Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 16/2025

Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 16/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attua in Sardegna l’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, integrando la disciplina regionale del trasporto non di linea. Consente la ricezione delle prenotazioni presso rimessa o sede anche tramite strumenti tecnologici, impone il foglio di servizio elettronico con dati essenziali del viaggio e prevede una fase transitoria con foglio cartaceo o elettronico fino agli accorgimenti procedurali della Giunta. Nessun onere per il bilancio regionale.

Disciplina del noleggio con conducente e foglio di servizio elettronico in Sardegna

Disciplina del noleggio con conducente e attuazione del foglio di servizio elettronico in Sardegna

La legge interviene sulla disciplina regionale del trasporto pubblico non di linea in Sardegna per dare attuazione all’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione del servizio di noleggio con conducente (NCC), garantire una migliore tutela del diritto alla mobilità e contrastare possibili abusi nell’offerta del servizio.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento opera nell’ambito della competenza legislativa regionale in materia di trasporti e riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma della Sardegna. La legge si concentra sul servizio di noleggio con conducente, quale componente del trasporto non di linea di passeggeri, e integra la disciplina già contenuta nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

Ricezione delle prenotazioni del servizio NCC

I soggetti iscritti al ruolo previsto dalla normativa regionale possono ricevere le prenotazioni di trasporto presso la rimessa o la sede. È espressamente consentito l’uso di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra domanda e offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri.

Foglio di servizio elettronico e contenuti obbligatori

Per i soggetti iscritti al ruolo è previsto l’obbligo di annotare i dati del servizio in un foglio di servizio in formato elettronico, idoneo a garantire la conservazione delle informazioni per le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 85 e 86 del codice della strada. I dati da indicare sono:

  • targa del veicolo;
  • nome del conducente;
  • data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
  • orario di inizio del servizio, destinazione e orario di fine servizio;
  • dati del committente del servizio.

Accorgimenti procedurali e trasmissione dei dati

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, deve adottare gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale. La legge regionale rinvia quindi a un successivo atto della Giunta per definire le modalità operative della trasmissione.

Regime transitorio

In attesa dell’adozione degli accorgimenti procedurali regionali, i soggetti iscritti al ruolo possono annotare i dati richiesti in un foglio di servizio cartaceo oppure elettronico, purché avente i contenuti minimi già previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992. La disciplina transitoria resta quindi valida fino all’adozione delle modalità procedurali regionali.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, quindi dal 19 giugno 2025.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.