L.R. Sardegna 19/2025
Disposizioni per l'esonero dalla prestazione di garanzie finanziarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sarda esonera alcuni soggetti attuatori di programmi di sviluppo finanziati con risorse europee, nazionali o regionali, come GAL e FLAG, e altri enti/soggetti che svolgono funzioni pubblicistiche, dalla prestazione di garanzie patrimoniali o finanziarie per contributi o finanziamenti regionali, anche in anticipazione. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.
Esonero dalle garanzie finanziarie per soggetti attuatori di programmi di sviluppo e enti con finalità pubblicistiche
Esonero dalle garanzie finanziarie per soggetti attuatori di programmi e enti con finalità pubblicistiche
La legge regionale disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, un’esenzione dall’obbligo di prestare garanzie patrimoniali o finanziarie in relazione all’erogazione di contributi o finanziamenti regionali. La misura riguarda specifiche categorie di soggetti operanti nell’attuazione di programmi e interventi di interesse pubblico.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono esonerati dalla prestazione di garanzie:
- i soggetti attuatori di programmi di sviluppo finanziati con risorse europee, nazionali o regionali, come i Gruppi di azione locale (GAL) e i Fisheries local action groups (FLAG);
- gli altri enti, organismi o soggetti giuridici, anche di natura privatistica, purché sottoposti a regole di diritto pubblico;
- i soggetti che perseguono finalità pubblicistiche;
- i soggetti incaricati dell’attuazione di interventi di interesse generale o di pubblica utilità nell’ambito di strategie o programmi approvati dall’amministrazione regionale o da altra autorità pubblica competente.
Portata dell’esonero
L’esonero opera con riferimento alla richiesta di strumenti di garanzia patrimoniale o finanziaria collegati all’erogazione di contributi o finanziamenti regionali, compresa l’erogazione in anticipazione. La norma elimina quindi, per i soggetti individuati, il presupposto della garanzia normalmente richiesto a tutela dell’amministrazione erogante.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), quindi dal 17 luglio 2025.
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