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Regolamento

R.R. Marche 6/2013

Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)

Normativa regionaleR.R. Marche 6/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Marche 21/2011 sull’agriturismo, definendo connessione con l’attività agricola, ospitalità, somministrazione, degustazioni, fattorie didattiche, classificazione, requisiti immobiliari, igienico-sanitari, controlli e transitorio. Prevede quote minime di prodotti aziendali/regionali e regole su accessibilità e strutture. Molte scadenze iniziali sono già decorse; alcuni allegati 1 e 2 sono stati abrogati, con applicazioni transitorie limitate al periodo antecedente i nuovi criteri.

Disciplina regionale dell’agriturismo nelle Marche

Disciplina regionale dell’agriturismo nelle Marche

Il regolamento detta, per la Regione Marche, le regole attuative della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 in materia di agriturismo. La disciplina riguarda definizioni, connessione con l’attività agricola, ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, degustazioni, fattorie didattiche, classificazione, immobili utilizzabili, igiene, controlli e norme transitorie.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento opera nell’ambito della normativa marchigiana sull’agriturismo e, ai fini dei controlli, assimila al prodotto anche la materia prima trasformata dall’azienda agricola, salvo diversa previsione espressa. Tra le definizioni rilevanti figurano, tra le altre, quelle di materia prima/prodotto regionale tracciabile o tracciato, SAU, fascicolo aziendale, EROA, BDN, codice aziendale dell’anagrafe zootecnica, marchi e regimi di qualità (DOP, IGP, STG, QM), zona, artigiano alimentare e registro UMA.

Connessione tra attività agricola e agrituristica

L’attività agrituristica è connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio dell’impresa agricola e consente un’ottimale valorizzazione/commercializzazione delle produzioni aziendali. La connessione sussiste se nell’attività agrituristica si impiegano materie prime, prodotti e strutture dell’azienda agricola e se il tempo-lavoro complessivo dell’agriturismo resta inferiore a quello necessario per l’attività agricola. La prevalenza agricola si misura confrontando il tempo necessario per colture, allevamenti, silvicoltura, trasformazioni e salvaguardia ambientale con i tempi delle attività agrituristiche. La Giunta regionale adotta apposite tabelle delle ore lavorative e dei tempi delle attività agrituristiche. Per aziende in zone montane o svantaggiate, nonché in parchi, riserve naturali e aree Natura 2000, il tempo-lavoro agricolo è moltiplicato per 3. Per aziende non situate in tali aree, ma biologiche o in conversione, il coefficiente è 2. Se colture o allevamenti non sono compresi nelle tabelle, o l’azienda non rientra nei parametri, è richiesta una relazione di professionista abilitato o attestazione di un CAA.

Ospitalità agrituristica

L’ospitalità consiste nel pernottamento in locali dell’azienda o in spazi aperti attrezzati con piazzole di sosta. Nel caso di alloggi, l’operatore può organizzare camere o unità abitative autonome nel rispetto della normativa urbanistica e igienico-sanitaria e dei limiti di connessione con l’attività agricola. Le unità abitative possono comprendere camere e spazi come soggiorni o zone giorno attrezzati con posti letto; la permanenza dello stesso ospite non può superare tre mesi nell’anno solare. L’uso di superfici non destinate a letto per aumentare la capacità ricettiva è sanzionato. Se l’azienda offre solo la prima colazione, la quota minima del 65% di materia prima/prodotto va calcolata in valore economico. Per le piazzole di sosta, la disciplina consente anche strutture amovibili come case mobili, tende glamping, case sugli alberi, alloggi in botti e simili, purché non vi sia collegamento permanente al terreno, le strutture siano facilmente rimovibili e gli allacci siano rimovibili; il Comune deve autorizzare la messa in opera sotto i profili urbanistico, edilizio e paesaggistico, ove previsto. Le tende devono essere smontabili e trasportabili. Sono ammessi fino a 8 piazzole con tali strutture; le piazzole possono essere dislocate in più siti aziendali, devono avere almeno 60 mq e almeno due devono essere accessibili. Il soggiorno del medesimo ospite non può eccedere tre mesi nell’anno solare. Non è agriturismo il semplice rimessaggio di roulotte, autocaravan, altri veicoli o case mobili.

