Sentenza del 20/01/2016 n. 935 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR Lombardia, secondo cui l'intera somma liquidata al contribuente doveva essere tassata come reddito di capitale con ritenuta del 12,5%. Ha sostenuto che la prestazione avesse natura previdenziale e costituisse retribuzione differita, chiedendo l'applicazione del regime di tassazione separata previsto per il trattamento di fine rapporto. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo, da un lato, che l'Agenzia avesse introdotto nuovi motivi in appello e, dall'altro, che la CTR non avesse esaminato una sua eccezione di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa ad altra sezione della CTR Lombardia anche per le spese. Ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 devono essere distinte tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento finanziario effettivamente conseguito, assoggettabile alla ritenuta del 12,5%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento. La CTR non aveva accertato natura e ammontare dell'eventuale rendimento finanziario, sicché il rinvio è stato disposto per tale verifica. Il ricorso incidentale del contribuente è stato respinto: la diversa qualificazione giuridica dell'erogazione da parte dell'Agenzia non costituiva nuova eccezione, mentre la doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Le prestazioni erogate in forma capitale agli iscritti alle forme pensionistiche complementari sono assoggettate al regime tributario previsto per il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina applicabile.
La disciplina fiscale più uniforme, analoga a quella del trattamento di fine rapporto, è stata ritenuta applicabile alle prestazioni degli iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori occorre invece distinguere in base alla composizione della prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, nella numerazione allora vigente
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile, tra l'altro, alle somme riconducibili a trattamenti di fine rapporto e prestazioni previdenziali in capitale.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con le riduzioni previste dalla norma.
La ritenuta del 12,5% si applica esclusivamente al rendimento finanziario netto maturato, per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, e non all'intera prestazione.
D.Lgs. n. 47 del 2000
Dal 1° gennaio 2001 ha eliminato la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per le prestazioni considerate, imponendo l'applicazione integrale della tassazione separata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta in appello le nuove eccezioni in senso stretto, ma non impedisce alle parti di prospettare diverse argomentazioni o qualificazioni giuridiche dei fatti già dedotti.
Art. 112 c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia omessa pronuncia deve riportare nel ricorso il contenuto preciso della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e indicare l'atto processuale in cui è stata proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Accordo ENEL-FNDAI del 16 aprile 1996
È richiamato per individuare la natura e la struttura della prestazione previdenziale aziendale, ma la qualificazione fiscale definitiva richiede l'accertamento concreto della componente capitale e dell'eventuale rendimento finanziario.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale derivanti da fondi di previdenza complementare aziendale, la tassazione dipende dalla data di maturazione delle somme e dalla struttura concreta della prestazione.
- Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 occorre separare la sorte capitale dal rendimento finanziario: la prima segue la tassazione separata, il secondo può beneficiare della ritenuta del 12,5%.
- Dal 1° gennaio 2001, secondo il principio applicato dalla sentenza, l'intera prestazione è soggetta a tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
- Il giudice non può applicare automaticamente l'aliquota del 12,5% all'intera somma: deve essere provata e quantificata la componente di rendimento effettivamente conseguita dalla gestione finanziaria del fondo.
- Una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti non costituisce necessariamente una nuova eccezione vietata in appello; il divieto riguarda soprattutto le eccezioni in senso stretto.
- Per contestare in Cassazione l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, è necessario trascriverne puntualmente il contenuto e indicare dove sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito.
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