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Messaggio

Messaggio numero 16371 del 25-5-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che i cittadini dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004 possono accedere ad alcune prestazioni familiari italiane solo per eventi successivi a tale data, se in possesso degli altri requisiti. Vengono indicati anche i limiti temporali per la presentazione della domanda per l’assegno al nucleo familiare.

Assegni di maternità e assegno al nucleo familiare per cittadini dei nuovi Stati UE dal 1° maggio 2004

Assegni familiari e maternità per i cittadini dei nuovi Stati UE

Il documento chiarisce l’impatto dell’ingresso nell’Unione Europea, dal 1° maggio 2004, di dieci nuovi Paesi sui principali benefici italiani a sostegno della maternità e del nucleo familiare. L’INPS stabilisce da quando tali cittadini possono accedere alle prestazioni e in quali casi non è possibile riconoscerle.

Paesi interessati e principio generale

I Paesi entrati nell’Unione Europea dal 1° maggio 2004 sono:

  • Cipro
  • Estonia
  • Lettonia
  • Lituania
  • Malta
  • Polonia
  • Repubblica Ceca
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Ungheria

Il messaggio afferma che i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto ai benefici previsti dalla legislazione italiana in materia di maternità e paternità alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, con particolare riguardo al requisito della residenza in Italia. Tale principio si applica anche ai cittadini dei nuovi Stati membri, ma solo per gli eventi verificatisi dopo il 1° maggio 2004.

Prestazioni di maternità e limiti temporali

Le prestazioni richiamate sono:

  • assegno di maternità dello Stato
  • assegno di maternità del Comune, di cui al capo XIII del D.Lgs. 151/2001
  • assegno del Comune per il secondo figlio, di cui all’art. 21 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003

Per tali benefici, i cittadini dei nuovi Stati UE possono accedere solo per eventi di maternità, nascita, adozione o affidamento, ove previsti, verificatisi dopo il 1° maggio 2004.

Non è quindi possibile riconoscere i benefici per eventi anteriori a tale data, anche se la domanda possa essere presentata successivamente e il termine per la domanda non sia ancora scaduto al 1° maggio 2004. Il principio vale sia per l’assegno dello Stato, sia per quello del Comune.

Assegno al nucleo familiare per famiglie con tre figli minori

Il documento richiama anche l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esteso dall’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, ai nuclei familiari con tre figli minori di cittadini comunitari residenti in Italia.

Per i cittadini dei nuovi dieci Paesi, l’INPS precisa che hanno titolo alla concessione della prestazione a partire dal 1° maggio 2004, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Termine per la domanda relativa al periodo 1° maggio 2004 - 31 dicembre 2004

Per l’assegno al nucleo familiare relativo al periodo 1.5.2004/31.12.2004, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2005.

Il diritto alla prestazione resta subordinato al fatto che, alla data di presentazione della domanda, i cittadini risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per il riconoscimento del beneficio.

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