Somministrazione di alimenti e bevande

La somministrazione deve rispettare percentuali minime annuali sul valore della materia prima utilizzata:

  • almeno 30% dalla produzione aziendale;
  • almeno un ulteriore 30% da aziende agricole regionali o di comuni contigui di regioni limitrofe, come prodotto tracciato o tracciabile;
  • fino al 20% da artigiani alimentari della zona o da aziende di trasformazione locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, tradizionali, biologici e QM;
  • la quota residua massima del 20% dalla normale distribuzione commerciale.

Sono consentite anche carni di ungulati selvatici provenienti da stabilimenti riconosciuti, prelevate nel territorio regionale o in comuni contigui di regioni limitrofe, e tali carni valgono come materie prime tracciate/tracciabili. Per aziende biologiche che somministrano solo prodotti biologici, e per aziende in aree montane o svantaggiate, la quota di produzione aziendale scende al 25%. Devono essere utilizzati esclusivamente vino, birra, olio extra vergine di oliva e miele prodotti nella Regione Marche, salvo cali significativi di produzione accertati dalla Giunta regionale. In via generale devono essere regionali anche prodotti orticoli e carni fresche o trasformate, con equiparazione ai prodotti regionali di quelli acquistati in comuni contigui di regioni limitrofe. La SCIA deve indicare il numero totale di pasti somministrabili nell’anno, comprendendo anche asporto e consegna a domicilio. I prodotti propri includono quelli ottenuti e lavorati in azienda, anche con lavorazione esterna, quelli conferiti a cooperative o consorzi di cui l’azienda fa parte e quelli ottenuti in soccida semplice, con limitazioni sul calcolo del tempo-lavoro per quest’ultima ipotesi. Tutti i prodotti devono risultare dalle registrazioni contabili. Per i prodotti ceduti con documentazione fiscale interna può essere applicato il valore di mercato o, se l’azienda fa vendita diretta, il prezzo effettivo dell’anno precedente, con verifica degli scostamenti oltre il 50%. Entro il 31 gennaio di ogni anno va trasmessa a Regione e Comune la comunicazione dei pasti somministrati nell’anno precedente.

Degustazioni di prodotti aziendali

Le degustazioni e gli eventi promozionali possono svolgersi anche all’esterno dei terreni aziendali e in collaborazione con soggetti pubblici o privati. Essi riguardano prevalentemente prodotti delle proprie aziende, eventualmente integrati con prodotti di altre aziende agricole regionali, e consistono nella messa a disposizione di piccole quantità di prodotti enogastronomici per la valutazione qualitativa e la valorizzazione delle produzioni legate al territorio. Per svolgere il servizio occorrono locali conformi per preparazione e somministrazione degli alimenti secondo l’allegato 6.

Fattorie didattiche

Sono fattorie didattiche le aziende agricole che svolgono attività educative e divulgative per far conoscere tradizione rurale, vita vegetale e animale, cicli colturali, allevamento, produzione agroalimentare, importanza di suolo e acqua, abilità manuali e ruolo dell’imprenditore agricolo. Le attività sono rivolte a scolaresche o altri ospiti interessati e mirano anche al consumo consapevole e alla tutela ambientale. L’imprenditore deve iscriversi alla specifica sezione dell’EROA e frequentare un corso di formazione con verifica finale, secondo il percorso formativo indicato nell’allegato 3.

Attività complementari

Sono complementari le attività e i servizi privi di corrispettivo autonomo rispetto all’ospitalità, alla somministrazione, alle degustazioni, alle attività ricreative/sportive/divulgative/culturali o alla fattoria didattica, e sono riservati agli ospiti che fruiscono dei servizi principali. Rientrano tra essi anche servizi legati a benessere e salute, come centri benessere, centri termali, fattorie della salute, centri sportivi e simili, oltre all’attività convegnistica. Le attività vanno comunque svolte nel rispetto delle normative di settore.

Soggetti legittimati e personale impiegabile

Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti all’EROA. L’operatore può avvalersi di familiari e di personale dipendente regolarmente assunto. Il ricorso a lavoratori esterni è ammesso solo per le attività e i servizi complementari e a condizione che il personale impiegato per la normale gestione agricola resti numericamente superiore.

Marchio nazionale dell’agriturismo e classificazione

L’azienda può richiedere la licenza d’uso del marchio nazionale dell’agriturismo italiano secondo la normativa vigente; se vi sono più fabbricati, è sufficiente l’affissione della targa su uno solo. La procedura di concessione è disciplinata dall’allegato 3 bis e la struttura regionale competente verifica il rispetto dei requisiti. Le aziende che offrono ospitalità sono classificate con un massimo di cinque simboli, in base ai requisiti posseduti. La denuncia dei requisiti avviene con la SCIA, tramite la scheda dell’allegato 5. La classificazione è obbligatoria e costituisce condizione per svolgere l’attività agrituristica; può essere rivista su richiesta dell’operatore ed è verificata in sede di controllo.

