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Messaggio

Messaggio numero 18703 del 14-6-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce come gestire, ai fini reddituali, le domande di riesame, le revoche e le sospensioni delle provvidenze di invalidità civile. Stabilisce quando l’istanza successiva vale come nuova domanda, quando la prestazione va solo sospesa e quando, in caso di ritardo amministrativo, la decorrenza può essere postdatata; indica inoltre gli adempimenti operativi per le strutture periferiche.

Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

Il messaggio della Direzione Centrale delle Prestazioni, emanato il 14 giugno 2004, fornisce indicazioni operative sulle provvidenze di invalidità civile nei casi di mancato possesso o successivo superamento dei limiti reddituali. Le istruzioni derivano da accordi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e disciplinano il rapporto tra domanda amministrativa, requisiti economici, accertamenti sanitari e decorrenza del beneficio.

Domande respinte per superamento dei limiti reddituali

Nei casi in cui la provvidenza di invalidità civile non sia stata concessa all’origine per superamento dei limiti reddituali e sia già stato notificato un provvedimento di reiezione, l’istanza di riesame proposta per gli anni successivi assume valore di nuova domanda. Tale nuova domanda comporta una nuova verifica sia dei requisiti economici sia di quelli sanitari e, se accolta, determina la decorrenza del diritto dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda originaria conserva efficacia solo se, nel corso del successivo procedimento amministrativo, risultano accertati sia la minorazione psico-fisica sia il requisito reddituale. Se invece il requisito reddituale manca e sopravviene solo dopo la notifica del primo accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da una data anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa.

Il messaggio evidenzia inoltre che, in materia di invalidità civile, la decorrenza dal mese successivo alla domanda attribuisce alla stessa il valore di requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto. È anche previsto che si possa prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari per gli invalidi affetti da patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 42, comma 7, della legge 23 novembre 2003, n. 326; il decreto dovrà indicare anche la documentazione sanitaria da acquisire.

Provvidenze revocate dopo la concessione

Quando la provvidenza sia stata revocata per motivi reddituali dopo essere stata concessa, e il superamento dei limiti dipenda da eventi che si ritiene incidano stabilmente sul patrimonio del titolare, l’eventuale istanza di riesame riferita ad anni successivi deve essere trattata come nuova domanda. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo e fatto salvo il principio di compatibilità, la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell’Istituto, di altro ente o di uno Stato estero, qualora essa faccia superare i limiti reddituali.

In tali casi occorre attivare nuovi accertamenti sanitari, salvo l’eccezione richiamata nell’ultimo capoverso del punto 1, riferita alle patologie gravi e permanenti per le quali potrà essere esclusa la visita di controllo.

Superamento temporaneo dei limiti per eventi straordinari

Se il superamento dei limiti reddituali avviene dopo la concessione originaria per effetto di eventi straordinari non destinati a incidere durevolmente sul patrimonio dell’interessato, come la liquidazione di arretrati o del TFR, la prestazione non va revocata ma soltanto sospesa per l’anno in cui si verifica il superamento.

Il ripristino avviene dall’inizio dell’anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti, ma richiede una specifica istanza accompagnata da una dichiarazione di responsabilità reddituale rilasciata entro il dicembre precedente. La dichiarazione reddituale deve comprendere anche i proventi straordinari considerati e va resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 31 ottobre 1992, n. 553.

Operativamente, le Agenzie devono:

  • sospendere immediatamente la provvidenza per l’anno interessato al superamento dei limiti;
  • richiedere contestualmente una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo;
  • acquisire una dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti per l’anno considerato;
  • effettuare la successiva verifica differita della situazione reddituale definitiva secondo il decreto n. 553/1992.

Procedimenti amministrativi protratti per più anni

Il messaggio disciplina anche i casi in cui l’iter amministrativo per la concessione della provvidenza si protragga per più anni. Se, con riferimento alla data della prima domanda amministrativa, il limite reddituale annuo risulta superato, la provvidenza deve essere concessa dall’inizio dell’anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto. Ciò perché il ritardo è imputabile alla mancata emissione tempestiva del provvedimento da parte dell’Amministrazione.

In tale ipotesi, all’interessato devono essere contestualmente notificati i motivi della post-datazione della decorrenza.

Esempio applicativo riportato nel messaggio

Per chiarire la regola, il documento propone il seguente esempio:

  • domanda amministrativa di prima istanza del 15 luglio 2002, ancora pendente a dicembre 2003 e quindi non notificata all’interessato;
  • decorrenza virtuale della provvidenza: 1 agosto 2002;
  • accertamento reddituale per il 2001: superamento del limite previsto per il 2002;
  • accertamento reddituale per il 2002: importo inferiore al limite previsto per il 2003;
  • concessione della prestazione con decorrenza 1 gennaio 2003.

Diffusione delle istruzioni

Il messaggio dispone che le indicazioni siano diffuse con la massima ampiezza, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.

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