecologica, nonché degli enti del SSN e degli uffici competenti delle amministrazioni coinvolte. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute fornisce supporto ed è potenziata con fino a 10 unità di personale non dirigenziale comandato o distaccato da altre amministrazioni.

Il Commissario può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni e alle regioni interessate.

Durata dell’incarico, compensi e controllo parlamentare

L’incarico del Commissario dura 12 mesi, prorogabile o rinnovabile fino a ulteriori 48 mesi con DPCM. Il conferimento o rinnovo è comunicato alle Camere e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’incarico è compatibile con altri incarichi pubblici.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto un compenso annuo di 30.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione. Il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato riferisce periodicamente alle Camere sull’attività del Commissario.

Sub-commissari

Sono nominati tre sub-commissari, con compiti specifici di:

  • coordinamento dei servizi veterinari;
  • verifica delle procedure di abbattimento e smaltimento;
  • confronto con le associazioni di categoria per favorire l’immissione nella filiera delle carni dei cinghiali abbattuti, previa verifica di idoneità alimentare.

Ai sub-commissari si applicano le regole su durata e rinnovo dell’incarico del Commissario, ma non spettano compensi o rimborsi. Possono adottare provvedimenti contingibili e urgenti per i compiti attribuiti.

Potenziamento delle Forze armate e protezione civile

Per attuare i piani regionali e le misure commissariali, il personale delle Forze armate può essere impiegato, previa formazione specifica e con idoneo equipaggiamento. È autorizzato un contingente massimo di 177 unità per non oltre 12 mesi.

Sono previste spese a carico del Commissario fino a 1.750.000 euro per il 2024 e 1.250.000 euro per il 2025. Il personale impiegato può ricevere compensi per prestazioni straordinarie entro limiti mensili prefissati.

Al personale militare non appartenente all’Arma dei carabinieri, impiegato nei Gruppi operativi territoriali, sono attribuite funzioni di agente di pubblica sicurezza limitatamente all’attività svolta; è consentita l’identificazione delle persone, ma non le funzioni di polizia giudiziaria. È inoltre possibile l’uso delle dotazioni d’armamento compatibili con le attività.

Obblighi di segnalazione e sanzioni

Chiunque rinvenga cinghiali feriti o morti, nell’ambito dei piani regionali, dell’attività venatoria o boschiva, della coltivazione di fondi agricoli o per essere coinvolto in un sinistro, deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della ASL competente.

L’omessa segnalazione, salvo che costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, irrogata dal Prefetto competente.

Ambito territoriale e clausola di salvaguardia

Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome, nei limiti di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Le disposizioni del Commissario straordinario non si applicano alla Regione Sardegna.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri, salvo le misure finanziate espressamente relative ai commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l’attuazione immediata delle misure finanziate, il Ministero dell’economia e delle finanze può apportare variazioni di bilancio e, se necessario, ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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