Messaggio numero 16371 del 25-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che i cittadini dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004 possono accedere ad alcune prestazioni familiari italiane solo per eventi successivi a tale data, se in possesso degli altri requisiti. Vengono indicati anche i limiti temporali per la presentazione della domanda per l’assegno al nucleo familiare.
Assegni di maternità e assegno al nucleo familiare per cittadini dei nuovi Stati UE dal 1° maggio 2004
Assegni familiari e maternità per i cittadini dei nuovi Stati UE
Il documento chiarisce l’impatto dell’ingresso nell’Unione Europea, dal 1° maggio 2004, di dieci nuovi Paesi sui principali benefici italiani a sostegno della maternità e del nucleo familiare. L’INPS stabilisce da quando tali cittadini possono accedere alle prestazioni e in quali casi non è possibile riconoscerle.
Paesi interessati e principio generale
I Paesi entrati nell’Unione Europea dal 1° maggio 2004 sono:
- Cipro
- Estonia
- Lettonia
- Lituania
- Malta
- Polonia
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
Il messaggio afferma che i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto ai benefici previsti dalla legislazione italiana in materia di maternità e paternità alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, con particolare riguardo al requisito della residenza in Italia. Tale principio si applica anche ai cittadini dei nuovi Stati membri, ma solo per gli eventi verificatisi dopo il 1° maggio 2004.
Prestazioni di maternità e limiti temporali
Le prestazioni richiamate sono:
- assegno di maternità dello Stato
- assegno di maternità del Comune, di cui al capo XIII del D.Lgs. 151/2001
- assegno del Comune per il secondo figlio, di cui all’art. 21 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003
Per tali benefici, i cittadini dei nuovi Stati UE possono accedere solo per eventi di maternità, nascita, adozione o affidamento, ove previsti, verificatisi dopo il 1° maggio 2004.
Non è quindi possibile riconoscere i benefici per eventi anteriori a tale data, anche se la domanda possa essere presentata successivamente e il termine per la domanda non sia ancora scaduto al 1° maggio 2004. Il principio vale sia per l’assegno dello Stato, sia per quello del Comune.
Assegno al nucleo familiare per famiglie con tre figli minori
Il documento richiama anche l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esteso dall’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, ai nuclei familiari con tre figli minori di cittadini comunitari residenti in Italia.
Per i cittadini dei nuovi dieci Paesi, l’INPS precisa che hanno titolo alla concessione della prestazione a partire dal 1° maggio 2004, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Termine per la domanda relativa al periodo 1° maggio 2004 - 31 dicembre 2004
Per l’assegno al nucleo familiare relativo al periodo 1.5.2004/31.12.2004, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2005.
Il diritto alla prestazione resta subordinato al fatto che, alla data di presentazione della domanda, i cittadini risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per il riconoscimento del beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 6 mag 2004Messaggio numero 13887 del 06-5-2004
- Messaggio · 14 giu 2004Messaggio numero 18745 del 14-6-2004
- Messaggio · 14 giu 2004Messaggio numero 18703 del 14-6-2004
- Messaggio · 3 mag 2004Messaggio numero 13129 del 3-5-2004
- Messaggio · 16 giu 2004Messaggio numero 19134 del 16-6-2004
- Messaggio · 21 giu 2004Messaggio numero 19634 del 21-6-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →