R.R. Puglia 1/2023
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della regione Puglia (RTP).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, finalità, organizzazione, soggetti autorizzati e misure di tutela del trattamento dei dati del Registro Tumori regionale. Il Registro opera per studio, ricerca epidemiologica e programmazione sanitaria, trattando dati personali e sanitari dei casi di tumore dei residenti o assistibili nel territorio regionale, con dati aggregati e anonimi verso l’esterno.
Organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Puglia
Organizzazione e funzionamento del Registro Tumori della Regione Puglia
Il regolamento disciplina il Registro Tumori della Regione Puglia (RTP), individuandone le finalità di ricerca scientifica e di supporto alla programmazione sanitaria. Definisce inoltre la struttura organizzativa del sistema, i soggetti coinvolti e le regole di trattamento dei dati personali e sanitari nel rispetto della normativa privacy applicabile.
Definizioni e perimetro del Registro
Il testo chiarisce innanzitutto alcuni concetti chiave. Il Registro Tumori è configurato come un sistema attivo di raccolta continuativa e sistematica di dati anagrafici e sanitari relativi ai casi di tumore diagnosticati e accertati in residenti nel territorio pugliese, finalizzato a studio, ricerca e produzione di informazioni epidemiologiche e statistiche utili alla programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Sono inoltre definiti:
- il concetto di tumore/neoplasia, richiamando le classificazioni internazionali delle malattie;
- il Centro di Riferimento regionale, quale struttura che raccoglie, analizza e coordina i dati a livello regionale;
- la Sezione provinciale, incardinata presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale, incaricata della gestione dei dati del territorio di competenza.
Oggetto della disciplina
Il regolamento, nell’ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico richiamate dalla disciplina statale in materia di protezione dei dati personali, individua per il Registro Tumori:
- le specifiche finalità perseguite;
- i tipi di dati sensibili trattati;
- le operazioni eseguibili;
- i soggetti legittimati al trattamento;
- le misure appropriate e specifiche poste a tutela dei diritti e degli interessi degli interessati.
Finalità del trattamento e attività consentite
Il Registro è istituito per finalità di ricerca scientifica, epidemiologica e sanitaria. In particolare consente di:
- produrre indicatori di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
- descrivere il rischio di malattia per sede, tipologia, età, genere e altre variabili utili alla ricerca;
- svolgere studi sugli andamenti temporali, sulla distribuzione territoriale, sui fattori di rischio e sugli esiti di diagnosi precoce, terapie e percorsi diagnostico-terapeutici;
- produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, con riferimento alla prevenzione primaria e secondaria e all’efficacia degli screening;
- monitorare accesso, qualità e appropriatezza dei servizi diagnostici e terapeutici e la sopravvivenza dei pazienti oncologici, anche mediante confronti con altre regioni o Paesi.
Le Sezioni Provinciali possono trattare i dati personali per le medesime finalità, ma solo con riferimento alla popolazione residente, assistibile o dimorante stabilmente nel proprio ambito territoriale.
Assetto organizzativo e soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento, per le funzioni previste dal regolamento, è l’Agenzia regionale strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) della Regione Puglia, presso cui è istituito il Centro di Riferimento del Registro Tumori Puglia. L’AReSS assicura la gestione amministrativa, tecnica e informatica del Registro e il coordinamento tecnico-operativo.
Il Centro di Riferimento ha un ruolo centrale di coordinamento, omogeneizzazione delle procedure, supporto metodologico e informativo alle Sezioni Provinciali, oltre alla trasmissione dei dati aggregati e anonimi richiesti da enti o soggetti legittimati. I responsabili e gli autorizzati al trattamento sono designati dal titolare esclusivamente nell’ambito delle strutture del Centro di Riferimento e delle Sezioni Provinciali.
Rapporti con soggetti esterni e tutela della riservatezza
Le richieste di dati e informazioni provenienti da enti, organismi, autorità pubbliche, articolazioni della Regione Puglia o altri soggetti aventi legittimo interesse vengono soddisfatte soltanto mediante elaborazione e trasmissione di dati aggregati in forma rigorosamente anonima. Il regolamento enfatizza quindi un modello di circolazione esterna dell’informazione privo di dati identificativi, pur consentendo il supporto delle Sezioni Provinciali nella produzione dei dati.
Ambito territoriale e applicabilità
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e riguarda i casi di tumore riferiti ai residenti, agli assistibili o ai dimoranti stabilmente nel territorio di competenza delle strutture del Registro. Non prevede limiti temporali di efficacia specifici nel testo fornito.
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