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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23218/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità o illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato (25.9.2007 e 4.1.2008) e delle relative proroghe, nonché il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatrice (Cobra/Vodafone Automotive). Le censure principali riguardavano la genericità e l'inautenticità della causale indicata nei contratti («incremento sensori ultrasuoni»), l'inidoneità probatoria del documento di produzione prodotto dall'utilizzatrice, la mancata dimostrazione della temporaneità dell'esigenza produttiva, la non corrispondenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice rispetto alla causale e l'omessa pronuncia sulle nullità delle proroghe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente valutato la specificità e l'effettività della causale indicata nei contratti, la corrispondenza delle mansioni svolte alle esigenze produttive dedotte e la temporaneità dell'impiego (durata complessiva di circa sei mesi). Le doglianze della ricorrente attengono in larga parte alla valutazione di merito e alla valutazione delle prove documentali e testimoniali, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo il diverso ambito ristretto previsto dall'art. 360 c.p.c. Ha inoltre ritenuto implicitamente respinta dalla sentenza d'appello la domanda relativa alla nullità delle proroghe, dato l'accertamento dell'effettività della causale per l'intero periodo. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - art. 20, comma 4

    La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore.

    La Corte richiama che la causale per la somministrazione a termine deve essere indicata e consente il controllo sulla sua effettivita'. Per i contratti di somministrazione la specificita' richiesta e' tale da rendere verificabile l'esigenza concreta; indicazioni come 'picchi di produzione' possono essere sufficienti se corredate da elementi di riscontro.

  • decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - art. 21

    Stabilisce la forma scritta del contratto di somministrazione e gli elementi che devono risultare per iscritto, tra cui le ragioni produttive; la mancanza di forma determina sanzioni e incide sul sindacato giudiziale.

  • decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - art. 22, comma 2

    Estende al rapporto agenzia-lavoratore la disciplina del d.lgs. 368/2001 per quanto compatibile e regola le proroghe, prevedendone l'atto scritto e il consenso del lavoratore secondo il contratto collettivo.

  • decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - art. 27

    Consente al lavoratore, quando la somministrazione sia avvenuta al di fuori dei limiti e condizioni di legge, di chiedere la costituzione del rapporto con l'utilizzatore; quindi la correttezza delle causali e della forma è rilevante per l'azione giudiziale.

  • decreto legislativo 15 giugno 2001, n. 368

    Ribadisce che la temporaneità e la specificazione delle ragioni giustificative del termine sono requisiti essenziali per la legittimità del contratto a termine (richiamato per analogia e tramite art.22 del d.lgs.276/2003).

  • decreto legislativo n. 251 del 2004 (modifiche)

    Ha modificato la disciplina formale del contratto di somministrazione prevedendo la nullità in caso di difetto della forma scritta, irrigidendo le conseguenze della carenza formale.

  • codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5

    Limita il sindacato in Cassazione: i motivi che impugnano la valutazione di fatto e delle prove sono inammissibili salvo il vizio di omessa pronuncia o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la riforma giurisprudenziale riduce la possibilita' di revisione di questioni fattuali in sede di legittimità.

  • codice di procedura civile - art. 115

    Riguarda la formazione e la valutazione della prova; la Corte di Cassazione riconosce ampia discrezionalità al giudice di merito nel valutare documenti e testimonianze.

  • codice di procedura civile - art. 112

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia: la mancanza di una espressa valutazione non costituisce automaticamente vizio se la decisione adottata rende la pretesa incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (statuizione implicita).

  • Direttiva 2008/104/CE (art. 5 par. 5) e giurisprudenza Corte di Giustizia (sent. JH c. KG C-681/2018; Daimler C-232/20)

    La direttiva e la giurisprudenza comunitaria vietano che la normativa nazionale consenta artificiosamente l'utilizzo reiterato di agenzie interinali per eludere la natura temporanea dell'impiego; successive missioni che conducano a una durata non ragionevolmente temporanea possono costituire abuso e devono essere valutate alla luce delle specificità del settore e del quadro nazionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13

    Norme sul contributo unificato: la sentenza segnala l'adempimento connesso al contributo unificato nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La causale inserita in contratto di somministrazione a tempo determinato deve essere sufficientemente specifica da consentire la verifica della sua effettiva corrispondenza a un'esigenza concreta dell'utilizzatore; formule quali 'picchi di produzione' o 'punte di intensa attività' possono essere valide se accompagnate da elementi di riscontro.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione integrata di documenti e testimonianze; in Cassazione le censure che riguardano la valutazione di fatto sono generalmente inammissibili salvo omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'onere probatorio circa l'esistenza e la temporaneità dell'incremento produttivo grava sull'utilizzatore/somministratore: è opportuno produrre dati comparativi (periodi anteriori e successivi), documenti firmati/ufficiali e collegare l'incremento a commesse/ordini specifici.
  • Le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore devono essere coerenti con la causale contrattuale; in caso di contestazione va documentata la corrispondenza tra compiti assegnati e ragione produttiva invocata.
  • Le proroghe dei contratti di somministrazione devono essere contrattualizzate per iscritto con il consenso del lavoratore e rispettare i limiti previsti dal contratto collettivo; tuttavia, una decisione di merito che accerti l'effettività della causale per l'intero periodo legittima anche le proroghe e può valere come rigetto implicito delle censure su di esse.
  • Per evitare rischi di qualificazione del rapporto come subordinato o di abuso ai sensi della direttiva UE, è prudente non utilizzare missioni ripetute e prolungate senza adeguata giustificazione oggettiva e documentale.
  • In fase stragiudiziale e contrattuale conviene dettagliare la causale con elementi rilevabili (quantitativi, periodo, commessa/cliente, mansioni richieste) e conservare documentazione formale sottoscritta che attesti l'aumento di attività e la sua natura temporanea.

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