R.R. Marche 8/2022
Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dellarticolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dellazienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. 4 novembre 2013, n. 6 in materia di agriturismo, modificando varie disposizioni su requisiti, esercizio e disciplina delle attività agrituristiche e introducendo un nuovo articolo 13-bis. Si applica in Regione Piemonte dal 14 dicembre 2022 e non contiene limiti temporali autonomi, salvo quelli eventualmente derivanti dalle singole norme modificate.
Modifiche al regolamento regionale sull'agriturismo
Modifiche alla disciplina regionale dell’agriturismo
Il regolamento regionale 14 dicembre 2022, n. 8 interviene sul regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6, che disciplina l’agriturismo in attuazione della legge regionale sulla multifunzionalità dell’azienda agricola e sulla diversificazione in agricoltura. L’atto opera nel territorio della Regione Piemonte e aggiorna numerose disposizioni del testo previgente, incidendo su requisiti, attività consentite e modalità di esercizio.
Oggetto dell’intervento normativo
La fonte ha natura esclusivamente modificativa: non disciplina ex novo l’agriturismo, ma rivede varie norme del regolamento del 2013. Le modifiche riguardano in particolare:
- l’articolazione dei requisiti e delle condizioni per lo svolgimento dell’attività agrituristica;
- le modalità operative di esercizio di specifiche attività;
- la disciplina di alcuni profili organizzativi e gestionali;
- l’introduzione di un nuovo articolo 13-bis;
- l’aggiornamento di disposizioni finali e di dettaglio, con interventi anche sull’articolo 15.
Ambito di applicazione
Le modifiche si applicano alla disciplina regionale dell’agriturismo vigente in Piemonte, cioè al r.r. 4 novembre 2013, n. 6 come risultante dopo gli aggiornamenti del 2022. Il testo non contiene una disciplina transitoria autonoma né termini di efficacia limitati, sicché le modifiche operano dalla data di entrata in vigore del regolamento nei confronti dei soggetti disciplinati dalla normativa agrituristica regionale.
Contenuto delle modifiche principali
Il regolamento sostituisce o modifica più articoli del testo del 2013:
- l’articolo 2 viene aggiornato nel comma 1;
- l’articolo 3 viene modificato nei commi 2 e 4;
- gli articoli 4, 5, 6 e 12 sono integralmente sostituiti;
- l’articolo 8 è modificato nel comma 3;
- l’articolo 13 è modificato nella lettera c) del comma 5 e nel comma 7;
- viene inserito l’articolo 13-bis;
- l’articolo 15 è modificato nei commi 7 e 10.
Poiché il testo fornito è un estratto consolidato privo del contenuto letterale delle singole disposizioni sostitutive, non è possibile ricostruire nel dettaglio tecnico il nuovo contenuto di ciascun articolo; risulta però chiaro che il regolamento aggiorna in modo puntuale la disciplina delle attività agrituristiche già prevista dal regolamento del 2013.
Nuovo articolo 13-bis
L’introduzione dell’articolo 13-bis segnala l’inserimento di una nuova previsione autonoma nella disciplina dell’agriturismo. Dal solo estratto disponibile non emerge il contenuto materiale della norma, ma l’intervento indica un’integrazione della regolazione regionale su un profilo specifico dell’attività agrituristica.
Profili di aggiornamento e precisazioni redazionali
Il testo segnala anche alcune correzioni redazionali rispetto al previgente regolamento, tra cui:
- una modifica al comma 7 dell’articolo 13, con rilievo sulla soppressione della parola “adeguatamente” nel nuovo testo richiamato;
- una modifica al comma 10 dell’articolo 15, con inserimento delle parole “al massimo”.
Tali indicazioni confermano che il regolamento non si limita a un riassetto formale, ma interviene anche sulla formulazione sostanziale di alcuni precetti.
Regime temporale e attualità
Il regolamento è un atto del 2022 e, per contenuto, appare ancora utile come fonte modificativa della disciplina regionale dell’agriturismo. Non risulta obsoleto, perché incide su una normativa di settore tuttora rilevante e non è riferito a una sola annualità o a un evento ormai esaurito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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