R.R. Puglia 2/2023
Regolamento della Scuola regionale di Polizia locale ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina organizzazione, sedi, funzioni e attività formative della Scuola regionale di Polizia locale della Puglia, ai sensi della l.r. 37/2011. Definisce soggetti e competenze, l’albo docenti, il piano annuale e le modalità di svolgimento dei corsi, anche con sedi decentrate e convenzioni. Vigente dal 21 febbraio 2023, senza limiti temporali specifici.
Disciplina della Scuola regionale di Polizia locale della Puglia
Disciplina della Scuola regionale di Polizia locale
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione e il funzionamento della Scuola regionale di Polizia locale istituita nell’ambito della l.r. 37/2011. La Scuola è lo strumento regionale per promuovere, coordinare e gestire la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori di polizia locale.
Sede, articolazione territoriale e organizzazione decentrata
La sede legale della Scuola è a Bari, presso gli uffici regionali di via Giovanni Gentile n. 52. Le attività devono essere organizzate in forma decentrata per favorire una distribuzione più ampia delle opportunità formative sul territorio.
Sono previste sedi operative presso i comandi di polizia locale di:
- Bari, per i distretti di Bari, Foggia e BAT;
- Lecce, per i distretti di Lecce, Brindisi e Taranto.
L’articolazione territoriale è definita in funzione della distribuzione delle Corti d’Appello.
Definizioni rilevanti e soggetti coinvolti
Il regolamento chiarisce i principali riferimenti soggettivi e organizzativi. In particolare:
- per “operatori di Polizia locale” si intendono agenti, sovrintendenti, ispettori, commissari non comandanti, comandanti di corpo o responsabili del servizio, con o senza qualifica dirigenziale, compreso il personale a tempo determinato e quello di cui all’art. 13 della l.r. 37/2011;
- il dirigente regionale competente è il dirigente pro tempore della struttura regionale oggi denominata “Sezione Enti locali”;
- la “struttura di supporto” è un gruppo di lavoro permanente composto da personale regionale individuato con atto dirigenziale;
- il “Comitato didattico-scientifico” è individuato dalla Commissione prevista dalla l.r. 37/2011 tra i propri componenti;
- i comandanti delle città capoluogo sedi della Scuola fungono da responsabili delle rispettive sedi;
- le attività formative comprendono corsi con o senza esame, seminari di approfondimento e giornate di studio;
- l’Albo docenti è telematico;
- il Piano annuale è il documento programmatico delle attività formative approvato dal dirigente regionale.
Finalità e destinatari della formazione
La disciplina regionale mira a garantire adeguatezza e uniformità dei processi formativi per la polizia locale, anche in ambito interregionale. L’accesso alle attività formative è riservato agli operatori di polizia locale le cui amministrazioni abbiano adeguato i propri regolamenti al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 sulle uniformi, i distintivi di grado, i mezzi e gli strumenti in dotazione.
Struttura di governo della Scuola
La Scuola, istituita con DGR n. 1701/2018, è coordinata dal dirigente della Sezione regionale competente e si avvale di:
- un Comitato didattico-scientifico;
- i responsabili delle sedi di Bari e Lecce;
- una struttura amministrativo-contabile di supporto.
Il dirigente regionale definisce l’organizzazione interna con propria determinazione, sentiti i responsabili di sede, e sovrintende a tutte le attività della Scuola.
Competenze del dirigente regionale
Al dirigente regionale spettano compiti di indirizzo operativo e gestione delle attività formative, tra cui:
- adottare le disposizioni necessarie al funzionamento della Scuola;
- nominare la commissione giudicatrice dei corsi con esame finale, nel rispetto della parità di genere e dei requisiti di incompatibilità indicati dal regolamento;
- avviare, sospendere o annullare le attività formative con apposito atto;
- nominare e revocare i componenti del Comitato didattico-scientifico;
- conferire gli incarichi ai docenti e alle sedi formative;
- riferire annualmente alla Giunta regionale sulle attività svolte;
- stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con enti e istituzioni pubbliche;
- convocare il Comitato didattico-scientifico;
- predisporre e aggiornare la modulistica, compresi attestati di frequenza e di superamento dell’esame finale.
Piano annuale, finanziamento e attività ulteriori
Le attività della Scuola si svolgono nel quadro del Piano annuale delle attività formative per gli operatori di polizia locale. Il regolamento consente anche iniziative aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria minima del bilancio regionale, se supportate da risorse ulteriori, anche provenienti da fondi nazionali, comunitari o internazionali.
Possono inoltre essere organizzate giornate di studio ulteriori rispetto a quelle svolte nelle sedi di Bari e Lecce, anche in formazione a distanza, da parte di Comuni, enti di area vasta o associazioni di categoria riconosciute, singolarmente o associati, previa convenzione scritta e senza oneri per la Scuola e per l’Amministrazione regionale.
Delega di funzioni
Per le attività di competenza del dirigente regionale è prevista la possibilità di delegare personale regionale, nel rispetto della disciplina generale sulla delega richiamata dal regolamento.
Regime di vigenza
Il regolamento è vigente dal 21 febbraio 2023 e non contiene limiti temporali di applicazione. Non emergono elementi di obsolescenza o abrogazione nel testo fornito.
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