Immobili utilizzabili e recupero edilizio

Per l’attività agrituristica possono essere usati fabbricati abitativi non di lusso e fabbricati strumentali all’attività agricola esistenti sul fondo, purché, se edificati dopo il 1967, risultino regolarmente realizzati con abitabilità/agibilità e accatastamento. Possono essere utilizzati, con specifiche verifiche, anche fabbricati strumentali realizzati ai sensi della l.r. 13/1990 ancora gravati dal vincolo di destinazione, nonché immobili oggetto di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura ex l.r. 22/2009, se eseguiti nel rispetto delle caratteristiche rurali e con attestazione di agibilità e accatastamento. Sono considerati esistenti anche edifici fatiscenti o parzialmente demoliti se accatastati e documentabili nella loro originaria consistenza. Sono esclusi serre, immobili per allevamenti zootecnici industriali, tettoie aperte e simili, nonché immobili post 1967 abusivi o totalmente difformi, salvo sanatoria con successiva abitabilità/agibilità. Gli immobili utilizzati per l’agriturismo, esclusi gli edifici di abitazione, sono considerati costruzioni strumentali all’attività agricola.

Interventi edilizi, servizi igienici e impianti sportivi

Negli edifici utilizzati per l’agriturismo sono ammessi solo manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione. La ristrutturazione può comprendere il recupero di unità fatiscenti o parzialmente demolite e anche la demolizione e ricostruzione, pure in diverso sedime, se in particelle agricole o comunque idonee all’attività agricola residuale. Gli interventi devono rispettare le caratteristiche rurali dell’edificio e del contesto paesaggistico; i Comuni possono precisare nei propri strumenti urbanistici le caratteristiche tipologiche degli edifici. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero è gratuito, previa verifica dell’iscrizione all’EROA. Possono essere realizzati nuovi servizi igienico-sanitari e volumi tecnici solo se gli esistenti non siano utilizzabili per motivi strutturali o di sicurezza, siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale e rispettino le tipologie locali. Sono fissati limiti dimensionali massimi per locale servizi igienico-sanitari, locale multiuso e volume tecnico. Tali nuove strutture restano beni strumentali dell’azienda e non possono essere destinate ad alloggio o a spazi tipici dell’ospitalità e della somministrazione. Gli impianti sportivi ricreativi sono ammessi se funzionali al soggiorno, compatibili con il contesto rurale e con i regolamenti comunali; possono avere copertura aperta o chiusa.

Accessibilità e barriere architettoniche

Le strutture destinate all’ospitalità e alla somministrazione devono garantire accessibilità e visitabilità. Il regolamento richiama le definizioni di accessibilità e visitabilità e disciplina i livelli minimi richiesti. Per l’ospitalità, il requisito è soddisfatto quando la struttura dispone di tutte le parti e servizi comuni e di un numero minimo di camere accessibili; se manca il bagno in camera, deve esserne disponibile almeno uno accessibile sullo stesso piano. È previsto un minimo di due camere accessibili fino a 40 o frazione, con incremento di due per ogni ulteriore 40 o frazione. Nelle strutture all’aperto devono essere accessibili almeno due unità di soggiorno temporaneo. Per la somministrazione, il requisito è soddisfatto se sono accessibili almeno una zona riservata al pubblico e un servizio igienico dedicato all’attività. Si applicano i criteri tecnici del D.M. 236/1989, ma solo in caso di ristrutturazione edilizia. Sono possibili deroghe per comprovata impossibilità tecnica, con provvedimento del Sindaco previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. Per gli immobili vincolati, se non è possibile ottenere il nulla osta dell’autorità competente, la conformità può essere realizzata con opere provvisionali approvate dalla stessa autorità.

