R.R. Puglia 3/2023
Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale” - Art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina formazione, articolazione, requisiti e funzionamento dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale. L’Albo è aperto, aggiornato almeno annualmente, con iscrizione triennale, e serve per il conferimento degli incarichi di docenza, salvo casi eccezionali e motivati per singole giornate di studio/approfondimento. Vigente dal 21/02/2023.
Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale
Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la formazione e il funzionamento dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale, in attuazione dell’art. 22 della l.r. n. 37/2011. La finalità è garantire criteri trasparenti, selettivi e omogenei per il conferimento degli incarichi di docenza e per il controllo della qualità dell’attività formativa.
Finalità e definizioni
Il provvedimento configura l’Albo come strumento di selezione dei docenti fondato sui principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza, non discriminazione, parità di genere e rotazione. Ai fini applicativi, definisce la Scuola regionale di Polizia Locale, l’Albo docenti, il Coordinatore della Scuola, il Comitato didattico-scientifico e le attività formative ricomprese nella disciplina (corsi, seminari e giornate di studio).
Struttura e natura dell’Albo
L’Albo è un elenco aperto e flessibile, aggiornato almeno una volta l’anno, che comprende professionalità interne ed esterne all’amministrazione regionale. È articolato in sezioni corrispondenti alle macro-aree disciplinari e non attribuisce, per il solo fatto dell’iscrizione, alcun diritto o aspettativa al conferimento di incarichi di docenza.
Conferimento degli incarichi di docenza
Gli incarichi di docenza presso la Scuola sono conferiti in forma scritta a docenti iscritti all’Albo, scelti in base all’esperienza e alla qualificazione professionale desumibili dal curriculum presentato con la domanda di iscrizione. La selezione deve rispettare trasparenza, non discriminazione, parità di genere e rotazione.
In via eccezionale, per specifiche esigenze formative debitamente motivate, i responsabili della Scuola possono indicare al Comitato didattico-scientifico professionisti non iscritti all’Albo per singole giornate di studio o approfondimento, purché non facciano parte di organi di direzione politica, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o soggetti designati da organizzazioni sindacali o associazioni professionali.
Articolazione tematica dell’Albo
L’Albo è suddiviso in tre sezioni:
- Sezione normativo-teorica: materie giuridiche e istituzionali necessarie per operare nel contesto della polizia locale.
- Sezione delle competenze professionali: strumenti tecnico-operativi e competenze indispensabili all’attività di polizia locale.
- Sezione delle competenze specialistiche: materie tecniche e trasversali rilevanti in specifici settori operativi.
Il regolamento elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, numerose materie per ciascuna sezione, tra cui ordinamento degli enti locali, diritto penale e amministrativo, sicurezza stradale, funzioni di polizia commerciale, addestramento operativo, TSO/ASO, droni, primo soccorso, comunicazione, gestione dei conflitti e organizzazione del lavoro.
Requisiti di iscrizione
L’iscrizione all’Albo ha validità triennale; alla scadenza è necessaria una nuova domanda. L’Albo viene aggiornato almeno annualmente e l’iscrizione è gratuita.
L’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti generali e professionali da parte del Comitato didattico-scientifico. I responsabili delle sedi di Bari e Lecce della Scuola sono iscritti di diritto.
Tra i requisiti generali sono richiesti, in sintesi:
- assenza di misure di prevenzione o di cause ostative antimafia indicate dal regolamento;
- assenza di condanne, decreti penali irrevocabili o patteggiamenti per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza di gravi errori professionali accertati con qualsiasi mezzo di prova;
- assenza di false dichiarazioni su requisiti o competenze;
- assenza di cessazione o decadenza da impieghi pubblici per motivi disciplinari, penali o per documentazione falsa;
- eventuale autorizzazione preventiva dell’ente di appartenenza;
- assenza di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali;
- accettazione incondizionata delle condizioni di incarico.
Per i requisiti professionali, il regolamento rinvia all’art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011 e ammette, in relazione alle aree tematiche, laureati magistrali o del vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, discipline tecnico-scientifiche attinenti, soggetti con specifica competenza professionale nelle materie di insegnamento, nonché funzionari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è vigente dal 21 febbraio 2023 e si applica nell’ambito territoriale della Regione Puglia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 21 feb 2023R.R. Puglia 2/2023
- Regolamento · 21 feb 2023R.R. Puglia 4/2023
- Regolamento · 21 feb 2023R.R. Puglia 5/2023
- Regolamento · 19 gen 2023R.R. Puglia 1/2023
- Legge · 1 gen 2023L.R. Puglia 32/2023
- Legge · 1 gen 2023L.R. Puglia 33/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →