Messaggio numero 13887 del 06-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS illustra gli effetti dell’adesione all’Unione Europea dei dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004, con particolare riferimento all’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, alla sospensione degli accordi bilaterali preesistenti e alle norme transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori.
Regolamentazione comunitaria e adesione dei 10 nuovi Stati UE
Regolamentazione comunitaria: adesione dei nuovi Stati membri all’Unione Europea
Il messaggio fornisce le prime indicazioni operative sull’adesione all’Unione Europea di dieci nuovi Stati membri, con riferimento agli effetti sui rapporti di sicurezza sociale e sulla libera circolazione delle persone. Viene precisato che seguiranno ulteriori istruzioni applicative con successiva circolare.
Contesto normativo e Stati interessati
Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380, l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione e le seguenti Repubbliche:
- Repubblica ceca
- Repubblica di Cipro
- Repubblica di Estonia
- Repubblica di Lettonia
- Repubblica di Lituania
- Repubblica di Malta
- Repubblica di Polonia
- Repubblica di Slovenia
- Repubblica di Slovacchia
- Repubblica di Ungheria
Il Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 236 del 23 settembre 2003, entra in vigore il 1° maggio 2004 ai sensi dell’art. 2, punti 1 e 2. Da tale data i dieci Stati diventano membri dell’Unione e Parti dei trattati su cui essa è fondata.
Applicazione delle disposizioni comunitarie di sicurezza sociale
L’Atto di adesione prevede che gli adattamenti agli atti comunitari siano elencati negli allegati, in particolare nell’Allegato II relativo alla libera circolazione delle persone, che contiene gli adattamenti alla normativa di sicurezza sociale.
Da ciò deriva che:
- il regolamento C.E.E. n. 1408/71 del Consiglio, del 16 aprile 1971, e il regolamento n. 574/72 del Consiglio, del 2 marzo 1972, con le relative modifiche e aggiornamenti;
- così come adattati dall’Atto di adesione;
sono applicabili tra gli Stati membri e i nuovi Stati dal 1° maggio 2004, salvo le disposizioni non ancora applicabili indicate nel messaggio.
Disposizioni non immediatamente applicabili
Il messaggio individua due ambiti in cui le disposizioni non sono automaticamente applicabili dal 1° maggio 2004.
Accordo con la Confederazione svizzera
L’Atto di adesione prevede, all’art. 6, punto 2, l’impegno dei nuovi Stati ad aderire all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Tuttavia, la Confederazione svizzera ha comunicato che l’Accordo non si estende automaticamente ai nuovi Stati dal 1° maggio 2004, essendo necessario il completamento dei negoziati in corso.
Ne consegue che le disposizioni dell’Accordo non possono essere applicate dal 1° maggio 2004 nei rapporti tra i 15 Stati membri, la Svizzera e i 10 nuovi Stati.
Accordo sullo Spazio Economico Europeo
L’art. 6, punto 5, dell’Atto di adesione stabilisce che i nuovi Stati si impegnano ad aderire anche all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo secondo modalità determinate. Di conseguenza, anche le disposizioni di tale Accordo non sono automaticamente applicabili dal 1° maggio 2004 nei rapporti con i nuovi Stati.
Effetti sugli accordi bilaterali preesistenti
L’applicazione del regolamento C.E.E. n. 1408/71 nei confronti dei nuovi Stati, ai sensi degli articoli 6 e 7, paragrafo 2, lettera c), comporta la sospensione dei precedenti accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell’Unione e uno dei dieci nuovi Stati.
Restano salve soltanto:
- le disposizioni degli accordi bilaterali espressamente indicate nell’Allegato III del regolamento, come adattato dall’art. 20 dell’Atto di adesione;
- le disposizioni espressamente indicate nell’Allegato II, punto 2, relativo alla sicurezza sociale.
Caso della convenzione italo-slovena
L’unico accordo bilaterale vigente per l’Italia con uno dei nuovi Stati è la convenzione italo-slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002. Dal 1° maggio 2004 tale convenzione è sospesa e nei rapporti con la Slovenia si applica la regolamentazione comunitaria.
Per le domande di pensione presentate prima del 1° maggio 2004 da soggetti che fanno valere periodi assicurativi in Slovenia e non ancora definite, deve essere effettuata una doppia liquidazione:
- per il periodo anteriore al 1° maggio 2004, secondo la convenzione italo-slovena;
- per il periodo dal 1° maggio 2004 in poi, secondo la regolamentazione comunitaria.
Lo stesso criterio si applica anche alle domande di pensione di vecchiaia o ai superstiti presentate dopo il 1° maggio 2004, ma con decorrenza anteriore a tale data.
Se l’importo calcolato in base alla convenzione bilaterale è più favorevole di quello determinato secondo la regolamentazione comunitaria, tale importo resta valido anche dopo il 1° maggio 2004 e continua ad applicarsi il regime di liquidazione della convenzione italo-slovena.
Disposizioni della convenzione italo-slovena ancora applicabili
Le sole disposizioni della convenzione italo-slovena che rimangono eccezionalmente applicabili dopo l’entrata in vigore del Trattato di adesione, perché richiamate nell’Allegato III, parte A e parte B, del regolamento 1408/71, sono:
- l’art. 45, comma 3, relativo alla ex Zona B del Territorio libero di Trieste, richiamato ai punti 7.5 e 8 della circolare n. 25 del 4 febbraio 2003;
- le disposizioni dell’Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’Allegato XIV del Trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959, richiamate nella circolare n. 1501 Prs. del 31 agosto 1970, Parte II.
Norma non più applicabile dal 1° maggio 2004
Il messaggio segnala che non è più applicabile, per le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 2004, la norma dell’art. 19, punto 1, lettera c), della convenzione italo-slovena. Tale disposizione consentiva la totalizzazione, ai fini del diritto a pensione, dei periodi assicurativi italiani e sloveni con quelli risultanti in Stati terzi legati sia all’Italia sia alla Slovenia da convenzioni di sicurezza sociale. Poiché tale norma non è richiamata nell’Allegato III secondo gli adattamenti apportati, viene meno per le nuove decorrenze.
Norme transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori
L’Atto di adesione prevede norme transitorie che, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, consentono agli Stati membri, fino alla fine di un periodo di moratoria di due anni dalla data di adesione, di applicare misure nazionali o misure previste da accordi bilaterali per disciplinare l’accesso dei cittadini dei nuovi Stati al mercato del lavoro.
Sono previste due eccezioni:
- i cittadini di Malta e Cipro, per i quali le disposizioni sulla libera circolazione sono immediatamente applicabili;
- limitatamente all’Italia, i cittadini provenienti dagli Stati di nuova adesione che al 1° maggio 2004 siano legalmente occupati in impieghi subordinati in Italia da un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Per questi ultimi, l’accesso al mercato del lavoro italiano avviene in regime di libera circolazione e si applicano le procedure previste per i cittadini dell’Unione Europea per l’impiego subordinato in Italia.
Rinvii ad ulteriori istruzioni
Per la disciplina della libera circolazione e dell’accesso al mercato del lavoro, il messaggio rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 28 aprile 2004, già richiamata nel messaggio INPS n. 13129 del 3 maggio 2004 dalla Direzione Centrale Entrate Contributive.
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