Norme igienico-sanitarie e trasformazioni alimentari

Le aziende agrituristiche devono rispettare la normativa generale sull’igiene dei prodotti alimentari, inclusi autocontrollo e formazione, oltre alle norme dell’allegato 6. Le aziende che intendono macellare presso la propria struttura devono osservare le norme dell’allegato 7 e presentare notifica sanitaria di inizio attività nell’ambito della SCIA. La lavorazione delle carni può avvenire in apposito locale registrato o nella cucina-laboratorio di preparazione in giornate dedicate. Analogamente sono consentite la seconda trasformazione di carni secondo tecniche tradizionali e la preparazione di conserve vegetali, confetture e marmellate, purché le lavorazioni siano svolte in momenti esclusivi, da personale formato e con specifica indicazione nel manuale di autocontrollo. È consentita anche la seconda trasformazione di farine alimentari, come pasta secca/fresca e pane, in locale registrato o nella cucina-laboratorio, in orari dedicati. I prodotti ottenuti possono essere consumati in agriturismo o venduti direttamente al consumatore finale, con obbligo di etichettatura per la vendita diretta. È consentito il congelamento di materie prime animali e vegetali, a condizione che siano sane, correttamente imballate, identificate con la data e mantenute a -18 °C; il congelamento deve essere previsto nel piano di autocontrollo e reso noto al cliente l’eventuale uso di prodotti congelati. Resta fermo l’obbligo di rintracciabilità.

Controlli, vigilanza e obblighi documentali

I Comuni vigilano sull’osservanza delle disposizioni della legge regionale e del regolamento, in particolare per il corretto recupero edilizio, l’attività abusiva, l’uso delle denominazioni e alcune violazioni sanzionatorie. La struttura regionale competente controlla la permanenza dei requisiti di iscrizione all’EROA, il rispetto della principalità agricola, la classificazione e l’uso del marchio, nonché le percentuali di materia prima nella prima colazione e nella somministrazione. Le ispezioni su tutte le aziende agrituristiche hanno cadenza almeno quinquennale. Gli operatori devono consentire libero accesso agli incaricati, fornire informazioni, collaborare ed esibire documenti e registri contabili. Le aziende devono aggiornare e validare il fascicolo aziendale entro il 31 maggio di ogni anno; in mancanza si utilizzano i dati dell’ultima validazione. Per la sola ospitalità, i controlli riguardano anche i locali o le piazzole, l’esposizione del titolo, l’ordinamento produttivo, la classificazione e le ricevute fiscali. Se è servita la prima colazione, si verifica che almeno il 65% della materia prima provenga da aziende agricole regionali singole o associate. Per la somministrazione, i controlli riguardano locali, esposizione dei titoli e dei fogli illustrativi dei prodotti tipici eventualmente offerti, elenco fornitori, ordinamento produttivo e verifica delle percentuali: almeno 30% autoapprovvigionamento, almeno 30% da aziende regionali o contigue, fino al 20% da artigiani alimentari o trasformatori regionali, quota residua dalla distribuzione commerciale. Per raggiungere la quota di autoapprovvigionamento, il regolamento stabilisce limiti specifici sul contributo di vino/birra, olio, carne da soccida e funghi/tartufi coltivati; i funghi/tartufi spontanei rientrano nella normale distribuzione commerciale. Sono comunque richiesti documenti fiscali essenziali, quali fatture, registri IVA, registro corrispettivi, dichiarazioni IVA e dei redditi, con eventuale ulteriore documentazione in base all’esito dei controlli.

Regime transitorio e allegati

Le aziende già autorizzate dovevano presentare entro il termine previsto un’autodichiarazione sulla classificazione; il termine è stato oggetto di proroga, ma risulta oggi ampiamente decorso. Le fattorie didattiche già riconosciute prima del regolamento dovevano adeguare i requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore; la formazione poteva considerarsi assolta anche sulla base dell’attività svolta in passato, se documentata, e di eventuali corsi specifici. Gli allegati 1 e 2 sono stati abrogati, pur con una previsione transitoria che ne ha consentito l’applicazione fino all’adozione dei nuovi criteri di cui all’articolo 3, comma 3, per il periodo compatibile con la normativa statale ed europea. Gli altri allegati sono stati via via aggiornati, in particolare quelli relativi a classificazione, requisiti igienici, marchio nazionale, procedure di notifica e macellazione.

Obsolescenza pratica

Il regolamento resta formalmente rilevante come disciplina di settore per l’agriturismo marchigiano, ma alcune sue disposizioni hanno efficacia ormai storica o transitoria già esaurita, in particolare quelle con termini originari scaduti e gli allegati 1 e 2 abrogati. Per il resto, la disciplina può ancora risultare utile per verifiche su requisiti, controlli e regole operative vigenti.

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